ISA: definiti i livelli minimi di affidabilità fiscale
L’Agenzia delle Entrate fissa i punteggi e le agevolazioni previste per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver definito le regole per la concreta applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), il nuovo sistema che andrà a premiare i contribuenti che hanno tenuto comportamenti fiscali corretti e che subentreranno in modo definitivo agli studi di settore.
In particolare, il provvedimento n. 126200/2019, ha individuato i livelli minimi di affidabilità fiscale da tener conto ai fini dell’evasione fiscale; stabilite, inoltre, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.
Provvedimento n. 126200/2019
Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori che permettono di collocare il livello dell’affidabilità fiscale di un contribuente su una scala da 1 a 10.
Se in base agli ISA, i contribuenti risulteranno affidabili avranno la possibilità di accedere ad importanti benefici, tra i quali essere esclusi dagli accertamenti fiscali o ottenere una riduzione dei termini per gli accertamenti.
Il provvedimento dell’Agenzia definisce i livelli di affidabilità minimi, che devono rientrare in un range tra 8 e 9, e che i contribuenti devono raggiungere per accedere ai benefici fiscali previsti.
Di seguito una sintesi dei livelli di affidabilità ed i relativi punteggi a cui legare i benefici premiali.
Punteggi di affidabilità pari a 8
Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del dpr n. 633/72 per l’Iva.
Punteggi di affidabilità pari a 8,5
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr n. 600/73, e art.54, secondo comma, secondo periodo, del dpr n. 633/72).
Punteggi di affidabilità pari a 9
I contribuenti con livelli di affidabilità pari a 9 sono altresì esclusi:
- dall’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del dl n. 138/2011
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Chiarimenti all’Agenzia
Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, fino al 30 settembre 2019 i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa.
I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata delle Entrate indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito nella sezione dedicata agli Isa.
Nel documento inoltre, vengono chiariti i seguenti argomenti:
- la consultazione dei dati da parte degli intermediari
- il funzionamento degli ISA
Clicca qui per scaricare il provvedimento 10 maggio 2019, n. 126200

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