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Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Linee guida per impianti di riscaldamento e condizionamento oltre 100 kW

Linee guida per impianti di riscaldamento e condizionamento oltre 100 kW

Dalla provincia autonoma di Bolzano i criteri per migliorare l'efficienza degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Definizioni, modalità dei controlli e rapporto di efficienza energetica

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 14 Dicembre 2017/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
impianto di rscaldamento

La direttiva 2010/31/EU disciplina la prestazione energetica degli edifici ed ha come obiettivo il miglioramento della stessa.

In attuazione della legge provinciale 13/1997, riguardante appunto l’attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE, la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano ha approvato (deliberazione 1344/2017) le Linee guida per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Linee guida: finalità, definizioni

Le linee guida, applicabili all’intero territorio nazionale, disciplinano le modalità di controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Le nuove linee guida riguardano unicamente gli impianti con potenza nominale superiore a 100 kW; i controlli relativi agli impianti con potenza inferiore a 100 kW saranno regolamentati con provvedimento separato.

Forniscono, inoltre, le definizioni ai fini dell’applicazione dei criteri indicati, nonché le indicazioni per la redazione del rapporto di efficienza energetica.

Finalità

Scopo delle linee guida è garantire un elevato grado di efficienza degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria e ridurre, quindi,  il consumo di energia e l’emissione di CO2.

Definizioni

Nel documento vengono riportate le seguenti definizioni:

  • impianto di condizionamento d’aria: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura
  • caldaia: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione
  • impianto di riscaldamento: sistema tecnico per il riscaldamento di un edificio o di una porzione di esso mediante una o più caldaie
  • potenza nominale utile: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore
  • esperti qualificati indipendenti: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate

Controlli

Per migliorare l’efficienza energetica degli edifici devono essere sottoposti ad un controllo regolare dell’efficienza energetica: almeno ogni 2 anni.

In particolare, sono soggetti al primo controllo entro:

  • il 1° gennaio 2018 gli impianti di riscaldamento con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW
  • il 1° gennaio 2018 gli impianti di condizionamento d’aria con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW

Per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento i criteri da seguire sono:

  • fare verificare da esperti qualificati indipendenti il rendimento della caldaia e il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto
  • verificare anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria
  • eseguire almeno ogni 2 anni i controlli dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento
  • controllare l’efficienza energetica, in caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, al momento della messa in esercizio
  • non eseguire la valutazione del dimensionamento della caldaia se, dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo, il fabbisogno termico dell’edificio è rimasto invariato, ossia non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di riscaldamento

Per quanto riguarda, invece, il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria si ha che:

  • deve essere verificato il rendimento dell’impianto e il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno per il raffrescamento dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto, da parte di esperti qualificati indipendenti
  • deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento
  • devono essere eseguiti almeno ogni 2 anni i controlli dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria
  • deve essere eseguito al momento della messa in esercizio il controllo dell’efficienza energetica in caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento d’aria
  • non deve essere eseguita la valutazione del dimensionamento dell’impianto se, dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo, non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di condizionamento, ossia se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è rimasto invariato

Rapporto di efficienza energetica

Dopo il controllo dell’efficienza energetica, sia dell’impianto di riscaldamento che di condizionamento, deve essere redatto da parte di esperti qualificati indipendenti il rapporto di efficienza energetica (conforme all’allegato 1 presente nelle linee guida).

Il rapporto contiene:

  • i risultati del controllo effettuato
  • le raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dal punto di vista economico

e deve essere consegnato al gestore dell’impianto, il quale lo deve conservare insieme al libretto di impianto fino al controllo successivo.

Clicca qui per scaricare le linee guida
Clicca qui per conoscere TerMus-CRT, il software per la contabilizzazione del calore

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/linee-guida-efficienza-impianti-di-riscaldamento-e-condizionamento/
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