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Acquisto prima casa: imposte e agevolazioni 2022, ecco le istruzioni

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Le novità nella guida delle Entrate aggiornata a maggio 2022: credito d’imposta bonus under 36 e aggiornamento dei termini circa la sospensione degli adempimenti per l’agevolazione prima casa

L’acquisto di una casa rappresenta uno dei momenti più importanti nella nostra vita, oltre ad essere anche una delle operazioni più costose.

Al fine di evitare errori comuni e comprare casa in maniera sicura, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata, a maggio 2022, della “Guida per l’acquisto della casa“.

Guida per l’acquisto della casa, imposte e agevolazioni 2022

La guida del Fisco prende in considerazione i diversi aspetti delle agevolazioni per l’acquisto della casa, fornendo utili istruzioni e le novità in merito, anche alla luce dell’estensione dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022.

Proroga legge di Bilancio 2022

Il documento ricorda che la legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 151, prevede che tale agevolazione venga prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per i giovani under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro, che dovrà essere ricalcolato per l’anno in corso.

Ad oggi beneficiano del bonus gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Ambito applicativo

La guida è riferita sia alle compravendite tra privati che a quelle tra imprese e privati.

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale:

 viene raffigurata una tabella per le imposte senza benefici prima casa

Di seguito viene, poi, descritto quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”.

 viene raffigurata una tabella per le imposte con benefici prima casa

Le agevolazioni fiscali

Nella guida viene fornito un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si decide di comprare una casa, tenendo conto di tutte le agevolazioni previste dalla legge, quali:

  • imposte ridotte,
  • limitazione del potere di accertamento di valore,
  • ecc.

In particolare, i destinatari dell’agevolazione possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle seguenti imposte:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria;
  • imposta catastale.

Per quanto riguarda gli acquisti soggetti a IVA, è stata stabilita la possibilità di beneficiare di un credito di imposta, pari all’ammontare dell’IVA corrisposta al venditore.

Come per lo scorso anno, anche per il 2022 possono beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastali e del credito d’imposta relativo all’IVA versata anche i soggetti che acquistano la casa all’asta.

A tal riguardo è utile segnalare la risposta all’interpello n. 808/2021.

Ulteriori chiarimenti

La guida riprende, inoltre, alcuni dei chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria, ossia:

  • l’agevolazione NON si applica ai contratti preliminari di compravendita in quanto il contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato o venire stipulato oltre i termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione (tuttavia, dopo il rogito, si può fare richiesta di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra);
  • NON può però essere recuperata l’imposta versata in misura fissa per la stipula del contratto preliminare.

Pertinenze

In merito alle pertinenze, il Fisco ricorda che queste rientrano nell’agevolazione, ossia i benefici si estendono anche all’acquisto dei locali destinati a servizio dell’abitazione principale:

  • magazzini (C/2);
  • rimesse e autorimesse (C/6);
  • tettoie chiuse o aperte (C/7).

Inoltre:

  • non ci sono vincoli riguardo ai tempi dell’acquisto, se rientrano nel periodo agevolabile;
  • l’acquisto delle pertinenze può avvenire sia contestualmente a quello della prima casa, sia con un atto separato.

Contenuti

Ecco in sintesi i contenuti del documento che è così suddiviso:

  • introduzione;
  • prima dell’acquisto è bene;
  • l’acquisto di una casa: le imposte;
  • l’acquisto con i benefici “prima casa”;
  • le agevolazioni “prima casa under 36”;
  • risposte ai quesiti più frequenti;
  • per saperne di più, normativa e prassi.

Le novità nella guida aggiornata a maggio 2022

Due le novità principali inserite nella guida aggiornata a maggio: dove indicare il credito d’imposta in merito al bonus under 36 e l’aggiornamento dei termini della sospensione relativa agli adempimenti previsti per l’agevolazione prima casa.

Con l’aggiornamento in esame viene inserita la precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un quesito posto da un contribuente (FAQ), circa la mancanza di un campo specifico nei modelli di dichiarazione 2022.

Viene chiarito che il contribuente che utilizza nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 il bonus under 36 per la prima casa acquistata a febbraio 2022, dovrà indicare il credito d’imposta maturato nella colonna 2, rigo G8, del 730/2022 o nella colonna 2, rigo CR13, del modello Redditi Pf (fascicolo 1).

Infatti, in base a quanto precisato con la circolare n. 12/2021, si ha che il credito di imposta “prima casa under 36”, relativo all’Iva pagata, può essere portato in detrazione:

  • con la prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto

oppure

  • nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Altra novità della guida riguarda, quindi, i termini della sospensione relativa agli adempimenti previsti per non perdere i benefici “prima casa” disposta a causa del Covid-19; ossia:

  • i 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
  • i 12 mesi entro cui il contribuente che ha acquistato l’immobile da destinare a propria abitazione principale con le agevolazioni fiscali, deve procedere alla vendita della casa posseduta.

Ricordiamo, infatti, che il decreto legge n. 228/2021 (articolo 3, comma 5-septies), da ultimo, ha ulteriormente prorogato la sospensione rinviando la ripresa degli adempimenti al 1° aprile 2022.

 

estimus
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