CIGO edilizia 2026: come accedere alla cassa integrazione per caldo e clima
CIGO edilizia 2026: requisiti, domanda INPS, scadenze e regole per sospensioni dovute a caldo ed eventi climatici fino al 31 dicembre 2026.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese dell’edilizia e dei settori affini, lapideo e delle escavazioni possono chiedere la CIGO per sospensioni o riduzioni causate da eventi oggettivamente non evitabili, comprese le ondate di calore.
I periodi autorizzati non concorrono al limite delle 52 settimane nel biennio mobile; non è dovuto il contributo addizionale e la domanda va presentata entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
A prevederlo è il D.L. 107/2026, in vigore dal 27 giugno 2026. Le nuove disposizioni sono state illustrate dall’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, che fornisce anche le istruzioni operative per accedere alla CIGO.
Ecco cosa sapere.
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Indice
- Quali agevolazioni riconosce la CIGO edilizia 2026?
- Quali imprese possono chiedere la CIGO edilizia 2026?
- Quando il caldo permette di richiedere la CIGO?
- Quale causale bisogna scegliere tra “evento meteo” e ordinanza della pubblica autorità?
- Che cosa deve contenere la relazione tecnica per la CIGO da caldo?
- Come si presenta la domanda e qual è la scadenza?
- La CIGO per caldo può essere richiesta anche per lavori al chiuso?
- Che differenza c’è tra CIGO, FIS e Fondi di solidarietà?
- Perché il rischio caldo è particolarmente importante nei cantieri?
- FAQ
Quali agevolazioni riconosce la CIGO edilizia 2026?
La CIGO edilizia 2026 integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori interessati da una sospensione o riduzione temporanea dell’attività per cause non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
La misura straordinaria del D.L. 107/2026 neutralizza, per determinati settori e fino al 31 dicembre, i periodi dovuti a eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
Più nel dettaglio, per le imprese del settore edile, i periodi di cassa integrazione richiesti a causa di eccezionali condizioni climatiche non saranno conteggiati ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile previsto dalla disciplina ordinaria.
Inoltre, anche le aziende che hanno già raggiunto il plafond normalmente disponibile potranno continuare a richiedere il trattamento di integrazione salariale senza dover attendere il periodo di sospensione previsto dalla normativa generale.
L’agevolazione riguarda le sospensioni o riduzioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026
Inoltre, per le domande di integrazione salariale presentate in queste circostanze non sarà, infatti, dovuto il contributo addizionale, con l’obiettivo di incentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali quando la sospensione dell’attività è determinata da cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e legate esclusivamente alle condizioni climatiche.
| Regola | Disciplina applicabile nel periodo agevolato |
| Periodo interessato | 1° luglio-31 dicembre 2026 |
| Causale | Evento oggettivamente non evitabile, compresi gli eventi climatici |
| Limite delle 52 settimane | I periodi agevolati non sono computati |
| Contributo addizionale | Non dovuto per la richiesta |
| Anzianità minima di 30 giorni | Non richiesta per gli eventi EONE |
| Termine della domanda | Fine del mese successivo a quello di inizio dell’evento |
Quali imprese possono chiedere la CIGO edilizia 2026?
Possono utilizzare la misura i datori di lavoro rientranti nella CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del D.Lgs. 148/2015. In pratica, la disposizione comprende imprese edili e affini, imprese del settore lapideo e attività di escavazione.
I destinatari indicati dal messaggio INPS comprendono:
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e attività affini;
- aziende industriali esercenti escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei comprese nel campo di applicazione della CIGO.
La misura riguarda le sospensioni o riduzioni riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili. Non è limitata esclusivamente al caldo: le ondate di calore costituiscono uno dei principali eventi climatici ai quali la disciplina può essere applicata.
L’INPS chiarisce espressamente che i datori di lavoro interessati “non sono tenuti al versamento del contributo addizionale” per queste richieste.
Quando il caldo permette di richiedere la CIGO?
La causale “evento meteo” per “temperature elevate” è generalmente riconoscibile quando la temperatura supera 35 °C. Anche valori uguali o inferiori possono giustificare la CIGO quando umidità, irraggiamento solare, materiali, macchinari, carico fisico o DPI determinano una temperatura percepita più elevata.
La soglia di 35 °C non deve quindi essere interpretata come un limite automatico e inderogabile. L’INPS richiede una valutazione concreta della lavorazione e delle condizioni nelle quali operano i dipendenti.
Possono essere rilevanti:
- lavori in luoghi non proteggibili dal sole;
- rifacimento di facciate, tetti e manti stradali;
- impiego di bitumi, materiali o macchinari che sviluppano calore;
- uso prolungato di caschi, tute e altri dispositivi di protezione;
- elevato tasso di umidità;
- lavorazioni fisicamente intense;
- attività al chiuso prive di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere e allegare alla domanda una relazione tecnica.
La relazione tecnica deve spiegare perché le condizioni effettive impedivano o rendevano insicuro il regolare svolgimento dell’attività. Non è sufficiente riportare soltanto la temperatura registrata.
Quale causale bisogna scegliere tra “evento meteo” e ordinanza della pubblica autorità?
Quando un’ordinanza impone la sospensione o la riduzione del lavoro, il datore può utilizzare la causale relativa all’ordine della pubblica autorità. In assenza di ordinanza, può essere utilizzata la causale “evento meteo” per “temperature elevate”, purché la situazione sia documentata e abbia impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni.
| Situazione | Causale da valutare | Informazioni essenziali |
| Ordinanza che vieta il lavoro in determinate ore | Ordine della pubblica autorità | Estremi, periodo e fasce orarie dell’ordinanza |
| Caldo incompatibile con la lavorazione senza ordinanza | Evento meteo – temperature elevate | Temperatura, umidità, lavorazione, esposizione, DPI |
| Ordinanza e caldo effettivo nello stesso periodo | Una sola domanda coerente con il caso | Non duplicare periodi e lavoratori |
Non possono essere presentate due domande sovrapposte per gli stessi lavoratori e per le medesime ore, una per ordinanza e l’altra per evento meteo. Quando l’ordinanza è rilevante, nella relazione tecnica è sufficiente indicarne gli estremi, senza allegarne necessariamente il testo.
Le prestazioni sono riconoscibili per i periodi e le fasce orarie effettivamente interessati dal divieto o dalle condizioni climatiche avverse. Un’ordinanza limitata, per esempio, alle ore centrali della giornata non giustifica automaticamente l’integrazione per l’intero turno.
Che cosa deve contenere la relazione tecnica per la CIGO da caldo?
La relazione tecnica deve collegare l’evento climatico alla sospensione o riduzione dell’attività. È opportuno descrivere in modo preciso il cantiere, le lavorazioni interrotte, gli orari, le condizioni ambientali e le ragioni per cui non era possibile continuare in sicurezza o riorganizzare il lavoro.
La relazione dovrebbe indicare:
- unità produttiva e cantiere interessati;
- data e fascia oraria della sospensione;
- lavoratori e lavorazioni coinvolti;
- temperatura effettiva e, quando rilevante, temperatura percepita;
- umidità, esposizione diretta al sole e ventilazione;
- materiali o macchinari che producono o accumulano calore;
- DPI e abbigliamento protettivo richiesti;
- impossibilità di spostare la lavorazione in un luogo protetto;
- impossibilità di adottare una diversa organizzazione temporale;
- estremi di eventuali ordinanze.
Per rafforzare l’istruttoria possono essere richiamati dati di dipartimenti meteoclimatici, Protezione civile e mappe previsionali del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR-IBE. (INPS)
Come si presenta la domanda e qual è la scadenza?
La domanda per la CIGO edilizia 2026 segue le consuete modalità telematiche INPS. Per gli eventi oggettivamente non evitabili deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello nel quale è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività.
Esempio operativo:
- evento iniziato il 10 luglio 2026;
- termine della domanda: 31 agosto 2026.
Il flusso consigliato è:
- verificare l’inquadramento previdenziale dell’impresa;
- individuare la corretta causale;
- delimitare lavoratori, giorni e ore interessati;
- predisporre la relazione tecnica;
- inserire gli estremi dell’eventuale ordinanza;
- presentare la domanda tramite il servizio INPS;
- conservare la documentazione tecnica e organizzativa utilizzata.
Per il conguaglio delle prestazioni che superano il limite ordinario delle 52 settimane, il messaggio INPS ha istituito il codice L153 – “Conguaglio CIGO D.L. 107-2026”. Per i periodi fruiti entro il limite delle 52 settimane resta il codice L038. Per il pagamento diretto continuano a essere utilizzate le modalità UniEmens-Cig, flusso UNI41.
La CIGO per caldo può essere richiesta anche per lavori al chiuso?
Sì, una lavorazione al chiuso può essere considerata quando non è possibile utilizzare sistemi di ventilazione o raffreddamento per cause imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. La sola presenza di un ambiente coperto non esclude quindi automaticamente il riconoscimento della causale.
In questo caso, la relazione deve chiarire:
- perché il sistema di ventilazione o raffreddamento non era disponibile;
- se il guasto o l’indisponibilità era imprevedibile;
- quale temperatura si registrava nell’ambiente;
- quali lavorazioni e fonti interne di calore erano presenti;
- perché non era possibile spostare o riorganizzare l’attività.
Un impianto inadeguato per carente manutenzione ordinaria potrebbe invece rendere più difficile dimostrare la non imputabilità dell’evento al datore di lavoro.
Che differenza c’è tra CIGO, FIS e Fondi di solidarietà?
La CIGO si applica alle imprese comprese nel relativo campo di intervento, tra cui quelle edili. Il FIS e i Fondi di solidarietà tutelano invece i datori di lavoro appartenenti a settori non coperti dalla CIGO o soggetti alla specifica disciplina del fondo di appartenenza.
Il FIS non deve essere presentato come una causale alternativa liberamente selezionabile da un’impresa già inquadrata nella CIGO. Occorre prima verificare il fondo previdenziale competente.
L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate:
- 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
La domanda di assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata dal datore di lavoro non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se i termini non vengono rispettati, il diritto alla prestazione non viene perso, ma la domanda sarà considerata irricevibile se presentata prima dei 30 giorni, e la decorrenza della prestazione sarà posticipata se la domanda viene inoltrata oltre i 15 giorni.
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025
Con il messaggio 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS offre le indicazioni sia ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia a quelli che devono rivolgersi al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il trattamento CIGO si applica per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza).
Il trattamento è concesso dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa.
Per le imprese che abbiano fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Inoltre, la durata complessiva della CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile, immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta.
Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali):
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
- non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Il messaggio INPS 2130/2025 resta utile per i criteri tecnici di valutazione del caldo: soglia di 35 °C, temperatura percepita, umidità, DPI, lavorazioni esposte e rapporti con le ordinanze. Il messaggio 2418/2026 disciplina invece le specifiche agevolazioni temporanee introdotte dal D.L. 107/2026.
Perché il rischio caldo è particolarmente importante nei cantieri?
Il settore delle costruzioni rientra tra quelli maggiormente esposti perché combina lavoro all’aperto, sforzo fisico, radiazione solare, superfici riscaldate e uso di dispositivi di protezione. INAIL segnala una relazione significativa tra temperature estreme e rischio di infortunio e ha sviluppato, con CNR-IBE, strumenti previsionali e indicazioni operative nel progetto Worklimate.
Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, almeno 2,41 miliardi di lavoratori sono esposti ogni anno a calore eccessivo; a livello globale sono stimati 22,85 milioni di infortuni professionali e 18.970 decessi annui attribuibili al caldo. I lavoratori edili sono espressamente compresi tra le categorie più esposte.
La richiesta di CIGO non sostituisce gli obblighi di prevenzione. Il datore di lavoro deve continuare a valutare il rischio, programmare pause e orari, garantire acqua e zone d’ombra, formare i lavoratori e aggiornare DVR, POS e procedure di emergenza in funzione delle condizioni del cantiere.
Per maggiori approfondimenti leggi: Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione
Per gestire il rischio da calore secondo le nuove disposizioni ti suggerisco di affidarti ad un software piani sicurezza per affrontare correttamente la valutazione del rischio caldo eccessivo secondo le nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
FAQ
Qual è la scadenza per presentare la domanda di CIGO per caldo?
Per gli eventi oggettivamente non evitabili, la domanda deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell’attività.
La CIGO può essere riconosciuta sotto i 35 °C?
Sì. Temperature inferiori o pari a 35 °C possono essere considerate quando umidità, sole, sforzo fisico, materiali, macchinari o dispositivi di protezione determinano una temperatura percepita superiore.
Le ore di CIGO per caldo contano nelle 52 settimane?
Per le imprese edili, lapidee e delle escavazioni, i periodi EONE compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 non sono computati nel limite di 52 settimane nel biennio mobile.
È necessario allegare l’ordinanza che sospende il lavoro?
Le indicazioni INPS richiedono di riportare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza. Non è necessario allegarne il testo, salvo successive richieste istruttorie.
Si possono presentare due domande per ordinanza e caldo?
Non per gli stessi lavoratori e per periodi interamente o parzialmente sovrapposti. La domanda deve utilizzare la causale coerente con le circostanze documentate.
Il contributo addizionale è dovuto?
No, il contributo addizionale non è dovuto per le richieste disciplinate dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 107/2026.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-cassa-integrazione-caldo-eccessivo/


