Bonus formazione 4.0

Bonus formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta

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Il nuovo credito d’imposta per le piccole e medie imprese (70 e 50%) relativamente alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie

Novità in arrivo circa gli investimenti delle imprese nella formazione del personale: parliamo del bonus formazione 4.0, ossia il credito d’imposta con riferimento alla qualificazione delle competenze del personale.

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l’articolo 22 del dl n. 50/2022 ha innalzato le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40%, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, rispettivamente al 70% e al 50%.

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Credito d’imposta formazione 4.0

Ricordiamo che a partire dal 2018 tutte le imprese che impegneranno i propri dipendenti in giornate di formazione sulle tecnologie, Piano Nazionale Industria 4.0, potranno ottenere un incentivo fiscale, il bonus formazione 4.0, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Il Piano nazionale Industria 4.0 prevede, infatti, un insieme di misure agevolative per le imprese che intendono crescere ed innovarsi, atte a favorire investimenti per l’innovazione e per la competitività. In particolare, la legge di Bilancio 2018 stabilisce che:

A tutte le imprese, indipendente mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Inoltre:

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Come previsto dalla legge, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto di attuazione bonus formazione 4.0: il decreto 4 maggio 2018, con cui il Mise detta le necessarie disposizioni applicative del credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.

Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l’agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.

Obiettivo

L’agevolazione mira a sostenere le imprese nell’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0, ossia nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

In riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del dl n. 50/2022 che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente ridotte al 40% e al 35%.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

L’incentivo, inoltre, ha durata temporanea e compete in relazione al costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

Ambito soggettivo

Beneficiarie dell’agevolazione sono:

  • tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.

Sono escluse, invece, dall’agevolazione le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Attività di formazione ammissibili

Sono ammesse alla detrazione le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Requisiti

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing
  • informatica e tecniche
  • tecnologie di produzione

Per usufruire del nuovo credito d’imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione; la certificazione dovrà poi essere allegata al bilancio.

Inoltre, è necessario che il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente un’attestazione dalla quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Documenti da conservare

Infine, i documenti da conservare.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Modello comunicazione credito d’imposta formazione

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione (decreto attuativo e modello sono disponibili sul sito) al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

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