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Veranda abusiva: anche se realizzata da molti anni è lecito sempre l’ordine di demolizione

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Per il Consiglio di Stato è irrilevante il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di demolizione

La veranda è tra i manufatti edilizi la cui realizzazione è oggetto, sempre più spesso, di contenziosi e diatribe che giungono nelle aule dei tribunali.

Quale regina degli abusi edilizi, la giurisprudenza in materia fornisce sempre spunti utili: questa volta è il Consiglio di Stato a proporre un caso interessante con la sentenza n. 5446/2020.

Il caso

Un Comune accertava la realizzazione, in un immobile, di alcune opere eseguite senza il necessario titolo edilizio e in contravvenzione al vincolo paesaggistico, in cui ricadeva l’area della proprietà.

L’amministrazione pubblica ne ordinava quindi la demolizione.

La proprietaria dei manufatti, successivamente all’emissione dell’ordinanza di demolizione, cercava di correre ai ripari presentando un’istanza per l’accertamento di conformità delle opere abusive.

Tra le opere realizzate senza titolo edilizio, vi era una veranda a chiusura di un balcone di m 8,30 x 1,25, con altezza di  m 2,95, realizzata venti anni prima.

Visto che il Comune non si pronunciava sull’istanza di accertamento di conformità; la privata faceva ricorso al Tar.

Riguardo alla veranda, la proprietaria, riteneva che:

  • trascorsi molti anni dalla sua creazione, il Comune, rimasto silente ed inattivo per così tanto tempo, non aveva alcun motivo lecito per ordinarne la demolizione;
  • la veranda era di modesta entità e di fattura precaria tanto da poterla classificare come manufatto di natura pertinenziale ed accessoria;
  • era evidente l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione per l’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sulla quale il Comune era rimasto in silenzio; vista anche la mancanza di motivazione da parte della amministrazione in merito a ragioni d’interesse pubblico.

Il Tar respingeva il ricorso e la vicenda finiva innanzi al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici confermano il giudizio del Tar ritenendo che:

  • un’ordinanza di demolizione emessa nei confronti di un manufatto mai legalizzato dal necessario titolo edilizio, seppur emessa tardivamente, rimane legittima e possibile (non va in prescrizione), a maggior ragione, in presenza di un vincolo paesaggistico come nel caso in esame;
  • una veranda realizzata a chiusura di un balcone, fissata in maniera stabile, determina una variazione planovolumetrica ed architettonica (in pianta e nei prospetti) dell’immobile nel quale è realizzata, indipendentemente dai materiali utilizzati. Essa, infatti, viene a costituire un nuovo locale autonomamente utilizzabile che integra la volumetria preesistente dell’immobile, non potendo essere classificata di conseguenza come una pertinenza.  Una tale struttura può essere realizzata previo rilascio di un permesso di costruire;
  • la presentazione successiva all’ordinanza di demolizione di una istanza d’accertamento non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, né determina alcuna inefficacia o invalidità sopravvenuta dell’ordine di demolizione, né, tanto meno, l’amministrazione è tenuta a motivare su presunte ragioni di interesse pubblico.

Per tali motivi, il ricorso non è accolto.

L’accertamento di conformità e l’art. 36 del Testo unico dell’edilizia

Si ribadisce che secondo l’art. 36 (Accertamento di conformità), comma 1 del dpr 380/2001, è possibile chiedere un accertamento di conformità urbanistica (ai fini del rilascio di un permesso in sanatoria) delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative atte a reprimere l’abuso edilizio:

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

 

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