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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e come farlo

DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e come farlo

Il DUVRI è il documento con misure per evitare o ridurre i rischi da interferenze. Ecco quando è obbligatorio e chi lo redige

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 21 Settembre 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Duvri

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, quando si parla di misure di sicurezza e salute dei lavoratori, non sempre vengono presi in considerazione i rischi derivanti dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro; in questi casi si parla di rischio interferenza.

Il D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) attribuisce grande importanza a tale rischio e rende obbligatoria la redazione di uno specifico documento, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.

Redigere il DUVRI in modo corretto richiede, senza dubbio, attenzioni particolari: se commetti errori, puoi rischiare che non sia valido e di conseguenza incorrere in reato penale e sanzione amministrativa (arresto fino a 4 mesi e ammenda fino a 4.800 euro). Se vuoi essere certo di adempiere agli obblighi di legge, ti consiglio di scaricare il software per la redazione del DUVRI che ti permette di redigere in maniera personalizzata e guidata il documento.

In questo articolo ti spiego cos’è il DUVRI, chi lo redige, quando è obbligatorio, cosa contiene e un esempio di DUVRI in PDF da scaricare gratuitamente.

DUVRI: significato

Il significato dell’acronimo DUVRI è documento unico di valutazione dei rischi da interferenze; si tratta di un documento obbligatorio disciplinato dall’art.26 D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), inerente agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Cos’è il DUVRI e a cosa serve?

Il DUVRI è un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con questo documento  il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.

L’individuazione dei rischi, derivanti da interferenze, deve essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.

Il DUVRI, dunque, che ha lo scopo:

  • di promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.

Cosa sono i rischi interferenti?

I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Ecco alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:

  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

DUVRI: chi lo redige?

Il DUVRI viene redatto dal datore di lavoro committente (comma 3, art. 26 D.Lgs. 81/2008) e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto.

Il datore di lavoro committente ha il compito di:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
  • fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il DUVRI, come tutti i documenti sulla sicurezza sul lavoro, è un documento dinamico e, pertanto, va aggiornato ogni qualvolta si verificano nuovi rischi da interferenza. Inoltre, deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Chi redige il DUVRI se il datore di lavoro non coincide con il committente?

Secondo il comma 3-ter dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, il committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

In un secondo momento, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’esecuzione degli stessi, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI.

Sanzioni

In caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro che possono essere sia di tipo pecuniarie che di tipo detentivo.

In particolare è previsto:

  • arresto da due a quattro mesi;
  • ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Per evitare di incorrere in queste gravi violazioni è indispensabile produrre i documenti in maniera corrispondente ai contenuti minimi richiesti dalle normative vigenti. A tale proposito, ti può essere utile scaricare il software per piani sicurezza ed utilizzarlo gratuitamente per 30 giorni.

DUVRI: diagramma di flusso

Ti propongo un diagramma di flusso che riassume tutta la procedura per la redazione del DUVRI e la stima dei costi della sicurezza per contratti di forniture e servizi.

duvri diagramma di flusso

DUVRI: diagramma di flusso

DUVRI: quando è obbligatorio

L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando gli appalti si svolgono:

  • all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
  • nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

La redazione di questo documento è necessario perché oltre che tutelare i lavoratori dai pericoli che possono derivare dai processi lavorativi legati alle loro mansioni, può accadere, ed accade sempre più spesso, che aziende o imprese diverse si ritrovino a svolgere la loro attività sullo stesso luogo di lavoro, ad esempio in un cantiere.

Quando non è necessario il DUVRI?

I casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e sono i seguenti:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
    • rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
    • svolgimento di attività in ambienti confinati (D.P.R. 177/2011);
    • presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs. 81/2008).

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DUVRI, esempio

Di seguito ti propongo un esempio di DUVRI in PDF da scaricare gratuitamente, realizzato con il software redazione DUVRI.

DUVRI elaborato con CerTus

DUVRI elaborato con CerTus

Icona

Download Gratuito Esempio Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

DUVRI: cosa deve contenere?

I contenuti minimi del DUVRI sono i seguenti:

  • identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
  • descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
  • descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
  • identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
  • valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
  • cronoprogramma delle attività che evidenzi:
    • le attività oggetto dell’appalto;
    • le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
    • le attività lavorative omogenee per rischio;
    • gli esecutori delle attività.
  • organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • computo estimativo dei costi della sicurezza;
  • coordinamento delle fasi lavorative.

DUVRI e DVR sono la stessa cosa?

Spesso si tende a confondere il DUVRI con il DVR, due documenti che partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma che hanno ambiti di applicazione e destinatari diversi.

La differenza principale tra il DVR e il DUVRI è che il DVR include tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, mentre il DUVRI solo quelli che insorgono dall’interferenza tra più attività.

Inoltre, diversi sono anche i soggetti responsabili della loro redazione:

  • per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività, ma semmai affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato);
  • per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.

Esempio compilazione DUVRI

Analizziamo il caso in cui un’impresa impiantistica debba svolgere la propria attività negli uffici di un’azienda (ipotizziamo si tratti degli uffici di un’impresa edile).

In questo caso il datore di lavoro committente dell’impresa edile di concerto con il datore di lavoro dell’impresa impiantistica redige il DUVRI, procedendo ai seguenti step:

1. STEP 1 – ANALISI ATTIVITÀ

  • descrizione delle singole attività oggetto di appalto
  • analisi di ogni elemento della fase lavorativa, con l’individuazione di attrezzature impiegate, sostanze e preparati utilizzati

ESEMPIO

I lavori oggetto di appalto sono rappresentati dalla realizzazione dell’impianto per l’aria condizionata.

Le attività sono le seguenti:

  • realizzazione canalizzazioni e posa in opera di canali d’aria
  • posa in opera di condizionatore
  • realizzazione opere murarie necessarie per la chiusura delle tracce

Di seguito individuiamo le attrezzature utilizzate, le sostanze e i preparati pericolosi, i rischi connessi alle attività svolte:

  • attrezzature: attrezzi manuali, ponteggio mobile, scala, trapano elettrico, martello demolitore, flessibile
  • sostanze: malta cementizia
  • rischi: caduta di materiale dall’alto o a livello, elettrocuzione, polveri, rumore, vibrazioni, urti colpi e contusioni, caduta d’alto

2. STEP 2 – INDIVIDUAZIONE RISCHI TRASMISSIBILI

  • individuazione dei fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna
  • individuazione dei fattori di rischio “trasmissibili” ai lavoratori presenti

ESEMPIO

Nei luoghi di lavoro le attività svolte sono quelle di uffici (gestione pratiche, stipula contratti, redazione progetti, archiviazione dei documenti, ecc.) e si utilizzano varie attrezzature (fotocopiatrici, stampanti, PC,  fax, plotter, ecc.).

I fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna sono i seguenti:

  • fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro: Vdt, scivolamento e caduta a livello, colpi urti e contusioni
  • fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro e trasferibili ai lavoratori della ditta esterna: non sono presenti rischi dei luoghi di lavoro che possono essere trasferiti alla ditta appaltatrice

I fattori di rischio “trasmissibili” ai lavoratori presenti sono i seguenti:

  • rischi trasmissibili ai lavoratori presenti sono quei rischi che scaturiscono dalle “interferenze” delle attività della ditta esterna (attività esterne) e le attività effettuate dalla azienda committente (attività interne)
  • rischi trasmissibili: rumore, polveri, elettrocuzione, caduta di materiale d’alto

3. STEP 3 – COORDINAMENTO INTERFERENZE

  • adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne) e le attività effettuate dalla azienda committente (attività interne).

ESEMPIO

Allestimento di aree delimitate

Per il deposito dei materiali necessari alla lavorazione della ditta esterna è individuata ed allestita un’apposita ed idonea area interna all’azienda.

 Chiusura di percorsi o di parti di edifici

Per le esigenze della lavorazione della ditta esterna e per garantire la sicurezza dei lavoratori interni all’azienda è prevista la chiusura, con l’apposizione di idonea segnalazione, dei percorsi pedonali interessati dalle attività esterne. 

Chiusura giornaliera

Le attività lavorative effettuate dalla ditta esterna sono programmate negli orari di chiusura giornaliera dell’azienda.

4. STEP 4  – COSTI DELLA SICUREZZA

  • definizione dei costi della sicurezza.

ESEMPIO

Costi delle Sicurezza

n. ord.tariffadescrizione articoloprezzo unitario (euro)QuantitàImporto
complessivo
(euro)
1001Delimitazione con paletti Ø 4 cm, rete di plastica …2,173065,10
2002Cartello di sicurezza in alluminio, di forma triangolare …1,3256,60
  Tot. 71.70

Redigere il DUVRI in modo corretto richiede, senza dubbio, attenzioni particolari; per questa ragione, se vuoi essere certo di adempiere agli obblighi di legge e tenere conto di tutte le specificità della tua attività, ti consiglio di scaricare il software per la redazione del DUVRI.

DUVRI: le sentenze di riferimento

La presenza di imprese differenti impone il DUVRI anche senza un appalto formalizzato?
Cassazione  penale 33423/2026

La sentenza n. 33423/2026 chiarisce che il DUVRI può essere necessario anche quando non esiste un contratto di appalto scritto. L’elemento decisivo è la presenza concreta di imprese diverse che operano nello stesso ambiente e le cui attività possono creare rischi interferenziali.

Il caso riguarda un autotrasportatore esterno morto dopo essere stato investito da un carrello elevatore durante le operazioni di carico. Nello stabilimento mancavano il DUVRI, percorsi separati tra pedoni e mezzi e un’adeguata organizzazione delle operazioni.

La Cassazione stabilisce che il datore di lavoro committente deve informare, cooperare, coordinare e valutare i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse attività. Non conta quindi come viene definito il rapporto contrattuale: conta come le attività vengono realmente svolte.

Un DVR generico non è sufficiente se non considera il rischio specifico derivante dall’interazione tra lavoratori interni, lavoratori esterni e mezzi in movimento. Devono essere previste misure concrete, come percorsi sicuri, limitazioni di accesso e adeguata vigilanza.

La Corte precisa inoltre che l’assenza di incidenti precedenti e l’esperienza dei lavoratori non sostituiscono le misure di prevenzione, formazione e informazione.

Leggi l’approfondimento.

Icona

Download Gratuito Sentenza Cassazione 33423/2026 - Rischio interferenziale e obblighi di sicurezza anche senza contratto scritto

Lavoratore esterno maggiormente esposto ai rischi, gli obblighi del datore non si fermano agli appalti
Cassazione penale 28518/2026

La Cassazione, con la sentenza n. 28518/2026, stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche dei lavoratori esterni presenti nell’azienda. Nel caso esaminato, un tecnico esterno è stato gravemente ferito da un’autobetoniera mentre effettuava prove sul calcestruzzo.

Anche se il DUVRI aveva individuato il rischio, non erano state adottate concretamente misure sufficienti, come una postazione separata e protetta dalle manovre dei mezzi. La Cassazione sottolinea quindi che non basta prevedere i rischi nei documenti: bisogna eliminarli o ridurli concretamente attraverso un’organizzazione sicura degli spazi e delle attività.

Inoltre, le prescrizioni dell’organo di vigilanza non limitano le misure che il giudice può ritenere necessarie, e l’eventuale errore di altri soggetti non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro.

Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 28518/2026 - DUVRI e sicurezza dei lavoratori esterni

Rischio interferenziale nei piazzali aziendali: quando il DUVRI non basta
Cassazione penale 20150/2026

La sentenza n. 20150/2026 della Cassazione riguarda un infortunio mortale avvenuto in un impianto di trattamento di rifiuti plastici, dove un autista è stato colpito da un’ecoballa caduta da un muletto durante operazioni svolte nel piazzale aziendale.

La Corte ha confermato la responsabilità dei soggetti coinvolti per la mancata gestione del rischio interferenziale, evidenziando che la sicurezza non può basarsi solo su procedure formali o sulla presenza del DUVRI. È necessario che la valutazione dei rischi consideri le effettive modalità operative, comprese le fasi di transizione e le attività svolte contemporaneamente da lavoratori, autisti e mezzi di movimentazione.

Secondo la Cassazione, il DUVRI deve prevedere misure concrete per evitare interferenze tra persone e mezzi, come percorsi separati, adeguata segnaletica, procedure operative coordinate e controllo delle attività contemporanee. La sentenza ribadisce che tutti i soggetti coinvolti, compresi committenti, appaltatori e subappaltatori, devono collaborare attivamente nella prevenzione dei rischi, poiché la sola predisposizione formale dei documenti di sicurezza non è sufficiente a garantire la tutela dei lavoratori. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 20150/2026 - Rischio interferenziale nei piazzali aziendali

Responsabilità per rischio interferenziale: il DUVRI non basta se manca la cooperazione tra le imprese
Cassazione penale 18438/2025

La sentenza n. 18438/2025 della Corte di Cassazione riguarda un grave caso di infortunio sul lavoro avvenuto presso un impianto di termovalorizzazione, gestito da una società. Il dipendente di una delle tre imprese esterne incaricate della pulizia della caldaia riportò gravi ustioni mentre si trovava nell’area dell’impianto. L’incidente fu causato dal distacco improvviso di cenere incandescente fuoriuscita da una portella lasciata aperta nella tramoggia di scarico.

La pulizia della caldaia veniva eseguita ad impianto attivo, con operazioni ripartite tra 3 imprese. Ciascuna operava su un piano diverso, ma tutte concorrevano ad un unico ciclo funzionale. L’infortunio si verificò proprio a causa della sovrapposizione di competenze e della mancata gestione dei rischi interferenziali tra i lavoratori di imprese diverse.

Il caso ha dato origine ad un procedimento penale che ha visto coinvolti diverse figure della società committente. Il datore di lavoro è stato accusato di non aver redatto un unico DUVRI, compromettendo così la gestione del rischio interferenziale. Il responsabile dello stabilimento è stato ritenuto colpevole per non aver disposto misure idonee a delimitare l’area pericolosa, limitandosi ad un’autorizzazione generica nei permessi di lavoro, ritenuta inadeguata.

Il dirigente per la sicurezza è stato accusato di non aver ordinato la transennatura dell’area critica dove è avvenuto l’infortunio, in contrasto con le norme aziendali. Infine, il preposto di fatto è stato accusato di aver contribuito causalmente all’incidente sollecitando l’intervento dei lavoratori di un’altra impresa, pur consapevole del rischio.

Nel loro insieme, gli imputati hanno attribuito l’incidente a comportamenti anomali dei lavoratori coinvolti e contestato l’attribuzione di una responsabilità collettiva, ritenendo che la sentenza non avesse chiarito il ruolo specifico di ciascuno. Il datore di lavoro ha negato l’obbligo di redigere un unico DUVRI, mentre il responsabile dello stabilimento e il dirigente hanno ritenuto adeguate le misure adottate, giudicando l’evento imprevedibile. Il preposto ha, invece, affermato di non avere alcun potere decisionale.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati. Nel motivare la decisione, la Corte ha evidenziato che esisteva un rischio interferenziale concreto e prevedibile nell’ambito della vicenda esaminata. Ha, inoltre, sottolineato la responsabilità derivante dalla mancata cooperazione tra le imprese coinvolte e dall’adozione di misure di sicurezza insufficienti.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 18438/2025 - Responsabilità per rischio interferenziale

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