E’ legge: l’installazione di vetrate panoramiche amovibili per balconi e verande non richiede alcuna autorizzazione. Ecco i requisiti da rispettare
Nuove semplificazioni in arrivo in materia di titoli edilizi per l’installazione delle tanto discusse vetrate panoramiche amovibili (VePA) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti bis: vetrate su balconi e verande da oggi si possono installare senza permesso di costruire; i lavori, infatti, sono stati classificati come edilizia libera.
VePA è l’acronimo di vetrate panoramiche amovibili e vengono definite come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.
Si tratta di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente trasparenti, senza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di particolare leggerezza. I pannelli sono realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a libro, in maniera tale da poter essere “ripiegate” durante l’estate.
Parliamo, quindi, di vetrate che non vanno a modificare le linee architettoniche dell’edificio né a creare volume in più; servono, invece, ad assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico e non ultimo un risparmio dei consumi. Comportano, infatti, una significativa riduzione della trasmittanza termica (ossia della perdita di calore dall’abitazione): di giorno catturano il calore, grazie appunto all’effetto serra dato dalle vetrate, e di notte evitano la sua dispersione creando una vera e propria protezione dell’abitazione.
La presenza delle VePA assicura un risparmio energetico del 27,6% per singolo appartamento nella stagione invernale; in estate, poi, le vetrate si ripiegano, e si torna ad una ventilazione naturale.
La chiusura di verande, logge e balconi con vetrate è spesso causa di controversie tra condomini, cittadini ed amministrazioni locali; controversie che, nella maggior parte dei casi, si risolvono con l’intervento da parte dei giudici e la condanna come abuso edilizio.
L’abuso edilizio è un reato che può essere perseguito sia in maniera amministrativa che penale, si può prendere una multa o essere arrestati; nonché l’obbligo in capo al proprietario del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione della costruzione) entro 90 giorni.
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Dopo l’approvazione da parte del Senato ed il via libera della Camera al disegno di legge di conversione (decreto legge n. 115/2022), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 221 del 21 settembre 2022) il decreto Aiuti bis: parliamo della legge del 21 settembre 2022, n. 142 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Le vetrate panoramiche, secondo le nuove regole, non richiedono l’autorizzazione del Comune; possono essere installate in regime di edilizia libera ma ci sono dei criteri tecnici ed estetici che vanno rispettati.
L’articolo 33-quater del decreto aiuti bis (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) prevede una modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Testo unico in edilizia, con l’inserimento della seguente lettera b-bis) che così recita:
gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
In base alla nuova legge l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA) rientra in edilizia libera (art. 6, comma 1 del testo unico in edilizia), ossia realizzabile senza titoli abilitativi; questo fa sì che è possibile procedere in tempi molto più rapidi e senza costi di progettazione, sempre se risultano totalmente trasparenti e se rispettano alcuni requisiti.
Ecco cosa cambia nel testo unico per l’edilizia: all’articolo 6, comma 1 del dpr n. 380/2001, che elenca gli interventi in regime di edilizia libera si aggiunge anche la possibilità di realizzare ed installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.
La norma in questione stabilisce, quindi, che alcuni lavori di installazione di vetrate possano essere effettuati senza dover prima ottenere titoli abilitativi come autorizzazione, salve le regole urbanistiche di ciascun Comune e quelle del Codice dei beni culturali.
Tuttavia, non è concesso a qualsiasi tipo di intervento di installazione delle VePA di rientrare in edilizia libera: ecco alcuni requisiti che determinano il regime libero della realizzazione ed installazione delle vetrate.
Nello specifico devono, innanzitutto, avere le seguenti funzioni di:
Condizione necessaria è che l’installazione delle VePA NON realizzi nuova volumetria, ossia “spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici“, così come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo.
Le vetrate, quindi, non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Infine, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
In allegato il testo della legge in Gazzetta.
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