PRG e grafici allegati, chi stabilisce l’edificabilità del suolo in caso di discordanza?
Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul contrasto tra le norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG e le indicazioni grafiche contenute negli allegati.
In caso di contrasto tra le norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG e le indicazioni grafiche contenute negli allegati, prevalgono sempre le norme tecniche attuative.
Questo è quanto stabilito dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, Sentenza del 12 febbraio 2014, n. 673, chiamato a far chiarezza in una situazione di incertezza e ambiguità della disciplina urbanistica di riferimento.
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, i proprietari di un suolo, inizialmente incluso in un piano di lottizzazione, avevano presentato ricorso contro il nuovo PRG che aveva escluso tali aree.
In particolare, il suolo in principio ricadeva in zona C3/1 nel comparto PL15 (edificazione subordinata alla predisposizione di un piano di lottizzazione), mentre il nuovo PRG aveva cambiato la destinazione dell’area in B3 e B4, ossia parchi e giardini di interesse ambientale con vincolo di inedificabilità.
Tuttavia, in un grafico allegato al PRG, il suolo di loro proprietà continuava a essere inserito nel comparto di lottizzazione.
Il primo ricorso al Tar Puglia era stato respinto per la scadenza dei termini; i ricorrenti facevano quindi appello al Consiglio di Stato.
Il CdS ha ricostruito tutta la vicenda, concludendo che occorre sempre far riferimento alla norma generale (PRG); i grafici e le tavole allegate servono solo a chiarire e completare i contenuti generali, ma non possono sovrapporsi ad esso.
Nel caso in esame, la discrepanza tra i contenuti del PRG e le tavole grafiche era dovuta solo ad una svista dei tecnici del Comune.
Clicca qui per scaricare la Sentenza 673/2014 del Consiglio di Stato
Leggi l’approfondimento su Indice di edificabilità

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/prg-e-grafici-allegati-chi-stabilisce-l-edificabilita-del-suolo-in-caso-di-discordanza/


