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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » DDT trasporto: cos’è, come si compila e quando si emette

DDT trasporto: cos’è, come si compila e quando si emette

Il DDT è un documento fiscale che attesta il trasferimento di un bene dal venditore all'acquirente. Quando è obbligatorio e come si compila

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 26 Febbraio 2024/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali /di
DDT trasporto

Quando si effettua una consegna dei prodotti ad un cliente, questi devono sempre essere accompagnati da un DDT (documento di trasporto).

Il DDT di trasporto è un documento che attesta e garantisce l’avvenuto passaggio di proprietà della merce dal venditore all’acquirente. È importante sia per il mittente che per il destinatario, nonché per le autorità competenti e i corrieri coinvolti nella spedizione delle merci.

Prima di procedere con l’emissione di un DDT, è importante comprendere appieno i requisiti e le implicazioni legali ai fini di assicurare una gestione efficace e conforme alla normativa nel processo di trasporto delle merci. Per emettere correttamente un documento di trasporto puoi usare il software contabiltà che consente la creazione e la contabilizzazione dei documenti attivi come fatture attive, documento di trasporto a clienti, ecc.

ddt trasporto

Ddt trasporto – Impresus-CG

Indice

  • DDT: cos’è
  • Quando è obbligatoria l’emissione del DDT?
  • DDT trasporto: cosa deve contenere
  • Esempio DDT compilato
  • Emissione fattura differita con DDT
  • DDT e fattura elettronica: differenze
  • Conservazione del DDT di trasporto
  • DDT trasporto senza trasferimento di proprietà
  • Trasporto merci senza il documento di trasporto DDT: sanzioni

DDT: cos’è

Il DDT, o documento di trasporto, è un documento con valore legale e amministrativo utilizzato per registrare il trasporto di merci da un luogo all’altro. É stato introdotto con il D.P.R. 472/96 e sostituisce la precedente bolla di accompagnamento.

Si tratta di un documento contabile che deve essere emesso dai soggetti passivi IVA, ovverosia da quei soggetti che svolgono cessioni di beni soggetti all’IVA, ogni volta che avviene una movimentazione di merci.

Contiene informazioni dettagliate sulla merce trasportata come: la quantità, la descrizione e le condizioni di consegna.

Va emesso, inoltre, in duplice copia e non presenta vincoli di forma, ma va per ovvie ragioni emesso prima della partenza della merce, in quanto la sua funzione è quella di accompagnarla per eventuali accertamenti durante tutto il tragitto, fino alla consegna finale.

Quando è obbligatoria l’emissione del DDT?

Il documento di trasporto deve essere utilizzato obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • emissione di fattura differita;
  • vendita di beni con trasporto;
  • trasferimento di beni, anche se non soggetti alla vendita;
  • operazioni di vendita all’estero.

Nel caso di emissione di una fattura con pagamento eseguito in un tempo diverso rispetto a quello della transazione, il DDT attesta dal punto di vista fiscale la conclusione dell’operazione e il trasferimento del prodotto dal cedente al cessionario.

DDT trasporto: cosa deve contenere

Gli elementi obbligatori che un DDT di trasporto deve contenere sono:

  • numero progressivo;
  • data emissione;
  • riferimento del cedente (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
  • riferimento del cessionario (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
  • riferimento dell’eventuale vettore responsabile del trasporto (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
  • data effettiva di consegna, o trasporto, che può coincidere, o meno, con la data di emissione;
  • dettagli sulla merce, sono necessari tutti i dettagli che consentano di individuare correttamente i beni trasportati (numero di colli e il loro peso, non è necessario il prezzo).

Possono, tuttavia, essere inclusi ulteriori dettagli, come:

  • la banca su cui va effettuato il pagamento della merce;
  • prezzi unitari;
  • l’importo totale;
  • la motivazione per il trasporto della merce (vendita, conto visione, conto lavorazione, omaggio ecc.).

Esempio DDT compilato

Di seguito ti fornisco un esempio di DDT di trasporto elaborato con il software contabilità che permette di annotare e registrare su qualsiasi dispositivo spese generali, DDT, fatture e tutto quanto attesti la movimentazione risorse tra fornitori, magazzini e cantieri.

esempio ddt compilato

Esempio DDT – Impresus-CG

Emissione fattura differita con DDT

Nel contesto della cessione di beni mobili, il termine per l’emissione della fattura varia in base all’utilizzo o meno del DDT o di un altro documento adeguato.

Nel caso di fatturazione immediata, quando non è presente il DDT, la fattura deve essere emessa entro le 24.00 del giorno di consegna o spedizione dei beni.

D’altra parte, è possibile adottare la fatturazione differita, con emissione della fattura entro il 15° giorno del mese successivo alla consegna o spedizione, qualora la movimentazione dei beni sia supportata da un documento di trasporto (o da un altro documento adeguato per identificare i soggetti coinvolti nell’operazione), secondo le disposizioni stabilite dal D.p.r. 472/1996.

DDT e fattura elettronica: differenze

Il documento di trasporto e la fattura elettronica sono due documenti ben distinti tra loro, utilizzati in contesti differenti durante una transazione commerciale.

La differenza consiste nel fatto che il DDT documenta il trasferimento di merci specificandone dettagli sulle merce trasportata, mentre la fattura elettronica attesta la vendita di un prodotto o di un servizio e ne specifica il prezzo unitario, la quantità, il totale dovuto e le condizioni di pagamento.

Conservazione del DDT di trasporto

La conservazione del documento di trasporto è obbligatoria ed è normata a diversi livelli. Può essere conservato in formato cartaceo oppure digitale.

Innanzitutto, fa fede l’art. 2220 del Codice Civile, per cui i documenti come fatture, telegrammi e lettere devono essere conservati sia dall’emittente che dal destinatario per un periodo di 10 anni a partire dalla data della loro emissione.

Torna poi il D.P.R. 633/1972, che all’art. 39 stabilisce che i documenti vanno conservati fino al momento in cui non sono stati definiti gli eventuali accertamenti relativi al periodo d’interesse dei documenti.

Il DMEF del 17 Giugno 2014, infine, stabilisce che il DDT, che svolge funzioni fiscali al pari delle fatture, debba essere conservato secondo la normativa prevista.

Dunque, il DDT trasporto va conservato a norma per almeno 10 anni dalla data ultima di registrazione. Qualora emergesse la necessità di ulteriori accertamenti fiscali, però, si è tenuti alla loro conservazione fino alla fine dell’intero procedimento.

DDT trasporto senza trasferimento di proprietà

Quando si tratta di merci non destinate alla vendita, diventa essenziale adottare un documento di trasporto che chiarisca chiaramente la natura non traslativa della proprietà. Questo è fondamentale per evitare ambiguità riguardo all’acquisto e alla cessione dei beni, come stabilito dall’art. 53 del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA.

È fondamentale indicare una causa specifica quando non vi è trasferimento della proprietà del bene, poiché l’omissione di tale indicazione nel documento di trasporto può implicare automaticamente il passaggio di proprietà. Questo può causare problemi in caso di eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Un esempio comune è rappresentato dal reso di un articolo o dalla mancata consegna a causa di danneggiamento della merce. In entrambe le situazioni, il documento di trasporto conferma che il prodotto è stato restituito, avviando così il processo per l’emissione di una nota di credito.

Altri esempi sono:

  • conto visione: è il caso in cui vengono inviati prodotti al cliente che devono essere visionati e successivamente acquistati;
  • prestito d’uso: è il caso in cui i beni in oggetto vengano inviati per poter essere utilizzati durante le lavorazioni;
  • conto lavorazione: quando la merce viene inviata al fornitore per essere lavorata, rimanendo di proprietà del cliente;
  • omaggio: è il caso in cui vengono inviati i prodotti al cliente a titolo gratuito. É necessario l’obbligo dell’emissione della fattura per la rivalsa dell’IVA;
  • conto riparazione: invio di articoli che devono essere riparati e poi spediti nuovamente al cliente;
  • reso: in questo caso se si trattiene la merce resa si emette una nota di credito, diversamente viene inviato altro materiale in sostituzione di quello reso;
  • tentata vendita: forse è il caso più particolare, in cui si conclude la vendita direttamente presso la sede del cliente con contestuale consegna dei beni. È il caso classico del venditore che carica sul proprio mezzo un quantitativo di merce e cerca poi di piazzare ai vari clienti consegnando immediatamente la merce che riesce a vendere.

Trasporto merci senza il documento di trasporto DDT: sanzioni

Il DDT è obbligatorio per il trasporto merci. Non deve per forza essere inviato assieme alla merce, ma deve essere disponibile in caso di ispezioni.

Nel caso in cui il trasporto avvenga senza il DDT si può incorrere in sanzioni severe, ovvero il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo ed una multa che può variare da 400 a 1.200 euro. Tuttavia, vi è un periodo di 60 giorni per presentare il documento se è stato redatto ma non era presente al momento del controllo.

Se, invece, non è possibile dimostrare che il DDT sia stato correttamente compilato, la multa va da 2.000 a 6.000 euro, con il reato di illecito amministrativo, e nei casi più gravi l’applicazione di un fermo amministrativo per un massimo di 3 mesi.

 

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ddt-trasporto-cos-e-come-si-compila-quando-si-emette/
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