Lavori in quota: mancata formazione, attrezzatura inadeguata e DUVRI inesistente. Una triade pericolosa
Il lavoratore infortunato stava sollevando delle finestre per poterle installare in un capannone, utilizzando un muletto

La sentenza di Cassazione 3522/2025 trae origine da un infortunio di un lavoratore mentre eseguiva lavori in quota. Nello specifico, è stato contestato al datore di lavoro/responsabile dell’impresa di aver, per negligenza e inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, imposto ad un lavoratore l’esecuzione di lavori in quota (installazione di finestre in un capannone) senza accertarne l’idoneità tecnica. Il soggetto avrebbe inoltre omesso di cooperare e coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi, e di garantire la necessaria formazione e informazione in merito all’uso di un muletto, impiegato impropriamente per sollevare il lavoratore. Durante la manovra, il mezzo ha urtato un cavo elettrico, si è inclinato bruscamente ed ha provocato la caduta del lavoratore, che ha riportato gravi lesioni.
La Corte territoriale, pur rilevando l’intervenuta prescrizione del reato, ha esaminato le censure ai soli fini delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., confermando – sulla base delle prove raccolte in primo grado – la responsabilità del datore di lavoro per colpa specifica e per il nesso causale rispetto all’infortunio occorso al dipendente.
Le ragioni del datore di lavoro
Contro la sentenza è stato presentato ricorso da parte del datore di lavoro/responsabile aziendale, affidato a diversi motivi, tra i quali uno che riguarda il DUVRI. Nello specifico, secondo la difesa, tale documento non era necessario, poiché non vi erano altre imprese o lavoratori presenti e i lavori erano sospesi. La presenza del lavoratore in quel giorno, pertanto, sarebbe stata occasionale e tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro per gli obblighi di prevenzione e protezione.
Si è contestato che i giudici abbiano posto l’accento sulla presunta mancanza di formazione del lavoratore e sulla mancata individuazione dei rischi, senza considerare che la presenza del lavoratore in azienda, al momento dell’incidente, non era prevista.
È stato inoltre rilevato che il datore di lavoro non si trovava sul posto e che il trabattello in uso era dotato delle necessarie protezioni, poi rimosse volontariamente dalla vittima. Le istruzioni fornite riguardavano l’uso del muletto esclusivamente per lo spostamento dei materiali e non per il sollevamento di persone. La Corte d’Appello, tuttavia, ha ritenuto che la condotta del lavoratore non fosse imprevedibile, anche qualora avesse effettivamente rimosso i parapetti.
Attrezzatura inadeguata e mancata formazione del personale
Il ricorso presentato dal datore di lavoro/responsabile aziendale è stato dichiarato inammissibile. Nel merito, i giudici hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro, sottolineando che avrebbe dovuto vigilare sul corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita (un trabattello mobile), peraltro ritenuta inadeguata per lavori in quota di quel tipo e che avrebbe dovuto predisporre un ponteggio stabile e idonei dispositivi di sicurezza individuale. È emerso, inoltre, che il mezzo veniva condotto da personale privo di formazione specifica.
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