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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Idoneità tecnico professionale, cos’è e chi effettua la verifica

Idoneità tecnico professionale, cos’è e chi effettua la verifica

La verifica di idoneità serve per accertare le capacità tecnico professionali della parte contraente per svolgere i lavori in sicurezza

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 13 Febbraio 2025/2 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
idoneità-tecnico-professionale-

Prima della stipula di un contratto d’appalto con un’impresa, il committente e/o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare che l’impresa sia in possesso di tutti i requisiti necessari per poter svolgere l’attività nel pieno rispetto del testo unico sulla sicurezza.

Questo perché durante le attività di appalto e subappalto tendono a crearsi condizioni di rischio diverse da quelle abitualmente presenti all’interno di un’organizzazione e cioè le attività svolte esternamente si sovrappongono a quelle eseguite internamente dando vita ai cosiddetti rischi interferenziali che vengono formalizzati in un documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). Il DUVRI analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto la cui redazione richiede grande attenzione per non rischiare di incorrere in reati penali e amministrativi; per questo ti suggerisco di utilizzare subito un software per la redazione del DUVRI in grado di supportarti adeguatamente.

Idoneità tecnico professionale: cos’è e a cosa serve?

L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce l’idoneità tecnico professionale (ITP) come il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Nel processo di verifica dell’idoneità tecnico professionale rientrano, quindi, tutte quelle attività volte a comprendere se l’impresa o il lavoratore autonomo individuati possiedano gli strumenti necessari, materiali e conoscitivi e le eventuali abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’attività che il committente richiede.

In definitiva, l’idoneità tecnico professionale ha l’obiettivo di verificare che l’appaltatore sia in grado di effettuare l’opera o il servizio, avendo a disposizione i mezzi e l’organizzazione per lo svolgimento dei lavori al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e, in particolare, di quelli impiegati nell’appalto.

Verifica di idoneità tecnico professionale: come si effettua

E’ bene fare una distinzione tra i lavori ordinari affidati in appalto e i lavori che rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile. Questo perché l’attività di verifica dell’idoneità tecnica professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nell’appalto cambia in relazione all’ambito in cui avviene l’affidamento dei lavori.

Verifica idoneità tecnico professionale in cantiere

L’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 regolamenta le modalità di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese per attività di cantiere, secondo quanto previsto dal Titolo IV.

I documenti che le imprese devono esibire per la verifica di idoneità tecnico professionale sono:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • DVR, documento di valutazione dei rischi (previsto all’art. 17) o autocertificazione previsti all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, comma 5;
  • DURC, documento unico di regolarità contributiva;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Per i lavoratori autonomi, invece, ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale sono richiesti i seguenti documenti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità delle macchine di macchine,
  • attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
  • documento unico di regolarità contributiva.

Verifica idoneità tecnico professionale per lavori che non si configurano come cantiere

Il comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve richiedere all’impresa o al lavoratore autonomo a cui ha affidato le attività:

  • una copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Chi effettua la verifica di idoneità tecnico professionale?

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, spetta al datore di lavoro committente verificare l’idoneità tecnico professionale.

Per lavori, invece, che si configurano come cantiere, l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 impone al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in base alle funzioni o ai lavori da affidare.

Verifica idoneità tecnico professionale: modello

Della verifica di idoneità tecnico professionale deve essere redatto un apposito modello. Di seguito ti propongo un file in formato PCD2 contenente la dichiarazione dell’impresa in merito all’idoneità tecnico professionale, che potrai aprire gratuitamente con il software per la redazione dei modelli e capitolati d’appalto.

Idoneità tecnico professionale

Idoneità tecnico professionale

Icona

Download Gratuito Modello idoneità tecnico professionale

Per compilare il modello (ma anche altri modelli o capitolati) in maniera rapida e sicura puoi utilizzare il software capitolati speciali d’appalto sempre aggiornato sulle novità introdotte dalla normativa.

Verifica idoneità tecnico professionale: sentenze di riferimento

Il DVR privo di sottoscrizione conforme comporta l’esclusione dalla gara?

Il DVR assume un ruolo strategico non solo ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche quale elemento essenziale per comprovare l’idoneità tecnico-professionale degli operatori economici. Non si tratta di un mero adempimento documentale, bensì di un presidio sostanziale di legalità e responsabilità d’impresa.

A confermarlo è il TAR Toscana, con la sentenza n.827/2025. Nel caso in esame l’aggiudicataria provvisoria è stata esclusa da una procedura per lavori pubblici a causa della non conformità del DVR, richiesto ai fini della verifica dei requisiti tecnico-professionali.

La società, in un primo momento, ha trasmesso un DVR non aggiornato, relativo ad una gestione societaria precedente. A seguito della richiesta del Comune, la società ha inviato un secondo documento. L’Amministrazione ha rilevato che il DVR prodotto non permetteva di accertarne la paternità né di attribuirgli una data certa, in quanto le firme apposte risultavano essere semplici immagini digitali incollate nel file PDF, prive dunque di valore legale. Di conseguenza, la società è stata esclusa dalla procedura, con conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

La società ha presentato ricorso al TAR contestando, in primo luogo, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che né la normativa vigente né il disciplinare di gara prevedessero l’estromissione per irregolarità formali del DVR. In secondo luogo, ha denunciato un vizio di motivazione, poiché il provvedimento iniziale era generico e la successiva nota chiarificatrice costituiva un’integrazione postuma, lesiva del diritto di difesa. Infine, ha contestato una carenza istruttoria, ritenendo che l’esclusione fosse fondata su valutazioni sommarie prive di approfondimenti tecnici e che la trasmissione del DVR via PEC, unitamente alla corrispondenza delle firme con quelle autografe, dovesse ritenersi sufficiente a comprovarne validità e paternità.

Il TAR ha respinto il ricorso sottolineando che il DVR deve avere data certa o attestata ed essere sottoscritto dal datore di lavoro e, ai fini della data, dagli altri soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale (RSPP, RLS, medico competente).

In assenza di una firma elettronica qualificata o comunque di modalità idonee a confermare l’autenticità e la datazione certa del documento, il DVR non può essere considerato valido ai fini della qualificazione.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 comma  2 D.Lgs. 36/2023) si applica solo alle irregolarità formali, non ai requisiti sostanziali di partecipazione, come quelli tecnico‑professionali: il DVR con firma non valida è una carenza sostanziale del requisito tecnico‑professionale (art. 10, comma  3) che giustifica pienamente l’esclusione dalla gara.

Inoltre, il TAR ha ritenuto legittimo l’operato del Comune anche sotto il profilo procedimentale. Quanto alla questione della firma, il Collegio ha confermato che la mera trasmissione via PEC o la somiglianza delle firme con quelle autografe non sono elementi idonei a garantire la data certa e la paternità giuridica del documento.

Infine, ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta a consentire un ulteriore invio del DVR in formato analogico, considerato che già era stata concessa un’opportunità integrativa e che, peraltro, un documento con firme autografe non è mai stato prodotto nemmeno in sede giudiziale.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, a favore del Comune e della società.

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Download Gratuito Sentenza TAR Toscana 827/2025 - Valore giuridico del DVR

Caduta dall’impalcatura: basta il controllo dell’iscrizione o serve verificare l’idoneità dell’appaltatore?

La sentenza di Cassazione n. 3715/2025 riguarda la caduta di un lavoratore da un’impalcatura malfunzionante, che gli ha provocato gravi lesioni fino alla morte nel 2017. Il Tribunale aveva assolto il committente dei lavori, ritenendo che non fosse direttamente responsabile per l’incidente.

Nel ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero ha contestato l’assoluzione, sostenendo che il committente non avesse verificato adeguatamente la sicurezza dell’impalcatura, come previsto dalla legge e che fosse sua responsabilità controllare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata dei lavori, non limitandosi alla semplice verifica dell’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, ma accertando anche la struttura organizzativa dell’impresa e la sua adeguatezza rispetto ai rischi connessi ai lavori da svolgere.

Il committente ha difeso la propria posizione sostenendo che l’incidente fosse stato causato da un malfunzionamento dell’impalcatura, non imputabile ad omissioni sue. Inoltre, ha fatto notare che l’impresa aveva fornito rassicurazioni verbali sulla sicurezza dei lavori e che non era emerso alcun elemento che giustificasse un intervento diretto da parte sua nell’esecuzione delle operazioni (sotto la responsabilità dell’impresa).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendo che la decisione del Tribunale fosse errata. La Corte ha ribadito che, in relazione ai lavori eseguiti sotto contratto di appalto, la responsabilità per la sicurezza non ricade solo sull’appaltatore, ma anche sul committente, qualora la sua condotta omissiva abbia contribuito causalmente all’incidente.

In particolare, la responsabilità del committente si manifesta attraverso l’obbligo di verificare l’idoneità dell’impresa scelta, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei lavori e dei rischi connessi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l’omissione del committente nel non accertare la capacità organizzativa dell’impresa, né la presenza di situazioni di rischio evidenti, come il malfunzionamento dell’impalcatura, che avrebbero dovuto essere percepibili dal committente.

Pertanto, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo giudizio.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 3715/2025 - Infortunio: è necessario verificare l'idoneità tecnico professionale?


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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Architetto Nadia Frisco
    Architetto Nadia Frisco dice:
    25 Ottobre 2024 en 14:30

    Sempre chiare e illuminanti le vostre pubblicazioni!

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      28 Ottobre 2024 en 10:51

      Ciao, Nadia, siamo lieti del tuo apprezzamento! Continua a seguirci!

      Rispondi
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