Bonus colonnine 2024 per professionisti e imprese
70 milioni di euro a professionisti e imprese per le colonnine di ricarica. Domande dal 15 marzo 2024 al 20 giugno 2024
Il bonus colonnine per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti è disciplinato dal D.m. 358/2021 (disponibile alla fine dell’articolo); le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.
Per l’anno 2024, lo sportello è aperto dal 15 marzo 2024 fino al 20 giugno 2024.
Indice
- Bonus colonnine per imprese e professionisti: chi può fare domanda
- Quali agevolazioni prevede il Bonus colonnine per imprese e professionisti
- Quali spese copre il Bonus colonnine per imprese e professionisti
- Bonus colonnine: risorse disponibili
- Bonus colonnine di ricarica: scadenze
- Come presentare la domanda per il Bonus colonnine 2024
- Bonus colonnine di ricarica 2024: le FAQ
Bonus colonnine per imprese e professionisti: chi può fare domanda
Il bonus colonnine di ricarica si rivolge sia alle imprese che ai professionisti. In particolare, possono presentare domanda:
- le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori, in possesso dei seguenti requisiti:
- sede sul territorio italiano;
- attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
- i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
- non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dal presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
- le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori, in possesso dei seguenti requisiti:
Quali agevolazioni prevede il Bonus colonnine per imprese e professionisti
Il Bonus copre il 40% delle spese sostenute. Per le spese destinate all’acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
- l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).
Quali spese copre il Bonus colonnine per imprese e professionisti
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del D.m. 25 agosto 2021, n.358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:
- l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).
Bonus colonnine: risorse disponibili
Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:
- 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
- 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
- 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.
Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.
Se non vuoi perdere, quindi, questa occasione e ti occorre disegnare schemi elettrici in modo rapido ed efficiente direttamente sull’architettonico, ti consiglio il software progettazione impianti elettrici con cui puoi ottenere i calcoli, gli schemi e le relazioni in un unico input integrato.
Bonus colonnine di ricarica: scadenze
Per gli interventi previsti alle lettere a) e c)del D.m. 25 agosto 2021, n.358 è possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024 fino alle 17:00 del 20 giugno 2024.
L’incentivo è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è gestito da Invitalia. Ricordiamo che dopo la chiusura della prima edizione sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro e le spese possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
Come presentare la domanda per il Bonus colonnine 2024
Per accedere alla piattaforma di domanda online, sarà necessario essere muniti dei seguenti sistemi:
- pubblico di identità digitale (SPID);
- carta d’identità elettronica (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS)
- PEC attiva.
Per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica, ti consiglio ti utilizzare il software fotovoltaico, così da poter produrre in modo autonomo l’energia necessaria per i tuoi veicoli. Si tratta di un’opportunità concreta per le imprese e i professionisti che vogliono realisticamente investire nell’energia pulita, così da contribuire alla transizione verso un futuro più sostenibile.
Bonus colonnine di ricarica 2024: le FAQ
I CPO sono eligibili per l’erogazione dei contributi anche per installazioni su suolo pubblico?
Le infrastrutture di ricarica devono essere installate/collocate in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari al momento dell’installazione e per i successivi 5 anni dall’erogazione del contributo, così come previsto dalla normativa di riferimento. A tal fine dovrà essere caricata in piattaforma la documentazione, conforme all’originale, attestante tale disponibilità.
Può essere avanzata la richiesta di contributo anche per le spese preventivate, ma non ancora sostenute?
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375 mila euro da parte di imprese e per acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, la cui domanda è presentata online, le spese dovranno risultare sostenute e documentate a partire dal 4 novembre 2021, ed entro la data di presentazione della domanda di concessione ed erogazione, così come previsto dal decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera a) e c).
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo pari o superiore a 375 mila euro da parte di imprese, la cui domanda è presentata via pec, le spese dovranno risultare sostenute e documentate a partire dal 4 novembre 2021 ed entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, così come previsto dal decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera b)
I decreti sono consultabili e scaricabili nella sezione Normativa al seguente link: <a href=”https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa”>https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa</a>.
C‘è un tetto massimo relativo all’importo delle spese ammissibili da dichiarare nella scheda "Programma di Investimento" (Importo dell‘investimento) di cui all’Allegato 1?
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese e da parte di professionisti, di cui agli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a) e c), del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358, l’investimento complessivo dovrà essere inferiore a 375.000 euro. In caso di professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non potrà essere superiore a 20.000,00 euro.
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese, di cui agli interventi previsti dall’art. 2 comma 2, lett. b del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358, la normativa non prevede limitazioni rispetto all’importo massimo dell’investimento, tuttavia, il contributo sarà concedibile nel limite massimo del 40%.
Resta fermo che l’ammissione al contributo è subordinata all’effettiva capienza risultante dai registri aiuti del massimale previsto dal regolamento de minimis. Prima di effettuare l’invio della domanda, le imprese sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito o al limite massimo concedibile in applicazione del regime de minimis.
L’incentivo del 40% è per acquisto di una o più infrastrutture. Le medesime devono essere necessariamente inserite all’interno di unica fattura?
No, la normativa vigente prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, ed è prevista la possibilità di caricare una o più fatture.
La cabina di consegna in media tensione e di trasformazione è da considerare nelle spese relative all’installazione oppure nelle grid connection?
I costi sostenuti per la cabina di consegna in media tensione e di trasformazione, se strettamente necessari all’installazione dell’infrastruttura di ricarica, rientrano nelle spese relative agli impianti elettrici, comprese nelle spese per l’acquisto e installazione delle colonnine di cui all’art.6 comma 1 lettera a) del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358.
Rientra nel bando anche il trolley/carrello da 43kw che si sta usando molto come sistema di ricarica mobile e nei depositi soprattutto per la ricarica dei mezzi pesanti?
L’art. 6 del D.M. 25 agosto 2021, nell’elencare le spese ammissibili al contributo, cita espressamente l’installazione di “wallbox” e “colonnine” e non anche i trolley/carrello che quindi non rientrano tra le infrastrutture di ricarica che possono fruire dell’agevolazione.
L’incentivo può valere anche in caso di vendita tramite società di noleggio operativo?
La normativa non prevede il leasing e/o il noleggio come modalità di accesso al contributo.
Tra i requisiti richiesti dal decreto è presente la voce che fa riferimento all’art.4 della delibera ARERA 541/20. Si conferma che debba essere prevista solo la predisposizione alla connettività ma che non devono essere espressamente connesse?
La normativa è finalizzata ad incentivare l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica che dovranno, pertanto, risultare connesse alla rete elettrica e funzionanti nei termini previsti dalla normativa vigente.
È possibile presentare domanda se il progetto riguarda installazioni di infrastrutture di ricarica su più sedi di intervento?
Si, qualora l’intervento fosse localizzato in diverse sedi, sarà possibile caricare nella sezione allegati, alla voce Altra documentazione, una dichiarazione con evidenza delle informazioni riguardanti le altre sedi dell’intervento, ed evidenza della distribuzione delle infrastrutture di ricarica oggetto della richiesta per ciascuna di esse. Il modello di Dichiarazione Localizzazione intervento è consultabile e scaricabile al seguente link: <a href=”https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa%20.%0d”>https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa .</a>
L‘infrastruttura di ricarica per la quale vorrei richiedere il contributo è fuori dal perimetro di applicazione della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, ma rientra tra le infrastrutture agevolabili di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021. Posso, dunque, richiedere il contributo?
Si, il requisito di cui all’art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021 è richiesto esclusivamente ove applicabile.
Non ho l’estratto conto, posso caricare un documento alternativo per attestare gli avvenuti pagamenti?
Si, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare alla domanda di agevolazione la richiesta di emissione dell’estratto conto per il periodo di riferimento inviata all’istituto di credito, ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, riportante il timbro dell’istituto di credito e la firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui all’art. 9 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bonus-colonnine-di-ricarica-imprese-e-professionisti/


