Home » Notizie » Sicurezza » Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: pubblicato il 25° elenco dei soggetti abilitati

Verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: pubblicato il 25° elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro pubblica il 25° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro così come previsto dal Testo unico sulla sicurezza

Con un decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il 25° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dal dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).

Il decreto ha lo scopo di aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché di rinnovare per 5 anni l’iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta.

Gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza

Ricordiamo che l’art. 71, comma 11, del dlgs n. 81/2008 impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del decreto, a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati.

Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.

Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti successivamente dal dm 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

Il decreto del Ministero

Il decreto è suddiviso nei seguenti articoli:

  1. rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
  2. variazione delle abilitazioni;
  3. iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
  4. sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
  5. cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati;
  6. elenco dei soggetti abilitati;
  7. obblighi dei soggetti abilitati.

Obblighi dei soggetti abilitati

Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale. Nel dettaglio, i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.

Ricordiamo inoltre che il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e che tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base per l’idoneità dei soggetti abilitati.

All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

 

Con il decreto viene sostituito integralmente il precedente elenco.

Clicca qui per scaricare il decreto con l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati

 

certus
certus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *