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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Vincolo paesaggistico: quando è possibile la rimozione?

Vincolo paesaggistico: quando è possibile la rimozione?

Il Tar Emilia Romagna affronta i criteri e le condizioni giuridiche per la rimozione di un vincolo paesaggistico, analizzando le normative regionali e statali e le relative implicazioni amministrative

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 10 Giugno 2025/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Annullamento del vincolo paesaggistico

La tutela del paesaggio rappresenta uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, ma cosa accade quando il vincolo paesaggistico viene messo in discussione?

Quando un vincolo paesaggistico viene apposto su un’area, si pensa spesso ad una tutela destinata a durare nel tempo, quasi immutabile. Eppure, il confine tra la necessità di conservare il patrimonio naturale e la possibilità di rivedere le scelte amministrative non è sempre così netto. Quali sono i presupposti perché un vincolo paesaggistico possa essere rimosso? Quali principi guidano le amministrazioni e quali tutele restano in capo ai cittadini? In questo approfondimento esploriamo la cornice normativa e i più recenti orientamenti giurisprudenziali su un tema che tocca da vicino la valorizzazione e la trasformazione del territorio.

Ti ricordo che rispettare le regole in materia di salvaguardia del paesaggio al fine di evitare spiacevoli conseguenze di natura giuridica ed economia vuol dire anche saper affidarsi ai giusti strumenti di lavoro ed è per questo che per  la redazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata desidero consigliarti il software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, con risparmio di tempo ed in maniera guidata, la documentazione per:

  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.

Ma ora scopriamo insieme i chiarimenti, circa la possibilità di rimozione del vincolo paesaggistico, che giungono dal Tar Emilia Romagna (sentenza 446/2025).

In quali casi la normativa consente davvero di rimuovere una protezione così importante come un vincolo paesaggistico?

Un gruppo di ricorrenti, proprietari di unità immobiliari residenziali e direzionali, ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. Tale delibera disponeva la rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa ad un’area limitrofa alle loro proprietà in possesso di una società immobiliare, motivando la decisione con la “accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare”, come previsto dall’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 71 della L.R. n. 24/2017. L’area era stata originariamente sottoposta a vincolo con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 per la presenza di una singolarità geologica.

Motivi dei ricorrenti in opposizione alla rimozione del vincolo paesaggistico

I ricorrenti (interessati alla permanenza del vincolo) hanno articolato due principali motivi di impugnazione:

  • illegittimità costituzionale e falsa applicazione della normativa regionale: hanno contestato la legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lett. b), della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017, ritenendo che tale norma violi i principi fondamentali del D.Lgs. 42/2004, che non consentirebbe la rimozione delle dichiarazioni di interesse pubblico paesaggistico, ma solo la loro integrazione;
  • eccesso di potere e carenza istruttoria: hanno lamentato un difetto di istruttoria da parte della Commissione regionale per il paesaggio, sostenendo che non sia stata adeguatamente valutata l’esistenza fisica e documentale della scarpata geologica. In particolare, hanno rilevato che non sarebbero state considerate le osservazioni della Soprintendenza, che suggeriva ulteriori approfondimenti né la documentazione dell’Atlante regionale dei beni di interesse pubblico, che attesterebbe la permanenza del valore geologico dell’area. Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe semplicemente recepito i rilievi dell’Amministrazione comunale senza un’analisi autonoma.

La Regione Emilia Romagna, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che le censure fossero inammissibili e comunque infondate. Ha evidenziato che il provvedimento impugnato era stato adottato a seguito di un’istruttoria approfondita e dettagliata, svolta dalla Commissione Regionale per il paesaggio e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Durante le attività istruttorie, tra cui sopralluoghi e analisi documentali, è emerso che l’area sottoposta a vincolo non presentava più, già da tempo, le caratteristiche di singolarità geologica che ne avevano determinato la tutela, probabilmente a causa di interventi edilizi precedenti all’istituzione del vincolo stesso. È stato inoltre rilevato che la documentazione fotografica e archivistica non consentiva di individuare con certezza la presenza originaria del bene paesaggistico, suggerendo che la motivazione alla base della dichiarazione di interesse pubblico fosse già venuta meno al momento dell’adozione del vincolo.

Decisione del TAR: dopo un’attenta istruttoria, il vincolo paesaggistico decade se il bene tutelato non è mai esistito!

Il TAR Emilia Romagna ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato adottato in esito ad un’istruttoria articolata e puntuale che aveva coinvolto sia la Commissione Regionale per il paesaggio sia il CTS (Comitato Tecnico Scientifico). È stato accertato che, nelle particelle catastali oggetto del vincolo, non erano più riscontrabili i caratteri di singolarità geologica e che la perdita del bene paesaggistico da tutelare era probabilmente avvenuta già prima dell’emanazione del vincolo nel 1965, forse a causa della costruzione di edifici e parcheggi. La Commissione ha quindi concluso, all’unanimità, per la “inesistenza del bene paesaggistico oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico” e ha espresso parere favorevole alla rimozione del vincolo.

Sul piano giuridico, il TAR ha precisato che nel caso in esame:

L’art. 71, comma 1, lett. b), della legge regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 contiene, a ben vedere, due distinte disposizioni, relative a due distinte fattispecie. Essa attribuisce, invero, alla Commissione per il paesaggio “il compito di proporre alla Giunta regionale: . . . b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull’esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004”. La prima parte della citata lettera b) dell’art. 71 sembra ammettere una sorta di potere di revoca del vincolo per sopravvenienze, mentre la seconda parte della medesima lettera b) contempla la diversa ipotesi di inesistenza originaria del bene e/o di assoluta incertezza sull’esistenza e vigenza del vincolo paesaggistico.

Ora, la prima disposizione, che ammette una sorta di potere di “revoca” del vincolo paesaggistico per sopravvenienze, risulta fuori sistema, poiché in realtà l’art. 138 del codice del 2004 non prevede affatto un simile potere di revisione e di revoca dei vincoli paesaggistici (l’art. 138 – Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico – riguarda l’introduzione di nuovi vincoli, certo non l’abolizione di quelli esistenti). È invece principio generale della materia quello della tendenziale irrevocabilità del vincolo paesaggistico, come risulta, tra l’altro, dagli artt. 141-bis (che prevede il potere del Ministero e delle regioni di “integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2”) e 143 che, in tema di pianificazione paesaggistica, prevede [nel comma 1, lettere b) e c)] la ricognizione dei vincoli esistenti e l’eventuale aggiunta di nuovi vincoli [lettera d)], nonché, nel comma 4, talune forme di semplificazione procedurale per le aree ex lege “Galasso” (attuale art. 142) e per le aree gravemente compromesse o degradate, ma non contempla affatto l’ipotesi di una “revoca” del vincolo. […]
Osta all’idea di una revocabilità del vincolo paesaggistico per sopravvenienze la consolidata e condivisibile giurisprudenza che ha negato ogni rilievo al contesto degradato e all’avvenuta edificazione o parziale compromissione di un’area vincolata […]

in altre parole, la normativa regionale (art. 71 L.R. n. 24/2017) distingue tra la possibilità di revoca del vincolo per sopravvenute esigenze di tutela e la diversa ipotesi di inesistenza originaria del bene. Il Tar ha però chiarito che la disciplina statale non prevede la revoca dei vincoli paesaggistici per sopravvenienze, essendo principio generale la loro tendenziale irrevocabilità, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, nemmeno se il bene è stato compromesso o degradato, perché la tutela paesaggistica mira anche a proteggere i valori culturali, storici ed estetici che possono persistere nonostante il degrado o l’edificazione. Tuttavia, la rimozione del vincolo è ammessa nei casi di inesistenza originaria del bene tutelato o di assoluta incertezza circa la sua esistenza (seconda ipotesi contemplata nella legge regionale del caso).

In conclusione, il TAR ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti, confermando la legittimità della delibera regionale di rimozione del vincolo paesaggistico per accertata inesistenza del bene da tutelare, e ha respinto il ricorso.

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Download Gratuito Sentenza Tar Emilia Romagna 446/2025 - Eliminazione vincolo paesaggistico

Per maggiore approfondimento, leggi:

  • “Vincolo paesaggistico: cos’è e come gestirlo“
  • “Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere“

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