Chat condominiale: il pollice alzato può fare la differenza?
Il Tribunale di Bologna è chiamato a chiarire la validità di decisioni e consensi in ambito condominiale espressi attraverso gli strumenti di comunicazione su PC e smartphone
Tempi moderni e nuovi sistemi di comunicazione che avanzano attraverso un semplice clic sul nostro inseparabile smartphone: ma un “pollice in su” su WhatsApp potrebbe davvero costare caro? Un consenso espresso frettolosamente in una chat condominiale potrebbe avere conseguenze inaspettate nelle aule giudiziarie! Ecco perché una recente ordinanza: n. 5634/2024 del Tribunale di Bologna mette in guardia sull’importanza di valutare attentamente ogni approvazione digitale anche solo se espressa attraverso una semplice emoticon o emoji.
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Nel procedimento cautelare n. 5634/2024, la protagonista della vicenda ha presentato un ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., chiedendo la reintegrazione nel possesso del diritto di veduta in appiombo esercitato dalle finestre del suo appartamento, verso il piano terra dell’edificio. La ricorrente sosteneva di essere stata spogliata di tale diritto dai resistenti.
La ricorrente del caso dichiarava di essere proprietaria di un appartamento al primo piano dell’edificio condominiale in questione. I resistenti, invece, risultavano comproprietari di un immobile al piano terra dello stesso edificio, con annesse aree cortilizie.
Nel dettaglio, i resistenti avevano installato una struttura in ferro (pergotenda), ancorata al suolo a soli 20 cm sotto le finestre dell’appartamento della ricorrente violando l’art. 907 ” Distanza delle costruzioni dalle vedute” cod. civ. Questa struttura, secondo la ricorrente, impediva la veduta in appiombo che precedentemente esercitava dalle sue finestre verso il piano terra.
Nonostante l’invio di una raccomandata da parte del legale della ricorrente, richiedente la rimozione della struttura, i resistenti non provvedevano. La ricorrente affermava di non aver mai dato il suo consenso all’installazione del manufatto, che ostacola la sua veduta e che avrebbe potuto fungere da accesso per malintenzionati.
La protagonista della discussione si rivolgeva al tribunale chiedendo di essere reintegrata nel pieno e pacifico possesso del diritto di veduta in appiombo verso il piano terra dell’edificio. A tal fine, richiedeva che:
- i resistenti fossero obbligati a ripristinare lo stato originario, eliminando a loro spese la struttura installata nell’area cortiliva di loro proprietà;
- inoltre, richiedeva una condanna dei resistenti al pagamento di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione dell’opera, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.
Di contro, i proprietari dell’immobile al piano terra difendevano la legittimità della pergotenda, affermando che:
- l’installazione della struttura era stata comunicata preventivamente nel gruppo WhatsApp condominiale e che la ricorrente aveva dato il proprio assenso con un messaggio positivo seguito dal simbolo del pollice alzato;
- la struttura realizzata, per le sue caratteristiche (pergola con telo retrattile, autoportante e non ancorata al suolo), non rientrava nella nozione di costruzione e non costituiva un intervento di edilizia privata, in base al Regolamento Edilizio del Comune. Sottolineavano che la tenda era collocata al di sotto di una sola porta-finestra della proprietà della ricorrente, lasciando libere tutte le altre finestre e il balcone sovrastante. Inoltre, l’area cortiliva di loro proprietà era di oltre 180 m2, mentre la tenda occupa solo 13 m2. La struttura, secondo i resistenti, serviva a garantire la privacy alla figlia minore, che la utilizza per la ginnastica posturale a causa del suo stato di salute.
Tribunale di Bologna: anche se in forma digitale, senza alcuna riunione fisica, vi è stato un consenso!
Il Tribunale premette e sottolinea che dalla documentazione prodotta dai resistenti, è emerso che l’installazione della struttura era stata preceduta da una comunicazione tramite WhatsApp, in cui gli stessi proprietari segnalavano la volontà di installare il manufatto, fornendone una descrizione analitica e allegando rilievi fotografici. A questa comunicazione era seguita una richiesta di assenso ai condomini, cui la ricorrente aveva risposto favorevolmente (“Mi sembra una ottima idea“), seguita dal simbolo del pollice sollevato. Solo dopo l’approvazione dei condomini, i resistenti avevano ordinato la tenda e provveduto al pagamento.
Tutela possessoria vs. tutela petitoria: quale la differenza?
I giudici spiegano che in questo caso non era necessaria la stipulazione di un contratto scritto per la rinuncia al diritto di veduta, poiché la ricorrente aveva attivato la tutela possessoria e non quella petitoria. Le comunicazioni della stessa ricorrente all’amministratore, successive all’installazione della tenda, non hanno rilievo. In altre parole, nel contesto specifico di questa causa, non era richiesto un accordo formale scritto per dimostrare che la ricorrente avesse rinunciato al suo diritto di veduta. Il motivo risiede nel tipo di azione legale intrapresa e nel momento in cui la ricorrente ha espresso le sue contestazioni:
- tutela possessoria: si basa sulla protezione del possesso, cioè della situazione di fatto in cui una persona esercita un potere su una cosa, indipendentemente dal fatto che ne sia legalmente proprietaria o titolare di un diritto reale. L’azione di reintegrazione (art. 1168 cod. civ.) è un esempio di tutela possessoria. In questo caso, la ricorrente ha avviato un’azione possessoria sostenendo di essere stata spogliata del suo possesso del diritto di veduta;
- tutela petitoria: si basa sulla protezione di un diritto reale (come la proprietà o una servitù). Se la ricorrente avesse voluto far valere un diritto di servitù di veduta (cioè un diritto legalmente riconosciuto di avere una veduta), avrebbe dovuto avviare un’azione petitoria.
Generalmente, la costituzione o la rinuncia a diritti reali (come una servitù) richiede un atto scritto (spesso un atto pubblico). Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non stava rivendicando un diritto reale di veduta, ma semplicemente lamentava di essere stata privata del possesso di tale veduta. Per questo, non era necessario un contratto scritto per dimostrare una rinuncia a un diritto reale.
Le lamentele che la ricorrente ha espresso all’amministratore dopo che la tenda era stata installata non hanno alcuna rilevanza giuridica. Questo perché il punto cruciale era se ci fosse stato uno spoglio del diritto di veduta violento o clandestino (e cioè senza che l’interessato potesse rendersene conto). Avendo la ricorrente dato il suo assenso prima dell’installazione, le sue successive contestazioni non potevano retroattivamente trasformare l’installazione in uno spoglio.
Il ruolo del gruppo WhatsApp e il consenso implicito
Un punto centrale della sentenza come accennato riguarda proprio l’uso del gruppo WhatsApp per la comunicazione delle modifiche edilizie. Il Tribunale ha evidenziato che il messaggio con cui il proprietario dell’immobile al piano terra ha informato gli altri condomini dell’intenzione di installare la struttura era chiaro e dettagliato. La risposta della ricorrente, che includeva un apprezzamento e un’emoji del pollice alzato, è stata interpretata come un’esplicita manifestazione di consenso.
La sentenza ha quindi stabilito che, in mancanza di successive contestazioni tempestive, tale approvazione non poteva essere revocata arbitrariamente a distanza di mesi, dopo che l’opera era stata già realizzata e pagata dai resistenti.
Il tribunale ha rigettato quindi la richiesta della ricorrente, affermando che non si configurava alcuno spoglio violento o clandestino del possesso, in quanto l’installazione era stata resa nota in anticipo e approvata (in forma digitale) con un comportamento concludente tramite WhatsApp.
Per maggiore approfondimento, leggi anche “Diritto di veduta: regole e differenze con il diritto di panorama“

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/chat-condominiale-il-pollice-alzato-puo-fare-la-differenza/


