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Vizi dell’opera e accettazione

Ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile il committente ha 2 anni di tempo per far valere in giudizio la responsabilità dell`appaltatore per le difformità e i vizi dell`opera.

Ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile il committente ha 2 anni di tempo per far valere in giudizio la responsabilità dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera.
Tale termine di norma decorre dall’accettazione dell’opera da parte del committente.
In una recente sentenza (sentenza n. 25227/2006) la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale termine può decorrere anche in assenza di accettazione formale o collaudo dell’opera.
I giudici hanno ritenuto che è sufficiente che il committente abbia tenuto un comportamento “concludente” ossia dal quale risulti la volonta’ di accettare l’opera.
Nel caso in questione il committente, pur non avendo effettuato il collaudo e accettato formalmente l’opera, aveva chiesto ed ottenuto il certificato di agibilita’ dell’immobile, iniziando ad abitare lo stesso senza contestarne la corretta esecuzione e mantenendo questo atteggiamento per diversi anni.
Pertanto, in assenza di prove circa il riconoscimento delle difformità o dei vizi da parte dell’impresa appaltatrice, il tempo decorso dalla consegna ha determinato la decadenza della possibilita’ sia di effettuare la denuncia di cui all’art. 1667, comma 2, che di presentare l’azione di responsabilita’ di cui al successivo comma 3.
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