Verbale di consegna dei lavori: norme e modello
Scarica subito il modello di verbale di consegna dei lavori e scopri cosa deve contenere secondo quanto prescritto dal nuovo codice appalti
L’inizio di ogni lavoro è fissato dal verbale di consegna dei lavori che consiste in una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali con cui si trasferisce, temporaneamente, all’esecutore delle opere, l’area o il manufatto oggetto degli interventi previsti dal contratto di appalto. Per questo è fondamentale che il direttore dei lavori stili un verbale di consegna dei lavori contenente tutti gli elementi informativi e i riscontri effettuati in contraddittorio.
Fissare una data di consegna lavori è fondamentale per rendere effettive tutte le tutele stabilite nel contratto di appalto: se prevedi che i lavori durino un certo numero di giorni, la riconsegna del bene dovrà avvenire entro una specifica data, ma se per “colpa” dell’impresa questa data non dovesse essere rispettata, l’impresa deve versarti una penale per ogni giorno di ritardo, altrimenti non avrai nessuna tutela in merito! Per compilare in modo semplice e veloce il tuo verbale di consegna dei lavori, ti consiglio di utilizzare il software per i capitolati speciali, che puoi scaricare gratuitamente ed usare per 30 giorni, ideale per redigere il tuo verbale rapidamente ed in assoluta sicurezza.
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Verbale di consegna dei lavori: di cosa si tratta?
Il verbale di consegna dei lavori è un documento che sancisce l’inizio ufficiale delle operazioni di costruzione o di esecuzione di un’opera ed è utilizzato per formalizzare il trasferimento delle responsabilità operative dall’ente o dal committente all’impresa appaltatrice. Nello specifico si tratta di un documento ufficiale, redatto tra il committente (che può essere un privato, un ente pubblico o una stazione appaltante) e l’impresa appaltatrice, che attesta:
- la volontà del committente di consegnare l’area (o l’edificio) di intervento per l’inizio dei lavori;
- l’accettazione, da parte dell’impresa, dell’incarico a procedere con la realizzazione dell’opera o del servizio, secondo il progetto e le specifiche concordate.
Il documento mira a sancire un passaggio di responsabilità preciso e a delineare il quadro giuridico e operativo dell’intervento, chiarendo aspetti fondamentali come il cronoprogramma, i vincoli contrattuali, e le modalità di esecuzione.
Verbale di consegna lavori pubblici: la normativa di riferimento
Il verbale di consegna lavori edili in ambito pubblico trova la sua collocazione normativa nel nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023). Nello specifico, l’articolo 3 dell’allegato II.14 stabilisce che il direttore dei lavori deve comunicare con preavviso congruo all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi (munito del personale idoneo, di attrezzature e materiali necessari ad eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto).
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Verbale di consegna lavori privati
Il verbale di consegna dei lavori privati è simile per struttura e finalità al verbale di consegna dei lavori pubblici, ma spesso ha requisiti meno rigidi in termini di normativa e procedure, potendo essere adattato alle esigenze specifiche del committente privato e dell’impresa. Esso attesta formalmente:
- la consegna del sito di intervento all’impresa esecutrice, ufficializzando l’avvio delle opere;
- la presa in carico delle aree di lavoro da parte dell’impresa, con la relativa assunzione di responsabilità e obblighi connessi.
In ambito privato, oltre che a fini organizzativi e tecnici, il verbale serve per tutelare giuridicamente le parti (committente e impresa), tracciando chiaramente l’inizio della prestazione dell’opera e la relativa responsabilità.
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Verbale di consegna lavori pubblici VS verbale di consegna lavori privati
La distinzione tra il verbale di consegna dei lavori pubblici e quello dei lavori privati risiede principalmente negli aspetti normativi, nella complessità dei contenuti e nella finalità del documento. Possiamo iniziare col dire che, a differenza dell’ambito pubblico dove il riferimento normativo è il codice appalti, in ambito privato non esiste una normativa univoca e rigida sulla redazione del verbale di consegna, ma piuttosto una prassi che tutela le parti (committente privato e impresa) secondo quanto stabilito dal codice civile e dalle clausole contrattuali. L’uso del verbale dipende maggiormente dagli accordi tra le parti e dalla necessità di tutelare gli interessi reciproci.
In ambito privato risulta essere, quindi, meno formale e può essere redatto in maniera più semplice, senza particolari figure di controllo come il RUP. Tuttavia, mantiene una funzione protettiva per entrambe le parti, poiché documenta le condizioni iniziali dell’opera e l’accordo tra committente e appaltatore

Verbale di consegna lavori pubblici e privati
Chi firma il verbale di consegna lavori?
Il verbale di consegna dei lavori è firmato da rappresentanti ufficiali di entrambe le parti coinvolte: il committente e l’appaltatore (impresa esecutrice). Le firme attestano l’accettazione delle condizioni di consegna e delle responsabilità relative all’inizio dei lavori.
Firmatari per il committente
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): in ambito pubblico, il RUP è designato come figura di riferimento per la gestione e il coordinamento del progetto. È colui che verifica la regolarità della consegna e firma a nome del committente;
- Direttore dei Lavori (D.L.): in alcuni casi, specialmente nei cantieri complessi, anche il Direttore dei Lavori (se nominato) firma il verbale come rappresentante tecnico del committente;
- Rappresentante aziendale: in ambito privato, il verbale può essere firmato da un rappresentante legale o da un delegato autorizzato dall’azienda committente.
Firmatari per l’appaltatore
- rappresentante legale dell’impresa appaltatrice: il rappresentante legale dell’impresa esecutrice, come l’amministratore delegato o il titolare, firma per accettare formalmente la consegna del cantiere;
- responsabile tecnico di cantiere: può essere anche coinvolto nella firma, specialmente se ha l’incarico di gestire operativamente le attività in cantiere e garantire la conformità ai progetti e ai piani di sicurezza.
Le firme devono essere apposte alla fine del verbale, con indicazione della data e del luogo della consegna, per sancire il momento esatto in cui la responsabilità dell’area passa all’appaltatore.
Verbale di consegna dei lavori: cosa deve contenere?
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Come abbiamo accennato, il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:
- il numero di giorni previsti, contrattualmente, per consegnare lavoro finito e l’indicazione del giorno, mese e anno da cui decorrono i tempi contrattuali;
- i nomi e la relativa funzione svolta dei presenti alla consegna dei lavori;
- l’autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori, attraverso nota senza la quale non è possibile procedere alla consegna dei lavori;
- l’indicazione delle autorizzazioni sismiche per la realizzazione dell’opera;
- la presa d’atto delle spiegazioni sui lavori da eseguirsi da parte del Direttore dei Lavori, con l’indicazione delle interferenze esistenti;
- la presa d’atto del rappresentante legale dell’appaltatore sul poter iniziare da subito l’esecuzione dei lavori;
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l’indicazione delle aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Fac simile verbale consegna lavori D.Lgs. 36/2023
Di seguito ti fornisco un modello di verbale consegna lavori redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, elaborato con il software capitolati speciali.

Verbale consegna lavori modello PriMus-C
Modello verbale consegna lavori D.M. 49 2018
Di seguito ti fornisco, invece, un modello di verbale consegna lavori redatto ai sensi del D.M. 49/2018
Verbale di consegna parziale dei lavori
Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore deve presentare, a pena di decadenza
dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Di seguito ti fornisco un modello di consegna parziale dei lavori che puoi trovare nel software capitolati speciali.

Verbale consegna parziale lavori modello PriMus-C
Verbale consegna d’urgenza dei lavori
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle seguenti ipotesi (art. 32 comma 8 del codice appalti):
- in caso di eventi oggettivamente imprevedibili;
- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
- per assicurare l’igiene e la salute pubblica;
- per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale;
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
In questo caso il verbale di consegna indica anche le lavorazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Subentro di nuova impresa
Le disposizioni del vecchio art. 156 del Regolamento, dedicato all’ipotesi della consegna dei materiali da un esecutore ad un altro, si ritrovano al punto 6.2.4 delle linee guida.
In particolare, nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti verranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/verbale-di-consegna-dei-lavori/



