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sentenza sulla varianti e migliorie a base di gara

Varianti essenziali e migliorie di un progetto a base di gara: quali le differenze?

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Le migliorie non incidono su struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara (a differenza delle varianti). I chiarimenti del CdS

Quando un disciplinare di gara fa riferimento alle migliorie di un progetto, al fine di aumentare il punteggio di un’offerta per aggiudicarsi la gara di appalto, cosa intende precisamente?

Che differenza intercorre tra migliorie e varianti?

A queste domande risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4754/2021.

Il caso

Uno studio professionale partecipava, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti, alla procedura per l’affidamento del “servizio di progettazione con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di demolizione e ricostruzione dei corpi di un edificio scolastico“.

Veniva, però, dichiarato vincitore della gara un altro studio che aveva previsto nella propria offerta la realizzazione della struttura dell’edificio in legno, invece che con travi e pilastri in calcestruzzo.

Lo studio non vincitore decideva di fare ricorso al Tar (che lo respingeva) e poi ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.

Lo studio ricorrente premetteva che:

  • la previsione del bando consentiva al concorrente di proporre le varianti ritenute possibili rispetto al progetto definitivo approvato pur nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva;
  • il bando ammetteva anche le eventuali proposte progettuali (tecniche ed architettoniche) migliorative nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva;
  • particolare attenzione sarebbe stata posta dalla commissione giudicatrice sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di alcuni dettagli tecnologici;

Il ricorrente lamentava, quindi, che:

  • la scelta di sostituire il legno con il calcestruzzo per la realizzazione del progetto costituiva una variante essenziale alla soluzione progettuale, contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa, come ritenuto dal primo giudice del Tar, giacché incideva su aspetti strutturali dell’opera. Infatti la legge di gara aveva stabilito la non ammissibilità di varianti progettuali;
  • la commissione giudicatrice aveva considerato erroneamente la proposta del vincitore alla stregua di un miglioramento tecnico-architettonico.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada osservano che la giurisprudenza in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara, ha precisato che, in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché:

le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione;

le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito

Le proposte migliorative

I togati spiegano che le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che:

  • non incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara;
  • investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Inoltre essi aggiungono che la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta (quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante) costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica  con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

Le conclusioni del CdS

Dopo tale premessa, Palazzo Spada chiarisce che, nel caso in esame, risulta che il bando di gara ha escluso l’ammissibilità di varianti mentre, invece, ha previsto nei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione di eventuali proposte progettuali migliorative, al fine di valorizzare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico con ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia nelle soluzioni e che nei materiali utilizzati nella composizione architettonica.

Concludono i giudici, infine, che la modifica dei materiali con cui costruire l’edificio (legno, invece che travi e pilastri in calcestruzzo) non incide sulla struttura architettonica né sulla funzione dell’edificio progettato. Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come inammissibile variante al progetto definitivo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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