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Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Contabilizzazione del calore: guida alla ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio

Contabilizzazione del calore: guida alla ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio

Contabilizzazione del calore, termoregolazione, ripartizione delle spese. Norme, obblighi, esoneri e sanzioni

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 5 Novembre 2025/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Obbligo contabilizzazione calore

La contabilizzazione del calore rappresenta uno strumento di grande interesse nell’ambito degli interventi per il contenimento dei consumi energetici.

Essa consente di gestire in autonomia e indipendenza il riscaldamento negli edifici dotati di impianto centralizzato oppure allacciati ad un’utenza centralizzata di teleriscaldamento.

È facilmente intuibile che nell’ottica del risparmio energetico la contabilizzazione del calore ha senso solo se il singolo utente ha la possibilità di agire autonomamente variando i consumi stessi in funzione delle sue esigenze. Per tale ragione, quando si parla di contabilizzazione del calore, implicitamente si richiama il concetto di termoregolazione e contabilizzazione individuale.

Se ti occupi di amministrazione di condomini e di termotecnica, ti consiglio di affidarti a un software per la contabilizzazione del calore che ti permette:

  • di progettare il sistema di contabilizzazione e termoregolazione;
  • valutare la sua convenienza economica;
  • procedere alla ripartizione delle spese condominiali;
  • definire e condizioni di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta ed indiretta;
  • compilare automaticamente la “Relazione tecnica asseverata D.Lgs 102/2014” e la “Relazione di Valutazione Economica – UNI EN 15459”.

Indice

  • L’obbligo di contabilizzazione e ripartizione delle spese
  • Cos’è la termoregolazione?
  • Cos’è la contabilizzazione diretta
  • Cos’è la contabilizzazione indiretta
  • Differenza tra contabilizzazione diretta e indiretta
  • Come si ripartiscono le spese di riscaldamento, raffrescamento e ACS
  • La norma UNI 10200 è ancora obbligatoria?
  • Contabilizzazione del calore: la guida ENEA 2021
  • Come si effettua lo studio di fattibilità di un sistema di contabilizzazione
  • Contabilizzazione del calore: condizioni di esonero
  • Glossario della contabilizzazione del calore

L’obbligo di contabilizzazione e ripartizione delle spese

Il concetto di contabilizzazione del calore, termoregolazione e ripartizione delle spese di riscaldamento secondo il principio del consumo effettivamente registrato è stato introdotto in Italia dalla legge 10/1991.

La contabilizzazione diventa obbligatoria in tutti i condomini dotati di impianto centralizzato con il D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE che prevede:

  • la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi;
  • la priorità della contabilizzazione diretta e dell’installazione di contatori individuali, cioè di sotto-contatori diretti di energia termica, nel caso in cui questa sia tecnicamente ed economicamente fattibile;
  • in alternativa, la contabilizzazione indiretta mediante l’installazione di sistemi indiretti di contabilizzazione del calore individuali, unitamente ai sistemi di termoregolazione, per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante;
  • il riferimento alla norma UNI 11200 per la metodologia di calcolo e la ripartizione delle spese.

Con il D.Lgs. 73/2020 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002 (che modifica la direttiva 2012/27/UE) con modifiche sostanziali al D.Lgs. 102/2014 e soppressione del riferimento alla norma UNI 11200 in materia di contabilizzazione e ripartizione delle spese del riscaldamento in condominio.

La nuova versione del D.Lgs. 102/2014 stabilisce all’art. 9 che:

  • la ripartizione delle spese tra i condomini deve attribuire ai consumi volontari almeno il 50% delle spese totali per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria; la seconda quota è destinata ai prelievi involontari rappresentati dal calore disperso dall’impianto comune;
  • l’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%. Per quanto riguarda i prelievi involontari, la loro quota deve essere corrispondente;
  • la quota relativa ai prelievi involontari deve essere distribuita tra i condomini in base ai millesimi, ai metri quadri o ai metri cubi utili, secondo le potenze installate o seguendo altri criteri stabiliti dall’assemblea condominiale;
  • la quota relativa ai prelievi volontari va ripartita tra i condomini in base al consumo effettivo, il quale è registrato dai contabilizzatori di calore;
  • la fatturazione dei consumi è fornita al cliente ogni due mesi e basata sui consumi effettivi o sulle letture del contabilizzatore;
  • i condomini che hanno optato per il distacco dal riscaldamento centralizzato e hanno installato un sistema autonomo sono tenuti a contribuire alla quota relativa ai prelievi involontari;
  • dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati misuratori di calore leggibili da remoto (obbligatori per quelli installati dopo il 25/10/2020), le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori devono essere fornite agli utenti finali almeno una volta al mese (anche via Internet). A partire dal 1° gennaio 2027 tutti gli elementi per la misurazione dell’energia e la contabilizzazione del calore devono essere dotati di telelettura.

Il D.lgs. 73/2020 non è retroattivo ed è facoltativo per coloro che, alla data di entrata in vigore della norma (29 luglio 2020), hanno già provveduto all’installazione dei dispositivi previsti dal comma 5 dell’art. 9 D.lgs 102/2014 e a ripartire le spese secondo la norma 11200 secondo i termini di legge allora vigenti.

La normativa di riferimento sulla contabilizzazione

Contabilizzazione del calore: le sanzioni amministrative

L’articolo 16 comma 8 del D. Lgs. 102/2014 e s.m.i. prevede che

Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro” e al successivo comma 18 che “In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.

Quando è obbligatoria la contabilizzazione del calore? Quando si applica la ripartizione dei consumi?

La contabilizzazione è obbligatoria “nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici”.

La necessità di ripartire i consumi energetici e di acqua calda sanitaria sorge, pertanto, ogni qual volta più edifici o unità immobiliari condividano un medesimo impianto o sistema di riscaldamento, raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Per condominio si intende un “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”; per edificio polifunzionale si intende un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”.

Si parla quindi di impianto termico centralizzato come di quel sistema costituito da:

  • un sistema di generazione del calore (per esempio caldaia; pompa di calore elettrica o a gas da cogenerazione; eventuali sistemi ad energia rinnovabile) o da un sistema di prelievo calore da reti di teleriscaldamento (scambiatori di calore a piè di stabile);
  • una rete di distribuzione interna al condominio o all’edificio polifunzionale o condivisa da una pluralità di edifici (supercondomini);
  • corpi scaldanti (radiatori; termoconvettori; ventilconvettori; pannelli radianti a pavimento, a soffitto o a parete; o bocchette di diffusione di aria riscaldata da centraline di trattamento) e dalle apparecchiature di regolazione ed eventuale contabilizzazione.

Gli impianti termici centralizzati, ai fini della classificazione proposta dalla UNI 10200, sono suddivisi in:

  • impianti dotati di termoregolazione, per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti;
  • impianti sprovvisti di termoregolazione.

Nell’ambito degli impianti dotati di termoregolazione, ove il singolo utente deve poter determinare il proprio consumo volontario di energia termica mediante azione sui dispositivi di termoregolazione provvisti eventualmente di programmazione intelligente, si distinguono inoltre:

  • impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione diretta;
  • impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione indiretta.

Cos’è la termoregolazione?

Per risparmiare energia è indispensabile poter regolare la temperatura di ogni singolo locale sfruttando anche gli apporti gratuiti di energia: sia esterni (solari) che interni (presenza di persone, di elettrodomestici, etc.).

Ciò, nel caso di terminali di emissione come radiatori, si ottiene installando le valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi, che sono dei dispositivi che regolano automaticamente il flusso di acqua calda in base alla temperatura.

In sintesi, l’impianto di termoregolazione permette di variare l’emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell’unità immobiliare o dei singoli locali.

Cos’è la contabilizzazione diretta

La contabilizzazione diretta dell’energia termica utile, basata sull’utilizzo di dispositivi atti alla misura dell’energia termica volontariamente prelevata per ogni unità immobiliare (consumo volontario), è applicabile agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale dotati di termoregolazione.

Tale contabilizzazione è applicabile con qualunque tipo di corpo scaldante, purché progettati in modo da mantenere differenze di temperatura tra sezione di ingresso ed uscita del fluido termovettore dalla singola unità immobiliare e portate entro il campo di misura del contatore di calore.

Oltre all’applicabilità il tecnico valuta la compatibilità dell’impianto con la contabilizzazione diretta, eventualmente facendo riferimento alle tabelle informative presenti nella UNI 10200.

Nel caso di un impianto a distribuzione orizzontale, la contabilizzazione diretta prevede l’installazione, all’ingresso della derivazione dell’impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di Contatori di Energia Termica (CET), conformi alla UNI EN 1434 (parti da 1 a 6), che misurano l’energia termica prelevata volontariamente dall’impianto termico centralizzato, attraverso i dispositivi di termoregolazione.

Tutti gli impianti con contabilizzazione diretta dell’energia termica prevedono l’utilizzo di uno o più termostati ambiente o in alternativa, per gli impianti dotati di radiatori, di valvole termostatiche che regolano la temperatura ambiente nelle singole zone termiche.

Cos’è la contabilizzazione indiretta

La contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile è utilizzabile qualora non sia prevista dal progetto la contabilizzazione diretta, con adeguata motivazione, e sia presente la termoregolazione.

La contabilizzazione indiretta è basata su dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica utile conformi alla UNI EN 834 (ripartitori) o alla UNI 11388 o alla UNI 9019 (totalizzatori).

I ripartitori possono essere utilizzati per impianti termici centralizzati a distribuzione verticale od orizzontale con radiatori e con termoconvettori. La contabilizzazione indiretta dell’energia termica prevede, in questo caso, l’installazione di un ripartitore e di una valvola termostatica per ciascun radiatore o in alternativa l’utilizzo di uno o più termostati ambiente.

I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati. Per le modalità di installazione dei ripartitori si deve fare riferimento alla UNI EN 834.

I sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell’energia termica utile, conformi alla UNI 11388 o alla UNI 9019, possono essere utilizzati sia su impianti a distribuzione verticale, sia a distribuzione orizzontale con radiatori, termoconvettori, ventilconvettori con velocità fissa o bloccata e pannelli radianti a pavimento e a soffitto solo se il fluido termovettore è intercettabile.

Tali sistemi non possono essere utilizzati con le bocchette di aria calda. Oltre all’applicabilità il tecnico valuta la compatibilità dell’impianto con la contabilizzazione indiretta, eventualmente facendo riferimento alle tabelle informative presenti nella UNI 10200.

Ripartitore

Il ripartitore di calore è un sistema di misura costituito da un dispositivo che viene installato sul corpo scaldante (per esempio il radiatore), di solito in posizione centrale e a ¾ dell’altezza, e che fornisce, in conformità alla norma UNI EN 834, una lettura non direttamente in unità di energia ma proporzionale all’energia consumata.

I moderni ripartitori elettronici sono costituiti da:

  • un modulo di calcolo e trasmissione dei dati;
  • due sensori di temperatura (uno per la temperatura del corpo scaldante e l’altro per quella ambiente e che in alcune configurazioni può essere esterno al dispositivo);
  • un display;
  • una piastra metallica di fissaggio e accoppiamento termico. I ripartitori di calore possono essere utilizzati unicamente negli impianti termici centralizzati, a distribuzione orizzontale o verticale, provvisti di radiatori o termoconvettori.

La contabilizzazione indiretta dell’energia termica prevede, in questo caso, l’installazione di un ripartitore e di una valvola termostatica. Ai sensi della norma EN 834, il display del ripartitore può fornire sia le unità di conteggio che derivano dalla sola differenza di temperatura tra la superficie del corpo scaldante e l’ambiente (questo valore viene successivamente corretto mediante specifici fattori di valutazione K per tenere conto, ad esempio, della potenza del corpo scaldante), sia direttamente le unità di ripartizione, per le quali la misura è visibile nella forma già corretta.

Totalizzatori

I totalizzatori, come i ripartitori, sono dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore. Le norme relative a questi dispositivi sono la UNI 11388 e la UNI 9019.

I totalizzatori dei gradi giorno (UNI 9019) totalizzano il tempo di inserzione del riscaldamento corretto dalla differenza tra la temperatura ambiente convenzionale e quella esterna.

I totalizzatori dei tempi di inserzione (UNI 11388) totalizzano il tempo di inserzione del riscaldamento corretto dalla differenza tra la temperatura ambiente e quella media dell’acqua di mandata/ritorno.

Differenza tra contabilizzazione diretta e indiretta

La contabilizzazione diretta dell’energia termica è basata sull’installazione di dispositivi di misura dell’energia termica volontariamente prelevata all’interno dell’unità immobiliare (consumo volontario).

I sistemi di contabilizzazione diretta consentono ai singoli utenti di determinare direttamente il consumo di energia volontario (espresso in chilowattora, kWh) mediante contatori individuali di energia termica, senza effettuare altre misure e stime dell’energia.

Il sistema di misura per la contabilizzazione diretta, in funzione della taglia, può essere “compatto” (i.e. costituito da un’unica unità indivisibile) oppure composto da diverse sottounità (tipicamente un sensore di flusso, una coppia di sensori di temperatura, un’unità di elaborazione e calcolo). I contatori di energia termica (CET) sono regolati dalla Direttiva Europea sugli strumenti di misura (MID) e dalle norme della serie EN 1434, che stabiliscono, tra l’altro, un limite massimo permesso dell’errore di misura.

I contabilizzatori di calore diretti sono specifici strumenti di misura del calore (kWh) costituiti da tre elementi:

  • un misuratore di portata;
  • due sensori di temperatura che rilevano la temperatura di mandata e quella di ritorno del circuito di utenza;
  • una unità di calcolo.

La contabilizzazione indiretta consiste essenzialmente nell’installazione, su ciascun corpo scaldante, di un ripartitore, per la rilevazione della quantità di calore emessa.

I sistemi di contabilizzazione indiretta consentono ai singoli utenti di determinare il loro consumo di energia volontario indirettamente, ovvero attraverso il conteggio delle unità di ripartizione di energia in tutte le unità immobiliari. In genere per la misura dell’energia totale utile consumata viene utilizzato un contatore di energia termica all’uscita della caldaia centralizzata, mentre per la misura delle unità di riparto possono essere utilizzati i cosiddetti “ripartitori di calore” o i “totalizzatori di calore”.

Sono utilizzati quando l’installazione di contatori individuali di energia termica (CET) non è tecnicamente fattibile (per esempio nel caso di configurazione dell’impianto a colonne verticali) o non è efficiente in termini di costi (per esempio nel caso di tubazione di ingresso e uscita cui è difficile installare un contatore).

 

DispositivoContabilizzazione direttaContabilizzazione indiretta
Contatore di caloreX
RipartitoreX
Sistemi di ripartizione per la contabilizzazione conformi alla UNI 11388 e alla UNI 9019X

Il D.Lgs 102/2014 e s.m.i. stabilisce la priorità dell’installazione di contatori individuali, cioè di sotto-contatori diretti di energia termica, nel caso in cui questa sia tecnicamente ed economicamente fattibile e consente, in alternativa, l’installazione di sistemi indiretti di contabilizzazione del calore individuali, unitamente ai sistemi di termoregolazione, per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante.

Come si ripartiscono le spese di riscaldamento, raffrescamento e ACS

Il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. art. 9 comma 5 stabilisce che la ripartizione delle spese di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda sanitaria deve essere effettuata sulla base del “consumo effettivo”.

Il decreto pertanto prevede:

  • una quota totale di spesa “volontaria” (dovuta ai consumi effettivi volontari di tutti i condòmini);
  • una quota totale di spesa “involontaria” (dovuta alle dispersioni dell’impianto di distribuzione).

In ogni caso la quota totale di spesa volontaria non può risultare – ai sensi del D.Lgs. 73/2020 – inferiore al 50 per cento.

Ripartizione delle spese con la contabilizzazione diretta

Nel caso di contabilizzazione diretta la quota totale dei consumi volontari è determinata dal rapporto tra tutti i consumi di energia dei singoli utenti (i.e. energia in ingresso a tutti gli appartamenti) e la misura dei consumi di energia utile totale (i.e. energia in uscita dal generatore di calore), mentre la quota totale dei consumi involontari viene calcolata per differenza.

Resta invece alla discrezionalità dell’assemblea la scelta delle modalità di riparto dei consumi involontari.

Ripartizione delle spese con la contabilizzazione indiretta

Nel caso di contabilizzazione indiretta, sia le quote totali dei consumi volontari sia quelle dei consumi involontari devono essere stimate poiché non possono essere misurate direttamente. Infatti i sistemi di contabilizzazione indiretta non misurano i consumi volontari di energia dei singoli utenti ma forniscono un conteggio utile alla determinazione della percentuale di ripartizione dei consumi volontari.

In questo caso, la percentuale di consumo involontario può essere stimata sulla base dei millesimi di riscaldamento della norma tecnica UNI 10200 oppure, in alternativa, dal professionista incaricato (e.g. sulla base di una modellazione dell’impianto).

Per quanto concerne la restante quota totale involontaria, questa verrà ripartita tra i singoli condomini sulla base dei millesimi approvati in assemblea.

È opportuno sottolineare che la legge non consente l’introduzione di percentuali arbitrarie di ripartizione dei consumi effettivi volontari. L’assemblea condominiale pertanto non potrà deliberare arbitrariamente un criterio di ripartizione della spesa. Tale criterio dovrà quindi essere necessariamente conforme al dettato di legge ovvero al criterio basato sulla determinazione dei consumi effettivi.

Resta invece alla discrezionalità dell’assemblea la scelta delle modalità di riparto dei consumi involontari, ovvero la tabella millesimale fissa.

Criteri di riparto dei consumi involontari per millesimi

Criteri di riparto dei consumi involontari per millesimi – Fonte: ENEA

La norma UNI 10200 è ancora obbligatoria?

Fino al 2020 la norma tecnica UNI 10200:2018 era il punto di riferimento per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di fabbisogno termico.

Il D.Lgs. 73/2020 ha rimosso i riferimenti legislativi alla UNI 10200 prevedendo che almeno il 50% del costo complessivo del servizio (riscaldamento, raffrescamento e ACS centralizzati) venga attribuito ai consumi effettivi volontari di ciascun utente, mentre il restante può essere suddiviso secondo criteri concordati dall’assemblea (millesimi, superficie, potenza degli impianti).

Pertanto, non è più obbligatorio utilizzare i millesimi di riscaldamento calcolati secondo la UNI 10200. Il condominio può, a propria discrezione, decidere di adottarla oppure di utilizzare altri criteri di ripartizione della quota fissa involontaria (millesimi di proprietà, superficie, potenza, ecc.), purché tali criteri siano esplicitati e trasparenti.

Anche se la norma UNI 10200 non è più di applicazione cogente, essa continua a rappresentare la regola dell’arte.

Le linee guide ENEA, pubblicate nel marzo 2021, consigliano l’utilizzo della metodologia di calcolo fornita dalla norma per eseguire una ripartizione davvero basata sui consumi effettivi e il ricorso, soprattutto in caso di contabilizzazione indiretta, alle prescrizioni normate.

Consumo involontario di riscaldamento: cos’è e come si calcola con la UNI 10200

Contabilizzazione del calore: la guida ENEA 2021

Ai sensi dell’articolo 9,comma 5-quater, del decreto legislativo n. 102 del 2014, l’ENEA ha realizzato e pubblicato nel 2021 una guida che fornisce:

  • una specifica informativa riguardo la ripartizione delle spese negli impianti termici centralizzati;
  • indicazioni sulle opportunità di risparmio ed efficientamento energetico connesse al rispetto del decreto e sulle sanzioni in merito alla mancata applicazione;
  • specifici casi esemplificativi atti a comprendere meglio la ripartizione delle spese e la finalità della direttiva europea e del collegato decreto.
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Download Gratuito Guida ENEA sulla contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese nei condomini (2021)

Come si effettua lo studio di fattibilità di un sistema di contabilizzazione

L’efficienza economica dei sistemi di contabilizzazione può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459, quantificando puntualmente sia il risparmio (considerando un beneficio medio percentuale che i sistemi di contabilizzazione presentano) che i costi conseguenti all’installazione.

Per facilitare la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei sistemi di contabilizzazione individuale, il CTI ha sviluppato la UNI/TS 11819 “Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione”.

La linea guida, elaborata dalla CT 271 ‘contabilizzazione del calore’, fornisce una metodologa per l’applicazione della UNI EN 15459-1 ai sistemi di contabilizzazione e termoregolazione ai fini della valutazione tecnico-economica prevista dal D.Lgs. n.73/2020.

Inoltre il documento fornisce delle indicazioni specifiche per la stima dei principali indicatori economici richiesti nell’analisi di fattibilità economica e dei costi iniziali di investimento, dei costi annuali, inclusi i costi di gestione, i costi periodici o di sostituzione, nonché per la stima dei benefici ottenibili dall’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Infine la UNI/TS 11819 illustra dei pratici esempi su come compilare le relazioni tecniche esimenti e casi studio riguardanti l’analisi della fattibilità tecnico-economica di un sistema di contabilizzazione diretta e indiretta.

Il CNI ha elaborato un apposito documento contenente valutazioni tecnico-economiche relative all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.

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Download Gratuito Linee guida CNI per la valutazione tecnico-economica dell'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore

Contabilizzazione del calore: condizioni di esonero

Eventuali casi di impossibilità tecnica dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere dettagliatamente descritti e giustificati in apposita relazione tecnica a firma di un progettista o tecnico abilitato che contenga gli elementi di esonero dall’obbligo di installazione.

Le condizioni esimenti dall’obbligo sono due:

  1. condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b). L’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. In tal caso l’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
  2. condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c). L’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).

La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

In definitiva, di norma devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione orizzontale”, dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un’unica derivazione d’utenza.

Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche.

La prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.

Glossario della contabilizzazione del calore

Prima di entrare nel vivo degli argomenti relativi alla contabilizzazione del calore ed alla termoregolazione, proponiamo un glossario per conoscere il significato di tutte le grandezze che entrano in gioco.

  • consumo involontario: prelievo di energia termica utile dall’impianto termico centralizzato, riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell’unità immobiliare;
  • consumo volontario: consumo riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell’unità immobiliare;
  • contabilizzazione diretta dell’energia termica utile: determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull’utilizzo dei contatori di calore;
  • contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile: determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull’utilizzo dei ripartitori o di sistemi di ripartizione per la contabilizzazione, per una ragionevole stima (mediante calcolo) del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica;
  • contatore di calore: strumento destinato alla misura dell’energia termica che, in un circuito di scambio termico, è assorbita o ceduta da un fluido termovettore;
  • corpo scaldante: dispositivo avente lo scopo di cedere energia termica in modo da ottenere, all’interno di edifici, specifiche condizioni di temperatura [UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.1];
  • detentore: dispositivo utilizzato in accoppiamento con una valvola e che ha la funzione di intercettazione e regolazione fissa della portata ai fini del bilanciamento del circuito di distribuzione dell’energia termica;
  • edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. Nota: la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
  • energia termica utile o consumo totale (QX,tot): energia termica resa dalla centrale termica o dalla centrale di interconnessione con il teleriscaldamento all’impianto condominiale di distribuzione dell’energia termica. E’ dovuta in parte al sottosistema di generazione (QX,gen,out) ed in parte all’impianto solare termico (QX,sol,out), ove presente. Si suddivide, ai fini della ripartizione, in una componente volontaria (QX,vol) ed una componente involontaria (QX,inv );
  • fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare (QH,sys,out): Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-2;
  • fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare (QC,sys,out ): Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-3;
  • fabbisogno ideale di energia termica utile per acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare (QW,sys,out ): Quantità di energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-2;
  • impianto dotato di termoregolazione: impianto dotato di dispositivi in grado di variare l’emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell’unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione;
  • impianto termico centralizzato: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale ed eventualmente estiva di una pluralità di unità immobiliari con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo e ricompreso nelle parti comuni dell’edificio di tipo condominiale;
  • radiatore: corpo scaldante prodotto con materiali diversi (per esempio acciaio, alluminio, ghisa) e con tipologie diverse (a piastre, a colonne, a tubi, a tubi alettati) che emette calore per convezione naturale ed irraggiamento. [UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.3];
  • responsabile dell’impianto: soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, il cui nominativo e la cui firma sono riportati sul libretto di centrale (esempio: proprietario dell’unità immobiliare, occupante l’unità immobiliare, amministratore o terzo responsabile). [UNI 8364-1:2007, punto 3.11];
  • rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria1);
  • ripartitore dei costi di riscaldamento (o ripartitore): strumento per la registrazione della potenza termica proporzionale dei radiatori in unità di consumo. [UNI EN 834:2013, punto 3.1];
  • ripartitore programmato: strumento in cui sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo ed alla visualizzazione locale delle unità di ripartizione;
  • ripartitore non programmato: strumento in cui non sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo delle unità di ripartizione;
  • sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell’energia termica utile: strumenti utilizzati per la contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile;
  • termostato ambiente: dispositivo di termoregolazione associato ad ogni zona termica atto a mantenere la temperatura ambiente ad un valore preselezionato con differenziale predefinito agendo su elettrovalvole termoconvettore: corpo scaldante che emette calore prevalentemente per convezione naturale e in misura minore per irraggiamento;
  • termoconvettore: corpo scaldante che emette calore prevalentemente per convezione naturale e in misura minore per irraggiamento;
  • unità immobiliare: edificio o parte di edificio con autonoma identificazione catastale [UNI/TS 11300-1:2014, punto 3.18];
  • utente: soggetto che utilizza una unità immobiliare;
  • valvola: dispositivo che ha la funzione di intercettare e regolare il flusso del fluido termovettore che attraversa i corpi scaldanti;
  • valvola di zona: valvola che provvede ad intercettare l’afflusso del fluido termovettore nei corpi scaldanti delle singole zone termiche;
  • valvola termostatica: dispositivo di termoregolazione autoazionato. Nota: tali prodotti sono trattati nella UNI EN 215;
  • vettore energetico: sostanza o fenomeno che può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o calore o per attivare processi chimici o fisici, cioè particolare forma sotto la quale l’energia può essere trasportata, scambiata, venduta o comprata. Il vettore è un flusso di energia e come tale può essere sia entrante che uscente, sia consegnato che esportato [UNI/TS 11300-5:2016, punto 3.3.5];
  • zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione invernale, raffrescamento o ventilazione.
termus-crt
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/contabilizzazione-del-calore-guida/
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