Contabilizzazione del calore, definite le multe per chi non si adegua
Contabilizzazione del calore, in Gazzetta il decreto correttivo che definisce multe da 500 a 2500 € per proprietari e condomìni. Ecco i dettagli
É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs n. 141 del 18 luglio 2016, recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
Il provvedimento introduce una serie di correttivi al decreto efficienza energetica (dlgs 102/2014) relative a:
- rettifica di alcune definizioni
- precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione
- fatturazione del consumo energetico
- suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali
- multe in caso di inadempimento
Il provvedimento è in vigore dal 26 luglio 2016.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore, definite le multe
Tra le modifiche più importanti c’è quella relativa alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini.
Ricordiamo che il dlgs 102/2014 (decreto efficienza energetica) ha fissato al 1° gennaio 2017 la data ultima per tutti i condomini con riscaldamento centralizzato (a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici) per l’installazione di:
- valvole termostatiche
- contabilizzatori di calore
- ripartitori di calore
- dispositivi di termoregolazione
ossia quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti e di misurare i consumi di energia appartamento per appartamento, in modo da pagare in base a quanto effettivamente viene consumato (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune).
Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito “a zona“) bisognerà installare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari.
I proprietari di immobili e i condomìni che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro. Lo prevede l’articolo 11 del dlgs 141/2016 che modifica l’art. 16 del decreto efficienza energetica, stabilendo che:
[…] il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore […], è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica.
Tuttavia, Che però deve risultare dalla relazione tecnica firmata da un progettista. Pertanto, la multa non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
In allegato proponiamo oltre al testo del dlgs 141/2016 anche il dlgs 102/2014 (efficienza energetica) coordinato con le modifiche introdotte.
Clicca qui per scaricare il dlgs 141/2016
Clicca qui per scaricare il dlgs 102/2014 (efficienza energetica) aggiornato in PDF

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