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Incidente a cantiere chiuso: il datore di lavoro ne risponde, a prescindere dall'attualità delle lavorazioni

La sicurezza non conosce "sosta": l'obbligo di protezione persiste fino allo smantellamento definitivo del cantiere

di Redazione BibLus / 2 Marzo 2026

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Incidente mortale a cantiere chiuso

La sentenza n. 2693/2026 ribadisce un principio importante in termini di sicurezza: il dovere di protezione non cessa con la sospensione delle attività operative, ma persiste finché sussiste un rischio concreto legato alle strutture di cantiere.

Dinamica dei fatti e dell’incidente

L’incidente mortale si è verificato presso un cantiere edile. Nonostante le lavorazioni principali fossero sospese e il cantiere ufficialmente chiuso, il datore di lavoro, aveva incaricato l’operaio di compiere due attività specifiche:

  • recuperare attrezzi e materiali (tra cui un fusto di primer bituminoso);
  • presenziare sul posto per consentire la visita di alcuni agenti immobiliari.

Per recuperare il materiale, il lavoratore scavalcava un parapetto e accedeva ad un “castelletto di tiro” (una struttura per il sollevamento carichi) posto al secondo piano, a circa dieci metri di altezza. Mentre tentava di utilizzare il montacarichi, perdeva l’equilibrio e precipitava nel vuoto a causa del cedimento di una sbarra non portante della struttura. Le lesioni riportate causavano il decesso immediato dell’operaio.

Motivi di accusa

Al datore di lavoro è stata contestata la responsabilità per il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) con l’aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Le principali contestazioni includono:

  • violazione degli artt. 122 e 126 D.Lgs. 81/2008: omessa installazione di robusti parapetti o difese contro le cadute accidentali su tutti i lati degli impalcati e delle postazioni di lavoro poste ad altezza superiore ai due metri;
  • mancata gestione del rischio di “lavoro in quota”: si è contestato che, indipendentemente dalla funzione del castelletto, la sua posizione richiedesse presidi antinfortunistici atti a neutralizzare il rischio di caduta.

La tesi della difesa

Il ricorrente ha basato la propria strategia difensiva sul concetto di abnormità della condotta del lavoratore, sostenendo l’interruzione del nesso di causalità tra l’omissione del datore e l’evento. I punti salienti della difesa includevano:

  • imprevedibilità: il lavoratore avrebbe agito di propria iniziativa, scavalcando protezioni esistenti e arrampicandosi su una struttura (il castelletto) in fase di dismissione e non destinata allo stazionamento di persone;
  • condizione soggettiva: è stato rilevato sulla vittima un tasso alcolemico sopra la media, indicato dalla difesa come fattore scatenante di un comportamento “incongruo” e autonomo.
  • cantiere inattivo: la difesa sottolineava che i lavori erano sospesi, riducendo così l’operatività della normativa di settore.

Cosa hanno stabilito i giudici?

La decisione della Suprema Corte si snoda attraverso un’analisi rigorosa.

Secondo i Giudici l’operaio stava eseguendo proprio il compito affidatogli — ovvero il recupero di materiali — la sua condotta, per quanto incauta nello scavalcare il parapetto o nell’utilizzare una struttura impropria, non può considerarsi estranea all’area di rischio aziendale.

Un passaggio fondamentale riguarda la vigenza delle norme antinfortunistiche durante la sospensione dei lavori. La Corte afferma che l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro prescinde dall’attualità delle lavorazioni. Finché il cantiere non viene definitivamente smantellato e la fonte di pericolo (il dislivello superiore ai due metri) permane, il datore di lavoro deve mantenere attive tutte le misure di prevenzione, come i parapetti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

La Corte ha fornito, poi, un’interpretazione estensiva dell’art. 122 del Testo Unico sulla Sicurezza. Non rileva la definizione formale del “castelletto di tiro” o il fatto che fosse in dismissione. Ciò che conta è la realtà del rischio: ogni attività svolta ad oltre due metri da un piano stabile è, per legge, un “lavoro in quota”. Di conseguenza, il datore di lavoro aveva l’obbligo di adottare presidi antinfortunistici atti a prevenire la caduta di persone, a prescindere dal fatto che l’operaio si trovasse in quella posizione per ragioni diverse dalle lavorazioni principali.

Icona

Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 2693/2026 - Incidente mortale a cantiere chiuso, ma non smantellato

Leggi l’approfondimento: Responsabilità del datore di lavoro

 

La corretta gestione dei rischi in cantiere — come evidenziato anche nella sentenza — richiede una pianificazione rigorosa e l’adozione di soluzioni tecniche conformi al D.Lgs. 81/2008, capaci di tutelare il lavoratore anche in situazioni di potenziale imprudenza o durante le fasi di sospensione dei lavori. Per supportare i professionisti nel rispetto di questi obblighi normativi e nella redazione di piani di sicurezza completi e tecnicamente ineccepibili, l’utilizzo del software piani di sicurezza è fondamentale.

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