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Veranda abusiva: il caso della doppia sanzione

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Il Tar di Napoli chiarisce il caso in cui vi sia la sovrapposizione di un’ordinanza di demolizione ed una di acquisizione gratuita al patrimonio comunale per una veranda realizzata abusivamente

Con la sentenza n. 46/2020 del Tar di Napoli si chiarisce il caso di una veranda abusiva oggetto da parte del Comune di due sanzioni emesse a distanza di qualche anno l’una dall’altra: un’ordinanza di demolizione ed una di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il caso

Un Comune campano, con un’ordinanza del 2013, emette un’ingiunzione di demolizione di una veranda realizzata abusivamente. La veranda è realizzata parzialmente su un balcone privato e parzialmente su un terrazzo condominiale.

Nel 2016, il Comune emette due ordinanze di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della veranda e di quella parte del cortile di pertinenza del fabbricato utile all’ingresso di mezzi e materiali occorrenti per la demolizione del manufatto abusivo.

Nel frattempo, un altro condòmino che vede danneggiata la sua proprietà a causa della veranda abusiva, si costituisce come parte lesa. Il proprietario impugna entrambe le ordinanze facendo ricorso al Comune e contestando anche l’intromissione dell’altro condomino.

Secondo la parte ricorrente: “il provvedimento demolitorio è stato indebitamente adottato, in costanza di identità di parti e di fatti già sanzionati” in virtù di un precedente intervento di sanzionamento del Comune che aveva già qualificata l’opera realizzata quale intervento di ristrutturazione edilizia edificata in assenza di permesso di costruire, irrogando l’ammenda ai sensi dell’art.33, comma 2, del dpr n. 380/2001, pagata nel termine assegnato dal Dirigente.

Per il proprietario inoltre: “La veranda posta in essere non riconducibile al regime del permesso di costruire per nuova costruzione ed al relativo corredo sanzionatorio, ma viceversa è assoggettabile, per la sua natura pertinenziale, alla disciplina dell’attività di ristrutturazione edilizia, connotata dall’eventuale applicazione del più mite sistema sanzionatorio pecuniario di cui all’art.33 del d.P.R. n. 380/2001”.

La sentenza del Tar sulla veranda abusiva

Per quel che riguarda l’intervento dell’altro condomino, che per i giudici è legittimo:

in materia edilizia, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere o a intervenire in giudizio, è sufficiente la mera vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale tra l’immobile del soggetto istante e quello interessato dalle opere abusive… in quanto conseguenza ineludibile della minore qualità urbanistica, panoramica, ambientale e paesaggistica dell’area compromessa dall’illecita edificazione (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. II, 30 settembre 2019 n.6519; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019 n. 3386; Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 17 settembre 2019 n. 4515).

Per il Tar Campania il manufatto in questione, adibito a cucina e a servizio igienico, è da ritenersi nuova costruzione soggetta al sistema sanzionatorio di cui all’art. 31 del dpr n.380/2001, poiché la ristrutturazione edilizia sussiste quando viene modificato un immobile esistente nel rispetto delle originarie caratteristiche fondamentali di questo.

Per questo motivo l’impugnativa mossa nei confronti della demolizione è rigettata; per il Tar il manufatto deve essere demolito.

Diversamente, per quel che riguarda l’ordinanza di acquisizione gratuita del manufatto abusivo e di una parte del cortile condominiale, la richiesta del ricorrente trova parziale accoglimento in quanto l’ordinanza di acquisizione gratuita del manufatto edilizio abusivo viene surclassata dall’ordinanza di demolizione, mentre la “porzione di area (relativa al cortile condominiale) è stata indebitamente acquisita, con conseguente violazione del principio di tutela della proprietà privata di cui all’art. 42 della Costituzione e dello stesso art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che impediscono che la misura repressiva in questione possa incidere su beni appartenenti ad altri soggetti totalmente estranei all’abuso”

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

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