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Home » Infortunio in appalto: quando risponde il committente?

Infortunio in appalto: quando risponde il committente?

Il committente non risponde automaticamente degli infortuni in appalto. La culpa in vigilando va modulata sulla struttura aziendale e sull'effettiva conoscenza dei fatti

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 22 Maggio 2026/0 Commenti/in Sicurezza /di
Infortunio in appalto quando risponde il committente

Per una panoramica completa sul tema, consulta Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi

La Cassazione penale con la sentenza n. 17659/2026 torna sul tema della responsabilità del datore di lavoro committente negli appalti interni all’azienda.

Il caso nasce da un grave infortunio: un lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice stava effettuando la pulizia della copertura metallica di un casotto, utilizzato come accesso a un locale interrato. La copertura, composta da una lamiera dello spessore di circa un millimetro e deteriorata dalla ruggine, cedeva. Il lavoratore precipitava da circa 7 metri, riportando lesioni guaribili in 158 giorni.

La pulizia delle coperture non risultava compresa nel contratto di appalto, il quale aveva ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle macchine, nonché la pulizia delle macchine e dei luoghi di lavoro, ma non dei tetti. Nonostante ciò, i giudici di merito avevano condannato anche il legale rappresentante della società committente, ritenendo violato l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

La Cassazione annulla la sentenza con rinvio: non perché escluda in astratto la responsabilità del committente, ma perché ritiene insufficiente la motivazione sulla concreta riferibilità della condotta omissiva al legale rappresentante della società appaltante.

Contesto normativo

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

In sintesi, il committente deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice;
  • fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro;
  • cooperare con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • coordinare gli interventi per eliminare o ridurre i rischi interferenziali.

La responsabilità del committente può sussistere in caso di mancata verifica dell’idoneità dell’appaltatore, omessa informazione sui rischi specifici, ingerenza nell’esecuzione dei lavori o agevole e immediata percepibilità della situazione di pericolo.

L’attività non prevista dal contratto

Il nodo tecnico-giuridico della vicenda è rappresentato dalla natura dell’attività svolta al momento dell’infortunio. La pulizia dei tetti, secondo quanto ricostruito, non era formalmente prevista nel contratto di appalto. Tuttavia, dalle testimonianze era emerso che tale attività veniva svolta con una certa regolarità, soprattutto nel periodo estivo, quando la polvere si accumulava sulle coperture.

I giudici di merito avevano valorizzato questo dato per affermare che il committente avrebbe dovuto impedire quella prassi pericolosa. La Cassazione, però, evidenzia un passaggio mancante: se l’attività era extra-contrattuale, occorreva chiarire chi l’avesse ordinata, chi ne fosse a conoscenza e quale specifico obbligo prevenzionistico fosse stato violato dal legale rappresentante della committente.

No alla responsabilità automatica del vertice aziendale

L’aspetto più rilevante della sentenza è il richiamo alla necessità di evitare una responsabilità automatica del legale rappresentante.

La Corte sottolinea che, quando si contesta una culpa in vigilando al soggetto apicale, la responsabilità deve essere calibrata sulla struttura effettiva dell’azienda. Bisogna quindi accertare se esistessero figure intermedie, come un direttore di stabilimento o altri dirigenti presenti in azienda, e quale ruolo avessero nella gestione concreta dell’attività pericolosa.

La Cassazione rimprovera alla Corte d’Appello di non aver chiarito:

  • se il direttore che impartiva ordini fosse il legale rappresentante o un’altra figura aziendale;
  • quale fosse l’organigramma della società committente;
  • se il legale rappresentante fosse effettivamente a conoscenza della pulizia delle coperture;
  • quale obbligo dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 fosse stato concretamente violato;
  • se la prassi extra-contrattuale fosse riconducibile a un’ingerenza del committente nei lavori.

Perché la Cassazione annulla la sentenza

La Cassazione non assolve il committente, ma annulla la sentenza con rinvio.

La Corte d’Appello di Salerno dovrà rivalutare la vicenda chiarendo alcuni aspetti decisivi: chi ordinava concretamente la pulizia delle coperture; se il legale rappresentante della committente ne fosse a conoscenza; quale fosse l’articolazione interna della società; quale ruolo avessero il direttore di stabilimento e gli altri soggetti presenti; quale obbligo prevenzionistico, tra quelli previsti dall’art. 26, sia stato violato dal committente.

La Cassazione chiarisce: la posizione di garanzia del committente esiste, ma va riempita di contenuto concreto. Non può bastare il solo dato formale della titolarità dell’azienda o della stipula del contratto di appalto.

Icona

Download Gratuito Sentenza Cassazione 17659/2026 - Infortunio in appalto: quando risponde il committente?

Per approfondire, leggi anche:

  • Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi
  • Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Idoneità tecnico professionale, cos’è e chi effettua la verifica

La sentenza 17659/2026 ricorda che, negli appalti, il committente non risponde automaticamente degli infortuni avvenuti durante attività extra-contrattuali, ma la sicurezza deve essere gestita in modo concreto e documentato. Per questo è fondamentale disporre di strumenti capaci di organizzare DVR, DUVRI, rischi interferenziali e procedure operative in modo chiaro e tracciabile. Con il software specializzato in sicurezza sul lavoro puoi gestire la valutazione dei rischi, il coordinamento tra committente e appaltatore e adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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