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Quando un volume tecnico non costituisce abuso edilizio?

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Volume tecnico, il Tar Lazio e il Consiglio di stato ribadiscono quali sono le condizioni per realizzare un manufatto senza incremento di volumetria complessiva

La nozione di volume tecnico è riferita ad un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, perché destinata a contenere impianti; come tale non è da considerare nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata. Pertanto, non è possibile ricorrere alla nozione di volume tecnico per giustificare un incremento della volumetria.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 507/2016, ribadendo così il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un’opera abusiva e la relativa ordinanza di ripristino da parte del Comune. A seguito dei sopralluoghi eseguiti al fine di verificare la conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati, veniva rilevato un innalzamento delle quote del tetto dell’immobile, con un conseguente aumento della cubatura dello stesso immobile. In particolare, veniva realizzato un cordolo in testa alla muratura di altezza maggiore rispetto a quella di progetto, generando una maggiore volumetria (477 m³ invece di 444 m³).

Secondo il Comune si era verificato un abuso qualificabile in termini di “variazione essenziale” ai sensi dell’art. 7 della legge regionale Lazio n. 15/2008 e ne aveva quindi richiesto la rimessione in pristino.

Il proprietario del fabbricato presenta ricorso al Tar Lazio che lo respinge in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l’incremento di volumetria realizzato nel caso di specie non può ricondursi alla nozione di volume tecnico ma costituisce, al contrario, una variazione essenziale rispetto a quanto precedentemente assentito.

Il Tar chiarisce che non è possibile giustificare l’incremento di volumetria ricorrendo al concetto di volume tecnico, che come tale non si considera nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata; la nozione di volume tecnico (non computabile nella volumetria) fa riferimento all’impossibilità di ricorrere a modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria.

I giudici di palazzo Spada ribadiscono che, come correttamente rilevato dal Tar, non è possibile ricorrere al concetto di volume tecnico per giustificare l’incremento di volumetria, dovuto alle diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario.

A tal riguardo, ribadiscono la definizione di volume tecnico, che “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza CdS n. 507/2016

 

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