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Veranda abusiva: tra l’accertamento e l’ordinanza di demolizione esistono limiti di tempo?

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Il tempo trascorso dall’accertamento di una veranda abusiva non inficia la successiva ordinanza di demolizione anche se a distanza di anni

Attenzione dopo l’accertamento di un abuso edilizio potrebbe passare anche molto tempo prima dell’arrivo dell’ordinanza di demolizione di una veranda abusiva.

Il Consiglio di Stato al riguardo chiarisce un caso con la sentenza n. 2032/2021.

I fatti in breve

Una privata realizzava una veranda in muratura senza richiedere il necessario titolo edilizio.

Il Comune tramite sopralluogo verificava l’abuso edilizio ma ne ordinava la demolizione con una nuova ordinanza ben 12 anni dopo al marito (la prima ordinanza era stata indirizzata alla moglie ma annullata in seguito), che nel frattempo era divenuto proprietario dell’opera.

La questione sfociava in un ricorso al Tar.

Il proprietario contestava che il lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive, il sopralluogo e l’ordinanza di demolizione era stato illegittimo, pertanto il Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente l’ultima (ed a suo avviso tardiva) ordinanza.

Il Tar respingeva il ricorso; il proprietario si appellava al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici del CdS confermano la sentenza del Tar e ribadiscono che i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse a prescindere dal tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

L’accertamento di conformità e l’art. 36 del Testo unico dell’edilizia

Con la suddetta sentenza si ribadisce che secondo l’art. 36 (Accertamento di conformità), comma 1 del dpr 380/2001, è possibile chiedere un accertamento di conformità urbanistica (ai fini del rilascio di un permesso in sanatoria) delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative atte a reprimere l’abuso edilizio:

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Si ricorda che tale istanza di accertamento presentata successivamente all’ordinanza di demolizione non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, né determina alcuna inefficacia o invalidità sopravvenuta dell’ordine di demolizione (CdS n. 5446/2020).

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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