Verifiche periodiche attrezzature: ecco il nuovo elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il decreto contenente il 14° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche per la messa in sicurezza delle attrezzature da lavoro
Il testo unico sulla sicurezza (art. 71, comma 11, del dlgs 81/2008) impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del decreto, a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti dal dm 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.
Con il decreto direttoriale del 20 settembre 2017, n. 78 è stato adottato il 14° elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del dlgs 81/2008 e s.m.i.
Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco (decreto direttoriale del 9 settembre 2016).
Decreto direttoriale 78/2017
Il decreto è composto dai seguenti 5 articoli che riguardano:
- Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati
- Variazione delle abilitazioni, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti
- Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati, è disposta un’ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017
- Elenco dei soggetti abilitati, è specificato che con il decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione del precedente
- Obblighi dei soggetti abilitati, sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati
Viene, infine, ricordato che l’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale. Inoltre, i soggetti abilitati sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi all’attività di verifica per almeno 10 anni.
Clicca qui per scaricare il decreto direttoriale del 20 settembre 2017, n. 78
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