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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Indici ISA per l’edilizia: la guida pratica

Indici ISA per l’edilizia: la guida pratica

L'associazione dei costruttori ha pubblicato una guida pratica sugli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, per le costruzioni

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 14 Febbraio 2019/0 Commenti/in Bonus edilizi /di
sistema-sanzionatorio-testo-unico

L’ANCE, associazione nazionale costruttori edili, ha pubblicato una guida pratica, aggiornata a febbraio 2019, sugli indici ISA per l’edilizia.

Ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2018, oltre ad individuare i dati da comunicare per il periodo d’imposta 2019.

I 175 indici ISA da quest’anno subentrano agli studi di settori, per maggiori dettagli rimandiamo al precedente articolo di BibLus-net.

La guida pratica sugli indici ISA

Di seguito analizziamo gli aspetti principali degli indici ISA relativi al settore delle costruzioni/edilizia.

Cosa sono gli indici ISA e quali benefici comporta

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati istituiti dal D.L. 50/2017 al fine di superare la logica degli studi di settore e favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.

Per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo sono interessati solo dagli ISA e non più dall’applicazione degli studi di settore.

L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari.

Più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto; più alto sarà il valore, maggiore sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti benefici fiscali:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP
  • esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui dell’art. 30 della legge 724/94
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA
  • anticipazione di almeno 1 anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Soggetti obbligati

Sono obbligati ad applicare gli ISA e sono tenuti alla compilazione del modello ISA gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali è stato approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata in riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, rileva sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

In particolare, le attività economiche oggetto dell’ISA AG69U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO:

  • 39.00.01 – Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia
  • 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
  • 42.11.00 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
  • 42.12.00 – Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
  • 42.13.00 – Costruzione di ponti e gallerie
  • 42.21.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
  • 42.22.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
  • 42.91.00 – Costruzione di opere idrauliche
  • 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
  • 43.11.00 – Demolizione
  • 43.12.00 – Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
  • 43.13.00 – Trivellazioni e perforazioni
  • 43.91.00 – Realizzazione di coperture
  • 43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

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Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA e dunque non sono tenuti alla compilazione del modello (salvo il caso previsto alla lettera f):

  1. i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta
  2. i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta
  3. i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5 164 569. Per l’ISA AG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali
  4. i contribuenti che non si trovano in condizioni di “normale svolgimento dell’attività”
  5. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  6. i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Si fa presente che tali contribuenti pur non applicando l’ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello comprensivo del prospetto multi-attività, per la sola acquisizione dati
  7. i contribuenti con categoria reddituale (esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo) diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA
  8. gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (
  9. le organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale che applicano il regime forfettario
  10. le imprese sociali, le società cooperative, le società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

La guida pubblicata dall’ANCE chiarisce inoltre, passo dopo passo, come compilare l’apposito modello.

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Clicca qui per scaricare la guida ANCE

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/guida-ance-indici-isa-edilizia/
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Modello isa costruzioni

Disponibile il modello Isa per le imprese di costruzione

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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