• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Nuovo Regolamento ascensori 2017, il testo è in Gazzetta

Nuovo Regolamento ascensori 2017, il testo è in Gazzetta

Nuovo Regolamento ascensori 2017: in vigore dal 17 marzo 2017 le nuove regole e le procedure per la sicurezza e l'esercizio

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 16 Marzo 2017/7 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
regolamento-ascensori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 62 del 15 marzo 2017) il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori. 

Il nuovo Regolamento ascensori 2017 apporta, quindi, modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

Decreto ascensori 2017, a chi si applica

Il regolamento si applica:

  • agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
  • ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un Paese terzo

Sono esclusi, invece, gli ascensori inseriti in contesti particolari come:

  • gli ascensori da cantiere
  • gli impianti a fune
  • gli ascensori progettati a fini militari
  • gli ascensori usati nelle miniere
  • ecc.

Decreto ascensori 2017, modifiche al D.P.R. 162/1999

Il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 è costituito da 5 articoli; in particolare l’art. 1 introduce modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE:

  • aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza
  • aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici
  • aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza
  • modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE
  • detta le regole per l’apposizione della marcatura CE
  • individua nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato
  • reca nuove disposizioni
    • sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi
    • sulla procedura di salvaguardia dell’Unione
    • sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi
    • sulle procedure nei casi di non conformità formale
  • conferma il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica
  • prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all’organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia

Decreto ascensori 2017, i contenuti

Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori, in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni:

Ecco le principali novità:

  • non prevede l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 162/1999
  • non è confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori
  • tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile
  • sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio:
    • gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore
    • i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi
    • i fabbricanti nel caso di difformità dei componenti devono prevedere il ritiro del componente
  • gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori; sarà scelta del condominio eseguirli o meno
  • la conformità spetta al fabbricante

Sono presenti i seguenti allegati:

  • Allegato A – Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
  • Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
  • Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori – Contenuto della dichiarazione di conformità
    UE per gli ascensori
  • Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori
  • Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)
  • Allegato V – Esame finale degli ascensori
  • Allegato VI – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E)
  • Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)
  • Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G)
  • Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)
  • Allegato X – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)
  • Allegato XI – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)
  • Allegato XII – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)

Il decreto entra in vigore il 17 marzo 2017.

 

Clicca qui per scaricare il decreto 10 gennaio 2017, n. 23

Prova Impiantus-ELETTRICO, il configuratore impianto elettrico gratis per 30 giorni

logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-ascensori-2017-il-testo-e-in-gazzetta/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Superbonus-ascensori-entrate

Superbonus e nuovi ascensori: sì alla detrazione ma con contestuale intervento trainante

incentivi-impianti-elettrici-condominiali

Rimborsi fino a 1.200 euro per le ristrutturazioni degli impianti elettrici condominiali

UNI EN 81-282019 Sicurezza e teleallarmi ascensori

UNI ascensori: pubblicata la UNI EN 81-28:2019 sulla sicurezza e teleallarmi

Ascensori ed aliquota IVA

Installazioni, modifiche e verifiche ascensori: quale aliquota IVA si applica?

regolamento-ascensori

Manutenzione ascensori, riattivate le Commissioni per il rilascio dell’abilitazione

ascensori-sicuri

Ascensori sicuri, il vademecum degli interventi per la prevenzione degli incidenti

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
7 commenti
  1. Antonio
    Antonio dice:
    16 Maggio 2017 en 12:49

    Gli ascensori e le relative problematiche sono spesso ancora caratterizzati la negligenza.
    Per rendersene conto basta entrare in qualche palazzo datato o in strutture private.
    Ben vengano quindi le iniziative per promuovere le nuove tecnologie e sviluppare sempre più la formazione degli operatori

    Rispondi
  2. Letizia Ortica
    Letizia Ortica dice:
    26 Ottobre 2017 en 21:09

    Possibile che non si possa installare un ascensore in condominio se un condomino è contrario?

    Rispondi
  3. Gianmarco
    Gianmarco dice:
    13 Febbraio 2018 en 20:10

    Gent.ma Letizia,
    l’installazione di un ascensore in un condominio può essere effettuata anche se uno dei condomini è contrario.
    Chiaramente il condomino non sarà tenuto a sostenere alcuna spesa riguardante l’installazione e la manutenzione dell’elevatore.
    Qualora lui volesse in futuro usufruirne, dovrà versare, sia la quota che non aveva versato in precedenza, sia la parte relativa alle spese sostenute fino a quel momento.

    Rispondi
  4. Massimiliano
    Massimiliano dice:
    16 Febbraio 2018 en 19:17

    Salendo con l’ascensore appena risistemare il cane è uscito per sbaglio con il guinzaglio mentre le porte si chiudevano per salire al piano l’ascensore non si può fermare e riportare al piano la conseguenza è che il cane è rimasto impiccato fortuna mente si è spezzato a fine corsa del guinzaglio e il mio cane è sopravvissuto è regolare avere solo un sensore a un metro e non poter fermare l’ascensore in qualsiasi momento? Grazie a chi mi può chiarire

    Rispondi
  5. massimiliano
    massimiliano dice:
    9 Luglio 2018 en 17:36

    . ANIMALII E BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI IN ASCENSORE, SI INTENDE CIOE’ CHE LA RESPONSABILITA SIA DEL PROPRIETARIO ( GENITORE); POTREBBE FAR INSTALLARE UNA FOTOCELLULA A BARRIERA E ALLUNGARE IL TEMPO DI APERTURA / CHIUSURA DELLE PORTE.
    CONSIGLIO UMILISSIMO: TENGA IL GUINZAGLIO PIU CORTO

    Rispondi
  6. Giovanni
    Giovanni dice:
    30 Dicembre 2019 en 12:14

    È possibile lasciare fermo l’ascensore per più di 18 giorni , perché si è rotto il motore e il manutentore deve aspettare il pezzo nuovo. Sì tratta di un condominio di 7 piani.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      8 Gennaio 2020 en 9:23

      Ciao Giovanni,
      a livello normativo non vi è nessuna indicazione su quanto tempo un ascensore possa rimanere fermo per manutenzione e riparazione.
      Ovviamente le tempistiche possono essere sensibilmente accorciare con un’attenta programmazione delle attività di manutenzione.
      Dipende molto dal “buon senso” e dall’esperienza della ditta di manutenzione e dell’amministratore del condominio.

      Rispondi
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy