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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Amianto: censimento delle aree e bonifica dei luoghi di lavoro, termini e scadenze

Amianto: censimento delle aree e bonifica dei luoghi di lavoro, termini e scadenze

Entro il primo gennaio 2019 gli enti locali devono completare la mappatura delle aree in cui è presente l'amianto

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 6 Dicembre 2018/2 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
bonifica da amianto disegno di legge

Il ddl n.778 presentato in Senato prevede di portare a termine il censimento, la segnalazione e la conseguente bonifica dei luoghi di lavoro entro il 2024.

Il documento si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Di seguito riportiamo gli articoli principali del disegno di legge.

Art. 1. Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico

Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dall’amianto o dai materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 2. Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere alla bonifica da tali materiali, indipendentemente dalla loro concentrazione in sospensione e dal periodo di esposizione dei lavoratori, entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3. Sicurezza dei lavoratori esposti

Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto sono eseguiti secondo modalità tali da assicurare che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4. Riduzione del rischio di esposizione all’amianto e termine per la bonifica

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti tale materiale o altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.

Gli interventi di bonifica devono essere portati a termine entro il 1°gennaio 2024.

Art. 5. Individuazione e termine per il censimento dell’amianto

Entro il 1° gennaio 2020 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2019.

Art. 6. e 7. Benefici previdenziali e prepensionamento dei lavoratori

I lavoratori esposti all’amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti perla maturazione del diritto alla pensione possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

Art. 11. Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all’amianto e dei casi accertati

È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro nazionale dei lavoratori esposti all’amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l’analisi dei dati rilevati a livello territoriale dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell’amianto.

Art. 13. Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto

I lavoratori esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai trattamenti sanitari specifici.

L’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria è affidata alle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell’INAIL.

Art. 14. Fondo per il risanamento dei locali pubblici e aperti al pubblico

Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’ambiente. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2018 al 2022.

 

Clicca qui per scaricare il disegno di legge

Scarica un esempio di un piano di lavoro amianto pdf

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/amianto-censimento-delle-aree-e-bonifica-dei-luoghi-di-lavoro-termini-e-scadenze/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Etess
    Etess dice:
    10 Dicembre 2018 en 11:39

    Entro il 1° gennaio 2020 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.
    La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2019.

    Ma è da intendersi per qualunque luogo (ad esempio coperture condomini) o solo per gli ambienti di lavoro?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      10 Dicembre 2018 en 15:01

      Ciao Edoardo,
      il Disegno di Legge riguarda i locali pubblici o aperti al pubblico, quindi le coperture dei condomini sono escluse.
      Inoltre il DL 778 è stato presentato in Senato ma non è ancora stato convertito in Legge, pertanto bisognerà attendere il testo definitivo che molto probabilmente posticiperà le scadenze.
      Saluti, la redazione di BibLus.

      Rispondi
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