Valutazione rischio rumore
Valutazione rischio rumore: cos’è, quando è obbligatoria, quali sono i livelli di rischio per la salute e come deve valutarli il datore di lavoro
Il rumore è uno dei principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro. La valutazione rischio rumore è l’analisi del livello di esposizione al rumore dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro ed è finalizzata ad accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla norma.
In questo articolo ti spiego cos’è il rumore dal punto di vista lavorativo, come si effettua la valutazione e ti propongo un esempio di valutazione rischio rumore.
L’art. 28 del dlgs 81/2008 afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi all’interno della sua attività lavorativa, compreso il rischio rumore. Anche nelle attività in cui sia chiaramente assente o trascurabile tale rischio, il datore di lavoro deve comunque valutarlo sempre indicandolo espressamente nel DVR.
Ti consiglio, pertanto, di utilizzare gratuitamente per 30 giorni un software per la redazione del DVR in cui puoi trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro.
Cos’è il rumore?
Il rumore è un effetto acustico di disturbo, di origine naturale o artificiale, che interferisce con l’attività di chi ascolta. L’unità di misura con cui si identifica il rumore è il decibel (dB). Per eseguire correttamente la valutazione del rischio rumore, è utile conoscere le definizioni riportate dall’art. 188 dlgs 81/2008 al comma 1:
- la pressione acustica di picco (Ppeak) che è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
- il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990). Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di 8 ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990).
Rischio rumore: quali sono i rischi per la salute?
I danni provocati dal rumore sono in funzione della potenza acustica e del tempo di esposizione. E’ possibile suddividerli in:
- traumi all’udito, l’esposizione al rumore alla lunga può provocare la distruzione di cellule che non si rigenerano e da cui deriva una progressiva perdita dell’udito;
- effetti su altri organi di senso, il rumore può agire negativamente provocando vertigini e nausee;
- effetti fisiologici come stanchezza, senso di fatica, disturbi del sonno;
- effetti psicologici come angoscia, disagio, paura, difficoltà di concentrazione, disturbo della memoria e della personalità ecc;
Un’alta esposizione al rumore nei luoghi di lavoro può causare, quindi, gravi danni e comportare l’insorgenza di malattie professionali significative, come:
- la ipoacusia da rumore, ossia la diminuzione della percezione sonora fino al limite della perdita della capacità uditiva.
- la sordità, ossia la totale perdita dell’udito.

Danni provocati dal rumore, immagine presa dalla guida INAIL
Quali sono i valori limiti di esposizione al rumore previsto dal dlgs 81/2008?
L’art. 189 del dlgs 81/2008 al comma 1 definisce i valori limite di esposizione (cioè i livelli massimi che non possono essere superati) e i valori superiori ed inferiori che fanno scattare l’applicazione di specifiche misure di sicurezza. I valori indicati fanno riferimento:
- al livello di esposizione giornaliera al rumore per una giornata di 8 ore (LEX, 8h);
- alla pressione acustica di picco istantanea ponderata in frequenza C (Ppeak).
Se, a seconda delle caratteristiche dell’attività, l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata all’altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello settimanale (LEX, w), a condizione che non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e che siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tale attività (art. 189 dlgs 81/2008, comma 2)

Livelli esposizione rischio rumore, immagine tratta dalla guida INAIL
Quando è obbligatoria la valutazione rischio rumore?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio rumore ed attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza. La valutazione rischio rumore è sempre obbligatoria e deve riguardare tutte le aziende che, indipendentemente dal settore produttivo, abbiano almeno 1 lavoratore esposto a fonti di rumore. Anche nelle attività in cui questo rischio sia chiaramente assente o trascurabile, il datore di lavoro deve comunque valutarlo indicandolo espressamente nel DVR.
L’esito della valutazione rischio rumore viene inserito nel:
- piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
Ogni quanto va effettuata e aggiornata la valutazione del rischio rumore?
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici viene programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
In ogni caso, la valutazione dei rischi viene aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ossia, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la sua revisione. L’esito della valutazione costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Cosa deve valutare il datore di lavoro?
Secondo il comma 1 dell’art. 190 dlgs 81/2008, nel processo di valutazione del rischio di esposizione al rumore durante le attività lavorative, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:
- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art 189 (valori limite di esposizione e valori di azione);
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti;
- le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro;
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione (DPI-uditivi, dispositivi di protezione individuale).
In base all’esito, il datore di lavoro individua le necessarie misure di prevenzione e protezione:
- riduce le emissioni di rumore alla sorgente;
- adotta orari che tengano sotto controllo l’esposizione al rumore;
- elabora, e applica, un programma di misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure sopra elencate (art. 190 dlgs 82/2008, comma 2);
- prescrive che i lavoratori evitino di sostare, in maniera prolungata, in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
Se, nonostante l’adozione delle misure applicate, i valori limite di esposizione vengono superati , il datore di lavoro deve:
- adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- individuare le cause dell’esposizione eccessiva;
- modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Valutazione rischio rumore: normativa di riferimento
Le normative di riferimento relativa al rischio rumore sono:
- il dlgs 81/2008 al titolo VIII – Agenti Fisici;
- il dlgs 195/2006: attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Ad integrare la suddetta normativa ci sono:
- la UNI 9432:2011 (acustica – determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro) che valuta i livelli di esposizione giornaliera e settimanale;
- la UNI EN ISO 9612:2011 (acustica – determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale) che descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori nell’ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora;
- la UNI 11347:2015 programmi aziendali di riduzione dell’ esposizione a rumore.

Valutazione rischio rumore, la normativa
Come si effettua la valutazione rischio rumore?
A seconda della gravità di rischio individuata possiamo distinguere due tipologie di valutazione:
- valutazione rischio rumore con misurazioni fonometriche;
- valutazione rischio senza misurazioni.
Valutazione rischio rumore con misurazioni fonometriche
La valutazione rischio rumore con misurazioni viene effettuata con particolari rilevazioni acustiche e deve contenere:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
- l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ototossici, vibrazioni, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
- i risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, Lpicco e LCeq);
- l’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e Lpicco > 137 dB(C));
- la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione (per LEx > 87 dB(A) e Lpicco > 140 dB(C));
- il calcolo dei LEX e dei Lpicco per ciascuna mansione prevedibilmente esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
- la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi per ciascuna mansione esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
- la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (norma UNI 11347:2015);
- le conclusioni e il piano di miglioramento.
Valutazione rischio rumore senza misurazioni
La valutazione rischio rumore senza misurazioni viene effettuata se l’esposizione al rumore risulta trascurabile e richiede l’impiego di sole alcune rilevazioni standard in maniera tale da escludere il superamento dei valori limite. La valutazione deve contenere:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
- l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro rimane una delle più frequenti cause di malattie professionali. La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è un’attività che ha i seguenti scopi:
- calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute dei lavoratori esposti;
- indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dal datore di lavoro per ridurre l’esposizione al rischio laddove la rumorosità sia superiore ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare, la norma UNI 11347:2015 riguardante il P.A.R.E. (programma aziendale per la riduzione dell’esposizione) nei luoghi di lavoro, specifica:
- come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore;
- come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione all’accesso attraverso la redazione del P.A.R.E. al rumore.
Nel P.A.R.E. debbono essere fornite una serie di informazioni come l’elenco dei lavoratori e delle attività per le quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio di superamento dei valori previsti e le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare tenendo conto delle esigenze:
- della sicurezza;
- della produzione;
- dell’ambiente.
Valutazione rischio rumore esempio
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Esempio valutazione rischio rumore realizzato con CerTus-LDL
Sanzioni
L’art. 219 del dlgs 81/2008 prevede le seguenti sanzioni che variano a seconda della violazione commessa:
- arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro:
- se il datore di lavoro non esegue la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a rumore programmata e realizzata con cadenza almeno quadriennale (art. 181 dlgs 81/2008, comma 2);
- se la valutazione del rischio rumore non è idonea (mancanza dell’analisi delle condizioni di esposizione a rumore, dell’indicazione dei dispositivi di protezione dell’udito, di tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interferenze tra rumore e sostanze ototossiche connesse, dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione, art. 190 dlgs 81/2008 comma 1);
- per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 190 dlgs 81/2008, comma 5);
- arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per:
- mancata misurazione o analisi con metodi e strumentazioni non idonee se vengono superati i limiti inferiori di azione (rumore), art. 190 dlgs 81/2008 commi 2 e 3;
- arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (a carico del datore di lavoro e del dirigente) per:
- mancata osservanza del divieto di esporre i lavoratori, in nessun caso, a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V del TITOLO VIII (art. 182 dlgs 8172008, comma 2);
- mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII (art. 185 dlgs 81/2008);
- mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore se vengono superati i valori superiori d’azione (art. 192 dlgs 81/2008, comma 2);
- mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale dell’udito conformi a quanto stabilito nel TITOLO III – Capo II (art. 193 dlgs 81/2008, comma 1);
- mancata formazione e informazione ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore (art. 195 dlgs 81/2008);
- mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a soglie di rumore eccedenti i valori superiori d’azione a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno di una volta l’anno, e dei lavoratori esposti a soglie superiori ai calori inferiori d’azione su loro richiesta o su richiesta del medico competente (art. 196 dlgs 81/2008);
- mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (art. 197 dlgs 81/2008, comma 3);
- arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per:
- mancata formazione e informazione sul risultato della valutazione dei rischi dei lavoratori (e dei loro rappresentati) esposti ad agenti fisici (art. 184 dlgs 81/2008);
- assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione (art. 192 dlgs 81/2008).
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