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Attenzione ai danni da pioggia intensa! La responsabilità può ricadere sul condominio o sul Comune

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Danni da pioggia intensa, il condominio e il Comune sono i responsabili per l’allagamento dei locali. Lo ha chiarito la Cassazione

Una pioggia intensa e persistente, anche dal carattere eccezionale, che provoca l’allagamento dei locali condominiali non rappresenta un caso fortuito o di forza maggiore, soprattutto in considerazione del fatto che i dissesti idrogeologici sono sempre più frequenti e prevedibili. Pertanto, le responsabilità per gli eventuali danni causati ricadono sul Comune e il condominio.

Questo quanto chiarito dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5877/2016.

Il caso in esame riguarda la richiesta di risarcimento da parte di una società nei confronti di un condominio e dell’Amministrazione comunale per i danni subiti a causa dell’allagamento dei locali (dalla società condotti in locazione), in occasione di un forte temporale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per le precipitazioni da un tubo pluviale del condominio.

Tra le cause dell’allagamento, la società ricorrente pone particolare rilievo al mancato funzionamento delle elettropompe che l’Amministrazione aveva installato proprio al fine di prevenire allagamenti in caso di temporali.

La richiesta di risarcimento dei danni viene dapprima respinta dal giudice di prime cure. Viene respinto anche il ricorso in Appello, in quanto secondo i giudici l’evento sarebbe da ricondurre all’ambito del caso fortuito, dovuto ad un forte temporale, di carattere eccezionale. Se anche il sistema di deflusso (elettropompe) fosse stato realizzato e avesse funzionato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche, sarebbe comunque stato insufficiente rispetto all’intensità della precipitazione.

Il ricorso giunge in Cassazione che chiarisce quando è possibile invocare il caso fortuito (o la forza maggiore) in occasione di danni provocati da una pioggia intensa, ossia solo quando la pioggia ha un’intensità tale da poter essere considerata da sola sufficiente a determinare l’evento e tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

Fatte queste considerazioni, i giudici di Cassazione accolgono il ricorso in quanto la pioggia, sebbene intensa, non giustifica l’incuria del condominio e del Comune, responsabili per i danni da allagamento poiché i dissesti idrogeologici sono sempre più frequenti e prevedibili ed una scrupolosa manutenzione e pulizia delle opere di smaltimento delle acque piovane sarebbe forse stata in grado di evitare i danni.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza Cassazione n. 5877/2016 – danni pioggia intensa

 

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