Detrazioni 55% non cumulabili con altri incentivi
Le detrazioni del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non sono cumulabili con eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Le detrazioni del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non sono cumulabili con eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010.
A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010.
La Risoluzione è stata adottata in risposta ad un quesito posto dalla regione Piemonte inerente la L.R. 23/2002 che prevede:
- finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo;
- contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l’entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari;
- prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.
L’Agenzia ha chiarito che l’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
Anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
In sintesi, tutti i contribuenti che, a partire dall’1 gennaio 2009, hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, devono scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Clicca qui per scaricare il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/detrazioni-55-non-cumulabili-con-altri-incentivi/


