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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Prevenzione incendi alberghi: norme di riferimento e focus INAIL sulla RTV

Prevenzione incendi alberghi: norme di riferimento e focus INAIL sulla RTV

Cosa prevede la normativa sulla prevenzione incendi negli alberghi? Cosa bisogna sapere per progettare l'antincendio nelle strutture ricettive

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 13 Gennaio 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Prevenzione incendi alberghi

La prevenzione incendi negli alberghi è un aspetto fondamentale per la sicurezza sia per gli ospiti che per il personale.

Al fine di tutelare la sicurezza di persone e di beni dai rischi di incendio nelle strutture ricettive è necessario, quindi, adempiere agli obblighi richiesti in materia di prevenzione incendi: il titolare dell’attività soggetta a controllo, sotto la propria responsabilità, segnala l’inizio dell’attività e incarica un professionista antincendio ed un tecnico abilitato per redigere la documentazione.

In questo articolo analizziamo le strategie, le normative e le migliori pratiche per minimizzare i rischi di incendio e garantire una risposta efficace in caso di emergenza.

A tal riguardo si segnala il volume “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere”, risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per affrontare in maniera unitaria la progettazione ti suggerisco il software antincendio che, dotato di un vasto archivio delle attività soggette a prevenzione incendi, consente di effettuare la progettazione della prevenzione incendi secondo le norme verticali e orizzontali.

Indice

  • Scadenze antincendio alberghi al 31 dicembre 2026
  • Scadenze antincendio rifugi alpini: prima fase al 31 dicembre 2025, seconda fase al 31 dicembre 2027
  • Prevenzione incendi negli alberghi: il quadro normativo di riferimento
  • Prevenzione incendi attività turistico ricettive: il doppio binario
  • Prevenzione incendi Alberghi: criteri di assoggettabilità D.P.R. 151/2011
  • Progettazione antincendio con il D.M. 09/04/1994
  • Progettazione antincendio con la regola tecnica verticale
  • Volume INAIL sulla prevenzione incendi attività turistico-alberghiere
  • FAQ sulla Prevenzione Incendi negli Alberghi

Scadenze antincendio alberghi al 31 dicembre 2026

Il Milleproroghe 2026 proroga al 31 dicembre 2026 l’adeguamento antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto. In tabella i dettagli.

Numero attivitàAttivitàRiferimenti normativiTermini per l’adeguamento
66Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto
  • D.M. 9 aprile 1994
  • D.M. 9 agosto 2016
  • D.M. 16 marzo 2012
  • Legge 205 del 2017, art. 1, comma 1122 lett. i)
31 dicembre 2026 per le strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario (D.M. 16 marzo 2012), con Scia parziale entro il 31 dicembre 2025 attestante il rispetto di precise prescrizioni (Legge di Conversione del Milleproroghe 2025 – D.L. 202 del 2024)

Scadenze antincendio rifugi alpini: prima fase al 31 dicembre 2025, seconda fase al 31 dicembre 2027

Il Milleproroghe 2026 stabilisce due fasi per l’adeguamento antincendio per i rifugi alpini con oltre 25 posti letto: la prima fase al 31 dicembre 2025 e la seconda fase al 31 dicembre 2027. In tabella i dettagli.

Numero attivitàAttivitàRiferimenti normativiTermini per l’adeguamento
66Rifugi alpini con oltre 25 posti letto
  • D.M. 9 aprile 1994
  • D.M. 3 marzo 2014
  • Legge 205 del 2017, art. 1, comma 1122 lett. i)
  • Prima fase di adeguamento entro il 31 dicembre 2025;
  • Seconda fase e completamento della “messa a norma” entro il 31 dicembre 2027. (Legge di Conversione del Milleproroghe 2025 – D.L. 202 del 2024)

Prevenzione incendi negli alberghi: il quadro normativo di riferimento

La Legge 406/80 è stata la prima normativa ad introdurre il nulla osta provvisorio (NOP) per le strutture alberghiere nel contesto della prevenzione incendi. Successivamente, con l’emanazione della Legge 818/84, l’applicazione del nulla osta è stata estesa a tutte le attività incluse nell’elenco allegato al D.M. 16/02/82.

Il D.M. 12/09/1980, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge 406/80, definiva le misure minime necessarie per l’ottenimento del NOP, una procedura che attualmente non è più in essere. Nel tempo, tale decreto è stato oggetto di chiarimenti normativi.

Attualmente, il riferimento principale per la regolamentazione della sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere è il D.M. 09/04/1994, applicabile alla maggior parte delle attività soggette a controlli di prevenzione incendi, come indicato al punto 66 del D.P.R. 151/2011.

Per le strutture alberghiere è stato previsto un programma straordinario di adeguamento biennale, istituito con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, poi convertito nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14. Tale piano è stato disciplinato dal D.M. 16/03/2012.

I termini per l’adeguamento sono stati più volte prorogati; l’ultimo differimento (Decreto Milleproroghe 2025) fissa la scadenza al 31 dicembre 2026 (per le strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario – D.M. 16 marzo 2012) con Scia parziale entro il 31 dicembre 2025 attestante il rispetto di precise prescrizioni.

Sono almeno 8 i requisiti (non più 6!) da rispettare tra le seguenti misure di sicurezza:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo o promiscuo (escludendo i punti relativi alla reazione al fuoco dei materiali);
  • locali adibiti a depositi.

La proroga riguarda le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Bisogna segnalare due decreti relativi alle attività strutture turistico ricettive alberghiere particolari:

  • D.M. 28/02/2014: regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • D.M. 14/07/2015: disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le strutture ricettive con meno di 25 posti letto, anche se non soggette a controllo da parte dei Vigli del Fuoco. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

È applicabile, per l’art. 66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini in alternativa alle norme specifiche antincendio, il D.M. 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate le specifiche RTV (V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere” di cui al D.M. 09/08/2016).

Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 09/04/1994 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Prevenzione incendi attività turistico ricettive: il doppio binario

Per la progettazione di un’attività ricettiva con oltre 25 posti letto, pertanto, è valido il doppio binario. È possibile, quindi, seguire due strade alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al D.M. 09/04/1994 e s.m.i. (vedi D.M. 06/10/2003);
  • applicare il Codice di Prevenzione incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al D.M. 09/08/2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.

Quanto alle attività ricettive con meno di 25 posti letto, la nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è applicabile anche se, al par. V.5.5, vengono riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto inferiori a 25 (alberghi non soggetti al certificato prevenzione incendi).

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Prevenzione incendi Alberghi: criteri di assoggettabilità D.P.R. 151/2011

Troviamo l’attività nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, identificata con il numero 66.

Sono escluse le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini, disciplinati dal Decreto del 2 luglio 2019. Il decreto stabilisce che la normativa può essere adottata come alternativa alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi previste dai Decreti Ministeriali del 9 aprile 1994, 6 ottobre 2003 e 14 luglio 2015.

 

N.

ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

66
  • Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
  • Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Fino a 50 posti letto
  • Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
  • Strutture turistico- ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82
84Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi: a) le residenze turistico- alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bed & breakfast e le case per ferie (molte di esse erano state precedentemente escluse, anche con chiarimenti) con oltre 25 posti-letto; b) le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Progettazione antincendio con il D.M. 09/04/1994

II D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”, entrato in vigore il 20 maggio 1994 e soggetto ad alcune modifiche nel corso degli anni successivi, tratta la prevenzione incendi nelle attività ricettive. Più in dettaglio, il decreto riguarda:

  • disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto:
    • parte prima – attività di nuova costruzione;
    • parte seconda – attività esistenti;
  • disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto;
  • rifugi alpini.

Per quanto riguarda i rifugi alpini con oltre 25 posti letto, si delinea una prima fase di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 ed una seconda fase e completamento della “messa a norma” entro il 31 dicembre 2027.

Le disposizioni del decreto si applicano agli edifici ed ai locali, esistenti e di nuova costruzione, di seguito indicati:

  • alberghi;
  • motel;
  • villaggi-albergo;
  • villaggi turistici;
  • esercizi di affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • alloggi agroturistici;
  • ostelli per la gioventù;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • rifugi alpini.

Le attività suddette, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell’edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

  • attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
  • attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

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Download Gratuito D.M. 09/04/1994 - Prevenzione incendi per attività turistico-alberghiere

Progettazione antincendio con la regola tecnica verticale

Il D.M. 09/08/2016  “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività con oltre 25 posti letto. Il D.M. modifica l’Allegato 1 – Sezione V «Regole tecniche verticali» il nuovo capitolo «V.5 – Attività ricettive turistico-alberghiere».

La nuova V.5 costituisce aggiornamento e integrazione del Codice. La V.5 prevede, al par. V.5.2, le seguenti classificazioni:

in relazione al numero dei posti letto:

  • PA: 25 < p ≤ 50;
  • PB: 50 < p ≤ 100;
  • PC: 100 < p ≤ 500;
  • PD: 500 < p ≤ 1000;
  • PE: p > 1000.

in relazione alla massima quota dei piani h:

  • HA: h ≤ 12 m;
  • HB: 12 m < h ≤ 24 m;
  • HC: 24 m < h ≤ 32 m;
  • HD: 32 m < h ≤ 54 m;
  • HE: h > 54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
  • TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
  • TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
  • TO: locali con affollamento > 100 persone; Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione, ecc.;
  • TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
  • TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche, ecc. ;
  • TZ: altre aree.

Sono considerate aree a rischio specifico almeno le seguenti zone: TK e TZ, comprendenti lavanderie, stirerie, locali destinati alla cottura e ambienti con apparecchiature che impiegano fiamme libere.

Il decreto stabilisce che la valutazione del rischio di incendio deve avvenire applicando la metodologia descritta nel Capitolo G.2, mentre i profili di rischio devono essere determinati seguendo le indicazioni del Capitolo G.3. Per quanto riguarda la strategia antincendio, il paragrafo V.5.4 specifica che tutte le misure previste nella Regola Tecnica Orizzontale (RTO) devono essere adottate, assegnando i livelli di prestazione secondo i criteri definiti. Restano valide, inoltre, eventuali prescrizioni integrative o alternative alle soluzioni conformi indicate per i relativi livelli di prestazione della RTO.

Le disposizioni del Capitolo V.1 sulle aree a rischio specifico devono essere rispettate, insieme a quelle contenute nelle altre regole tecniche verticali, se pertinenti. Nel caso di attività svolte in edifici distinti ma compartimentati tra loro, le misure di sicurezza antincendio devono essere adeguate al numero di posti letto presenti in ciascuna struttura. Per le strutture che contano un massimo di 25 posti letto all’interno di un’unica opera da costruzione, è necessario applicare le misure antincendio indicate nel paragrafo V.5.5.

Misure antincendio da attuare

Bisogna attuare le seguenti misure antincendio:

  • reazione al fuoco: è necessario applicare la RTO, salvo adottare le specifiche indicazioni fissate nella V.5 che prevede una misura più severa per i materiali imbottiti solo per le aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • resistenza al fuoco: la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1;
  • compartimentazione: le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.5-2;
  • esodo: nelle camere o negli appartamenti con modesto affollamento è possibile derogare ai limiti sulle larghezze delle vie d’esodo in quanto le stesse vie d’esodo iniziano in un qualsiasi punto delle camere o degli appartamenti;
  • gestione della sicurezza antincendio: all’interno di ciascuna camera, devono essere esposte planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio, istruzioni multilingue sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza;
  • controllo dell’incendio: per le attività sino a 12 m di quota (4 piani) aventi un numero di posti letto inferiore a 100, fatte salve le aree a rischio specifico, è ammesso un livello di prestazione II di controllo dell’incendio, corrispondente alla protezione di base (solo estintori);
  • rivelazione ed allarme: in relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6. Dalla tabella V.5.6 emerge che all’aumentare posti letto e delle quote massime, i livelli di prestazione richiesti aumentano, fino a giungere al livello IV, che prevede la rivelazione automatica dell’incendio e la diffusione dell’allarme mediante sorveglianza dell’intera attività;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
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Download Gratuito D.M. 09/08/2016 - Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per attività turistico-alberghiere

Volume INAIL sulla prevenzione incendi attività turistico-alberghiere

Nel volume “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere – La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi“, pubblicato a luglio 2023 e reso disponibile il 5 settembre 2023, INAIL approfondisce il tema della progettazione delle strutture turistico-alberghiere in materia di prevenzione incendi.

L’analisi prende in considerazione sia il D.M. 09/04/1994, che rappresenta la normativa verticale tradizionale antecedente al Codice, sia la Regola Tecnica Verticale V.5, introdotta dal D.M. 09/08/2016 per integrare le disposizioni della Regola Tecnica Orizzontale (Codice di prevenzione incendi, D.M. 03/08/2015) con indicazioni specifiche per il settore.

Dopo un’analisi delle principali fonti normative e una spiegazione di concetti fondamentali relativi all’approccio innovativo alla progettazione antincendio—tra cui la distinzione tra il metodo prescrittivo e quello prestazionale—il volume propone un caso studio. Questo esempio pratico mostra l’applicazione delle normative di riferimento nel settore turistico-ricettivo, offrendo una guida concreta alla progettazione conforme alle disposizioni vigenti.

Occorre tener presente che, individuata una delle due scelte progettuali, è necessario percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.

I contenuti del volume sono i seguenti:

  • le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale;
  • il Codice di prevenzione incendi;
  • attività ricettive – la normativa applicabile;
  • il D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.;
  • la Regola Tecnica Verticale V.5;
  • caso studio: albergo ubicato in un edificio esistente;
  • confronto tra gli esiti delle due progettazioni.

Caso studio: a confronto la progettazione pre e post Codice antincendio di un albergo

Nella pubblicazione l’Inail analizza la progettazione antincendio di un albergo mettendo a confronto i risultati delle due progettazioni, una eseguita con la RTV tradizionale D.M. 9 aprile 1994 e l’altra con l’ausilio del Codice e della RTV V.5 di cui al D.M. 9 agosto 2016 e s.m.i., nuova regola tecnica verticale.

Il caso studio riguarda un albergo con 126 posti letto, ubicato in un edificio esistente la cui attività ricettiva è stata esercita fino al 1992 adibendolo ad uffici. La nuova progettazione, secondo le due diverse impostazioni progettuali pre e post Codice, è finalizzata a consentire la riapertura dell’attività alberghiera.

Dall’esame delle due progettazioni si osserva un approccio più restrittivo della prima rispetto alla seconda. In questo caso studio l’applicazione del Codice, invece del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., risulta particolarmente vantaggiosa per la committenza in quanto, a parità di obiettivi di sicurezza antincendio, il soddisfacimento delle prescrizioni imposte dalla RTV tradizionale risulterebbe significativamente oneroso sia in termini economici che di impatto sulla consistenza edilizia interessata dalle opere di adeguamento.

Un’adeguata progettazione della sicurezza antincendio è indispensabile non solo alla sicurezza del manufatto edilizio ma contribuisce a prevenire i danni che un incendio potrebbe causare alla salubrità dell’ambiente esterno; per questo è molto importante per il professionista antincendio poter affidarsi al software per la progettazione unitaria ed integrata della prevenzione incendi, in linea con il Codice di Prevenzione Incendi, le Regole Tecniche Verticali e le linee guida dei Vigili del Fuoco.

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Download Gratuito Volume INAIL Prevenzioni incendi alberghi - 2023

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FAQ sulla Prevenzione Incendi negli Alberghi

Quali sono le normative principali che regolano la prevenzione incendi negli alberghi? Le principali normative di riferimento sono:

  • D.M. 09/04/1994: regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere;
  • D.P.R. 151/2011: disciplina l’assoggettabilità delle attività a controllo di prevenzione incendi;
  • D.M. 03/08/2015: Codice di Prevenzione Incendi, con la specifica RTV per attività ricettive (D.M. 09/08/2016);
  • D.M. 16/03/2012: disciplina il programma straordinario di adeguamento.

Quali strutture sono soggette alla normativa antincendio?

Tutte le strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto sono soggette alla normativa antincendio, inclusi alberghi, pensioni, motel, villaggi turistici, studentati, ostelli, alloggi agrituristici e case per ferie. Le strutture all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) con oltre 400 persone sono anch’esse soggette.

Quali sono gli obblighi del titolare di un’attività ricettiva?

Il titolare è responsabile dell’adeguamento alle normative di prevenzione incendi e deve:

  • presentare la SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2025;
  • completare l’adeguamento alle norme entro il 31 dicembre 2026;
  • incaricare un tecnico abilitato per la redazione della documentazione necessaria.

Quali sono i requisiti minimi di sicurezza antincendio?

Le strutture devono rispettare almeno 8 requisiti di sicurezza:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo o promiscuo.

Quali sono le alternative progettuali per la prevenzione incendi?

Esistono due approcci alternativi:

  • applicare la RTV tradizionale del D.M. 09/04/1994.
  • seguire il Codice di Prevenzione Incendi con la RTV aggiornata (D.M. 09/08/2016).

Le strutture con meno di 25 posti letto sono soggette alla normativa?

Le strutture con meno di 25 posti letto non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma devono comunque adottare misure di sicurezza antincendio sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Quali sono le principali scadenze per l’adeguamento antincendio?

  • presentazione della SCIA antincendio: entro il 31 dicembre 2025;
  • completamento dell’adeguamento alle norme: entro il 31 dicembre 2026.

Esistono normative specifiche per campeggi e villaggi turistici?

Sì, il D.M. 28/02/2014 disciplina le strutture ricettive all’aria aperta con capacità superiore a 400 persone.

Quali sono le principali misure di sicurezza da adottare?

  • installazione di sistemi di rivelazione e allarme incendio;
  • compartimentazione delle aree a rischio;
  • piano di evacuazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • presenza di estintori e impianti idrici antincendio.

Dove posso trovare maggiori informazioni sulla normativa?

Puoi consultare il volume INAIL “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere”, che approfondisce la normativa e fornisce casi studio applicativi.

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