Irap e ingegneri chi paga

Irap: anche il libero professionista la deve pagare?

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Cassazione: ok al versamento dell’Irap se l’attività del professionista non è minimale ma si configura quale autonoma organizzazione

L’Irap scatta anche per il libero professionista se l’entità dei compensi corrisposti a collaboratori e terzi supera un certo limite e se tali compensi sono stabili, specialistici e trascendono la capacità del professionista committente.

Questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7409/2019, in merito all’esenzione o meno dell’imposta a carico di un professionista.

Il caso

Un ingegnere, avendo esercitato la libera professione, aveva richiesto la restituzione dell’Irap, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, versata dal 2006 al 2009.

Ricevuto il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria avanzava ricorso che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale, CTP, e parzialmente anche dalla Commissione Tributaria Regionale, CTR.

In particolare, la CTR riteneva che il contribuente avesse svolto la propria attività professionale senza avvalersi dell’opera di collaboratori o terzi, solo limitatamente all’anno di imposta 2009; nei 3 anni precedenti, invece, si tratterrebbe di attività autonomamente organizzata.

Infatti,a detta dei giudici, i ricorrenti compensi corrisposti a professionisti terzi, come espresso in dichiarazione, sarebbero indice di autonoma organizzazione che supera i limiti minimali tollerati ai fini dell’esenzione dell’imposta.

Alla luce del parziale accoglimento del ricorso da parte della CTR, il professionista presentava appello in Cassazione.

L’appellante obiettava che i compensi fossero stati corrisposti a professionisti liberi e autonomi e che, pertanto, non potevano essere considerati collaboratori o componenti di una organizzazione strutturata, capace di produrre ricchezza, il cui valore aggiunto è colpito dall’imposta.

Il parere della Cassazione

Secondo i giudici di Cassazione la questione in esame verte, sostanzialmente, sull’equiparazione dei compensi per prestazioni professionali (autonomi e non integrabili in un’organizzazione) con i compensi stabilmente pagati a terzi.

Infatti, in base al consolidato orientamento si ha che:

il professionista è escluso dall’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta la giudice di merito.

In buona sostanza, il professionista è tenuto a pagare l’Irap se:

  • se l’entità dei compensi corrisposti supera un certo limite e rappresenta, quindi, il superamento della “struttura organizzativa minima” formalmente esente dall’imposta
  • si rileva la stabilità e la qualità dei compensi, ossia se i compensi vengono corrisposti a fronte di prestazioni qualificate e specialistiche.

Inoltre, continuano gli ermellini, i compensi a terzi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti, non solo se corrisposti a dipendenti subordinati.

Nel caso in esame, i giudici di Cassazione concordano con la sentenza della CTR sul fatto che:

i compensi erogati a terzi (professionisti o meno) per gli anni 2006, 2007 e 2008 siano in misura tale da far presumere necessario il loro apparato per l’attività del contribuente, senza i quali non avrebbe potuto svolgersi o non avrebbe potuto sciogliere in quella determinata maniera.

Il ricorso è, quindi infondato e il ricorrente viene condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

Clicca qui per scaricare la ordinanza n. 7409/2019

 

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