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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Valutazione del rischio chimico: guida pratica con esempio

Valutazione del rischio chimico: guida pratica con esempio

Valutazione del rischio chimico secondo il D.Lgs. 81/2008: SDS, REACH, CLP, MoVaRisCh 2026, obblighi, misure e un esempio operativo nel DVR

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 17 Luglio 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Valutazione rischio chimico

Il rischio chimico non riguarda esclusivamente l’industria chimica, i laboratori o le attività produttive più complesse. La presenza di detergenti, solventi, vernici, polveri, fumi, vapori, aerosol e prodotti utilizzati durante le normali lavorazioni rende questo rischio potenzialmente presente in moltissimi ambienti di lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e impone al datore di lavoro di determinarne preventivamente la presenza e di valutarne i rischi per la salute e la sicurezza.

La valutazione del rischio chimico serve a stabilire se e in quale misura i lavoratori possano subire danni per la salute o la sicurezza a causa di sostanze, miscele o agenti generati durante le lavorazioni. Il datore di lavoro deve identificare i pericoli, analizzare le condizioni reali di esposizione, confrontarle con i valori di riferimento e adottare misure tecniche, organizzative e individuali. La valutazione confluisce nel DVR e deve essere aggiornata quando cambiano prodotti, processi, esposizioni o conoscenze scientifiche.

In funzione dell’esito e del livello di rischio rilevato, il datore di lavoro deve mettere in atto le opportune misure di protezione e prevenzione al fine di ridurre l’esposizione ai rischi che ne derivano.

Ecco una rapida guida alla valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro.

Effettuare una corretta redazione del documento di valutazione dei rischi richiede grande attenzione e precisione, pertanto ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR con cui eseguire una completa valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e pericolosi.

Indice

  • Cos’è il rischio chimico?
  • Quali danni può provocare il rischio chimico?
  • Che cos’è la valutazione del rischio chimico? 
  • Quando è obbligatoria la valutazione del rischio chimico?
  • Valutazione rischio chimico: normative di riferimento
  • Come si fa la valutazione del rischio chimico?
  • Fact Sheet INAIL sula norma UNI EN 689:2019
  • Valutazione rischio chimico, un esempio da scaricare
  • Quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare?
  • Sanzioni
  • Rischio chimico: approfondimenti e risorse extra
  • Rischio chimico: le FAQ

Cos’è il rischio chimico?

Il rischio chimico è la probabilità che un agente chimico provochi un danno alla salute o alla sicurezza nelle effettive condizioni di lavoro. Il rischio non dipende soltanto dalla pericolosità della sostanza, ma anche da quantità, modalità d’uso, durata, frequenza, vie di assorbimento e misure preventive presenti.

INAIL sintetizza il concetto affermando che

“il rischio chimico comprende tutti i pericoli per la salute e la sicurezza legati alla presenza e all’uso di agenti chimici”.

L’art. 222 del D.Lgs. 81/2008 comprende tra gli agenti chimici gli elementi e i composti, utilizzati o smaltiti nell’attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente oppure generati dal processo. Il Titolo IX, Capo I, disciplina quindi sia i prodotti acquistati sia fumi, vapori, polveri, nebbie, gas e altri contaminanti prodotti dalle lavorazioni.

Qual è la differenza tra pericolo, esposizione e rischio?

Una sostanza molto pericolosa, utilizzata in un sistema completamente chiuso e correttamente mantenuto, può determinare un’esposizione contenuta. Una sostanza classificata come meno pericolosa può invece produrre un rischio significativo quando viene nebulizzata, riscaldata, impiegata in grandi quantità o usata senza aspirazione.

ConcettoSignificato
PericoloCapacità intrinseca di una sostanza o miscela di provocare un danno
EsposizioneContatto reale o potenziale del lavoratore con l’agente
RischioProbabilità e gravità del danno nelle condizioni effettive di lavoro

Il rischio può riguardare la salute, per esempio per effetti irritanti, sensibilizzanti, tossici, cancerogeni o reprotossici, oppure la sicurezza, come nei casi di incendio, esplosione, reazioni pericolose, corrosione o asfissia.

Quali danni può provocare il rischio chimico?

Il rischio chimico si manifesta in caso di:

  • impiego di sostanze e miscele che vengono definite agenti chimici;
  • specifiche lavorazioni e condizioni lavorative.

A seconda della tipologia di agenti chimici o di lavorazioni possono verificarsi:

  • danni per la salute del lavoratore dovuti a esposizione a sostanze o miscele chimiche irritanti, nocive, tossiche, cancerogene, ecc.;
  • danni per la sicurezza (fisici) del lavoratore dovuti a incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.;
  • danni per l’ambiente, rilevanti ai fini della classificazione CLP e della gestione ambientale, pur non costituendo di per sé una distinta categoria di rischio occupazionale disciplinata dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.

Gli agenti chimici entrano nel nostro corpo attraverso le seguenti vie di esposizione:

  • contatto cutaneo (toccando con le mani o con altre parti del corpo scoperte);
  • inalazione (respirando polveri, fumi, gas, vapori o aerosol);;
  • ingestione (mangiando o bevendo).

Classificazione degli agenti chimici

Il rischio chimico è un rischio strettamente legato alla presenza, nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, di “agenti chimici pericolosi”.

L’art 222 del D.Lgs. 81/2008 definisce agenti chimici

«tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato».

Gli agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte) sull’organismo che ne subisce l’azione, a seconda delle:

  • proprietà chimico-fisiche e tossicologiche;
  • modalità di utilizzo;
  • dose assorbita.

Il Regolamento CLP classifica sostanze e miscele in funzione delle classi di pericolo fisico, per la salute e per l’ambiente:

  • pericoli fisici, tra cui esplosivi, infiammabili, comburenti, gas sotto pressione, sostanze autoreattive e corrosive per i metalli;
  • pericoli per la salute, tra cui tossicità acuta, corrosione o irritazione, sensibilizzazione, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione;
  • pericoli per l’ambiente, tra cui pericolo acuto o cronico per l’ambiente acquatico e pericolo per lo strato di ozono.

L’esposizione agli agenti chimici può rappresentare un rischio sia per la salute sia per la sicurezza del lavoratore. Il rischio per la salute è legato in particolar modo alle caratteristiche tossicologiche degli agenti chimici, ai tempi e alle modalità di esposizione mentre quello per la sicurezza è determinato dalle proprietà chimico-fisiche pericolose degli agenti chimici e dalle loro caratteristiche di reattività (come ad esempio, la possibilità di formazione di atmosfere esplosive).

Che cos’è la valutazione del rischio chimico? 

La valutazione del rischio chimico è il processo con cui si mette in relazione la pericolosità intrinseca di un agente con l’esposizione effettiva dei lavoratori. Una sostanza pericolosa non determina automaticamente lo stesso livello di rischio in ogni contesto: contano quantità, modalità d’uso, durata, frequenza, vie di assorbimento e misure già presenti.

Quando è obbligatoria la valutazione del rischio chimico?

La valutazione è necessaria ogni volta che nel luogo di lavoro sono presenti o possono generarsi agenti chimici capaci di incidere sulla salute o sulla sicurezza. L’obbligo non riguarda soltanto laboratori e industrie chimiche, ma anche edilizia, pulizie, manutenzione, falegnameria, officine, sanità, agricoltura e numerose attività artigianali.

Il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione da agenti chimici e impone di considerare, tra gli altri elementi:

  • proprietà pericolose;
  • informazioni fornite tramite SDS;
  • livello, modo e durata dell’esposizione;
  • quantità utilizzate o generate;
  • circostanze di lavoro;
  • valori limite professionali e biologici;
  • efficacia delle misure preventive già adottate.

La valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR rientrano inoltre tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Egli deve determinare, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e deve valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità.

Valutazione rischio chimico: normative di riferimento

La gestione del rischio chimico si fonda sull’integrazione tra due differenti categorie di norme.

Le norme cogenti stabiliscono gli obblighi giuridici che devono essere rispettati da imprese e datori di lavoro. Tra i principali riferimenti il documento indica:

  • il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • il D.Lgs. 39/2016, che ha allineato diverse disposizioni nazionali, compreso il D.Lgs. 81/2008, alla classificazione prevista dal Regolamento CLP;
  • il D.Lgs. 135/2024, che ha esteso specifiche tutele alle sostanze tossiche per la riproduzione.

In particolare, il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 si articola in:

  • protezione da agenti chimici;
  • protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione;
  • protezione da rischi connessi all’amianto.

Oltre alla normativa italiana, ci sono anche quelle europee:

  • Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (CE) n. 1907/2006;
  • Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) (CE) n. 1272/2008.

Accanto alla legislazione operano le norme tecniche, che non hanno generalmente carattere obbligatorio ma forniscono procedure, criteri e metodologie condivise per dimostrare la corretta applicazione degli obblighi di legge.

I principali riferimenti sono:

  • la UNI EN 689:2019, relativa alla valutazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici;
  • la UNI EN 482:2021, riguardante i requisiti prestazionali delle procedure di misura;
  • il Manuale UNICHIM 208 del 2024, dedicato alle modalità applicative della UNI EN 689.

La UNI EN 689 e la UNI EN 482 sono richiamate nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008. Il testo statico dell’Allegato riporta ancora le edizioni storiche, mentre il testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro indica come riferimenti correnti UNI EN 689:2019 e UNI EN 482:2021. Pur restando norme tecniche volontarie, costituiscono un riferimento qualificato per pianificare misurazioni attendibili e verificare la conformità ai valori limite.

Tabella sinottica dei riferimenti normativi

RiferimentoFunzione principale
D.Lgs. 81/2008, Titolo IXValutazione e gestione del rischio nei luoghi di lavoro
Regolamento REACH 1907/2006Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
Regolamento CLP 1272/2008Classificazione, etichettatura e imballaggio
Regolamento UE 2020/878Formato e contenuti aggiornati delle SDS
D.Lgs. 135/2024Estensione della tutela occupazionale alle sostanze tossiche per la riproduzione
UNI EN 689:2019Strategia per verificare l’esposizione inalatoria rispetto ai valori limite
UNI EN 482:2021Requisiti prestazionali delle procedure di misurazione

Regolamento CLP 1272/2008

Il regolamento CLP impone ai fornitori di sostanze e miscele, ai produttori o importatori di alcuni articoli specifici, di applicare, seguendo un preciso scadenziario, le regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio stabilite dal regolamento stesso.

Schema regolamento CLP

Schema regolamento CLP

Classificazione

La classificazione di una sostanza o di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati.

Per le sostanze la classificazione può essere effettuata in due modi, ricorrendo a:

  • classificazione armonizzata, riportata nell’Allegato VI del Regolamento CLP; le proposte riguardano prioritariamente, ma non esclusivamente, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e sensibilizzanti delle vie respiratorie;
  • autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide.

La classificazione delle miscele segue un processo analogo: esse possono essere classificate in base ai dati relativi alla miscela stessa, a principi ponte applicati a miscele simili o ai dati sui singoli componenti, secondo i criteri del CLP.

Etichettatura

Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità ed hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso indicando le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

L’etichettatura è lo strumento con cui vengono comunicati i pericoli di una sostanza o miscela. Il sistema CLP prevede nove pittogrammi di pericolo, riconoscibili per la forma romboidale, il fondo bianco e la cornice rossa.

Un pittogramma di pericolo è un’immagine presente sull’etichetta che comprende un simbolo e colori specifici, con la funzione di comunicare i pericoli che una sostanza o miscela può presentare per la salute, la sicurezza o l’ambiente.

I nove pittogrammi coprono pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l’ambiente; alcuni pittogrammi sono associati a più classi di pericolo e non è quindi corretto attribuire loro una ripartizione rigida per numero.

Pittogrammi INAIL

Pittogrammi INAIL

Pittogrammi INAIL

L’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  • quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
  • identificatori di prodotto (nome e numeri);
  • eventuali pittogrammi di pericolo;
  • avvertenze, se ve ne sono;
  • indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
  • eventuali consigli di prudenza;
  • informazioni supplementari, se necessarie.

Imballaggio

L’imballaggio deve essere concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto. Pertanto, i materiali di imballaggio devono essere forti e solidi e resistenti ai danni causati dal contenuto.

L’imballaggio di una sostanza chimica fornita al pubblico, inoltre, non deve attirare o risvegliare la curiosità dei bambini o indurre i consumatori in errore e non deve avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per i prodotti alimentari, per i mangimi animali o per i cosmetici.

Revisione del CLP: Regolamenti (UE) 2024/2865 e 2025/2439

Il Regolamento (UE) 2024/2865 ha modificato in modo significativo il CLP, intervenendo, tra l’altro, su classificazione, etichettatura digitale, pubblicità, vendite a distanza, informazioni dei centri antiveleni e obblighi di aggiornamento delle etichette. L’applicazione è scaglionata: alcune disposizioni sono applicabili dal 1° luglio 2026, mentre il Regolamento (UE) 2025/2439 ha differito al 1° gennaio 2028 alcune prescrizioni, in particolare su formato delle etichette, pubblicità, offerte a distanza e nuova etichettatura. Prima della pubblicazione occorre quindi verificare la data di applicazione della singola disposizione rilevante.

23° ATP del CLP con il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222

Gli ATP (Adeguamenti al Progresso Tecnico) sono modifiche periodiche al Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, che aggiornano le classificazioni armonizzate delle sostanze chimiche pericolose in base alle nuove evidenze scientifiche.

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il 23° ATP è entrato in vigore il 10 luglio 2025 e si applica obbligatoriamente dal 1° febbraio 2027, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata. Il Regolamento introduce 22 nuove voci e modifica 10 voci esistenti nell’Allegato VI del CLP.

Regolamento REACH 1907/2006

La sigla REACH deriva dall’inglese e indica registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Si tratta di un regolamento dell’Unione europea che stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.

In linea di principio, questo regolamento viene applicato a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, come ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici.

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova (e non più, come in passato, alle autorità nazionali); pertanto le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea.

Esse devono dimostrare all’ECHA (agenzia europea per le sostanze chimiche) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono vietare le sostanze pericolose e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

I soggetti coinvolti nel processo REACH sono:

  • fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che fabbrica o estrae una sostanza in uno o più Stati Membri;
  • produttore di articoli: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che produce o assembla un articolo in uno o più Stati Membri;
  • importatore (di sostanze e articoli): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione.
  • utilizzatore a valle (DU): ogni soggetto stabilito nell’Unione, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;
  • distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.
Icona

Download Gratuito Fact sheet INAIL sulla scheda di dati di sicurezza (SDS) e le modifiche del regolamento (UE) 2020/878

Regolamento Reach

Schema regolamento Reach

Sostanze reprotossiche: le nuove tutele del D.Lgs. 135/2024

Con il D.Lgs. 135/2024 è stata recepita la direttiva europea 2022/431.

Il decreto ha esteso la disciplina sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni alle sostanze tossiche per la riproduzione, comunemente definite reprotossiche.

L’Unione europea ha individuato circa 300 sostanze appartenenti a questa famiglia, distinguendole in:

  • categoria 1A, per le sostanze note per provocare effetti negativi sulla salute riproduttiva dell’essere umano;
  • categoria 1B, per le sostanze presumibilmente tossiche sulla base di solide evidenze sperimentali.

Gli effetti possono riguardare la fertilità maschile e femminile, lo sviluppo embrionale e fetale e, più in generale, la capacità riproduttiva.

Il sistema di prevenzione segue una precisa gerarchia. Il datore di lavoro deve innanzitutto verificare la possibilità di eliminare l’agente reprotossico. Quando l’eliminazione non è tecnicamente praticabile, occorre sostituirlo con una sostanza, una miscela o un processo meno pericoloso.

Se anche la sostituzione non è possibile, deve essere valutata l’adozione di un sistema chiuso. Soltanto quando queste soluzioni non risultano attuabili si procede alla riduzione dell’esposizione mediante misure tecniche, organizzative, procedurali e individuali.

La disciplina distingue inoltre tra sostanze reprotossiche:

  • prive di soglia, per le quali non può essere individuato un livello di esposizione completamente sicuro;
  • con valore soglia, per le quali è possibile individuare una concentrazione al di sotto della quale il rischio risulta adeguatamente controllato.

Anche per queste sostanze la UNI EN 689:2019 rimane il riferimento metodologico per le misurazioni e per la valutazione dell’esposizione inalatoria.

Come si fa la valutazione del rischio chimico?

Ai fini della valutazione degli effetti sulla salute, occorre distinguere due approcci:

  • approccio basato sulla soglia di effetto (health-based);
  • approccio basato sul rischio per gli effetti privi di soglia (risk-based).

L’approccio health-based si applica quando è possibile individuare una soglia di effetto, cioè un livello di esposizione al di sotto del quale non sono attesi effetti avversi. In questi casi possono essere derivati valori protettivi, come DNEL o valori limite di esposizione.

L’approccio risk-based riguarda invece le sostanze prive di soglia, in particolare alcuni cancerogeni genotossici. In questo caso non esiste un livello completamente sicuro e la prevenzione deve puntare alla minimizzazione dell’esposizione e alla gestione del rischio residuo secondo criteri trasparenti.

Il rischio per la sicurezza, connesso a incendio, esplosione, reattività, corrosione, asfissia o altre proprietà chimico-fisiche, deve essere valutato separatamente con criteri coerenti con le specifiche condizioni di lavoro.

Per agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B, la valutazione non può ridursi al rispetto formale di un valore limite. Il datore di lavoro deve considerare condizioni reali di esposizione, efficacia delle misure tecniche, durata e frequenza dell’attività, vie di assorbimento e, quando necessario, monitoraggio ambientale e biologico.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.

La valutazione principalmente si svolge, principalmente, in 4 fasi:

  1. identificazione del pericolo mediante inventario di sostanze, miscele e agenti generati dal processo, etichette e schede di dati di sicurezza (SDS);
  2. caratterizzazione del pericolo, cioè analisi della relazione dose-risposta;
  3. valutazione dell’esposizione tenendo conto:
    • delle modalità con le quali i lavoratori entrano in contatto con l’agente chimico, della frequenza di utilizzo e della quantità effettivamente impiegata o generata;
    • delle valutazioni ambientali che identificano la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e/o l’assorbimento nell’organismo.
  4. caratterizzazione del rischio sulla base dei dati emersi dalle fasi precedenti e individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Gli esiti possibili di una valutazione del rischio all’esposizione ad un agente chimico possono essere:

  • rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Quando, per tipo e quantità dell’agente e modalità e frequenza di esposizione, il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e le misure generali dell’art. 224 sono sufficienti, non si applicano le disposizioni degli artt. 225, 226, 229 e 230; restano comunque obbligatorie la valutazione, le misure generali, l’informazione e la gestione sicura.

FaseDomanda a cui rispondeAttività
1. Identificazione del pericoloChe cosa può provocare il danno?Inventario, SDS, classificazione CLP, sostanze generate
2. Caratterizzazione del pericoloQuali effetti e a quali dosi?Analisi tossicologica, valori limite, DNEL, effetti con o senza soglia
3. Valutazione dell’esposizioneQuanto, come e per quanto tempo si è esposti?Mansioni, quantità, frequenza, durata, vie, ventilazione, misurazioni
4. Caratterizzazione del rischioIl rischio è adeguatamente controllato?Confronto con riferimenti e decisione sulle misure

Identificazione del pericolo

Si censiscono prodotti, componenti pericolosi e agenti generati. La classificazione CLP descrive il pericolo intrinseco, ma non quantifica da sola il rischio aziendale.

Caratterizzazione del pericolo

Si esaminano relazione dose-risposta, effetti acuti e cronici, organi bersaglio e presenza di una soglia al di sotto della quale non sono attesi effetti.

Per sostanze con soglia possono essere impiegati valori quali DNEL e valori limite professionali. Per alcuni cancerogeni genotossici o altri effetti senza soglia, la gestione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione, non al semplice rispetto formale di un valore.

Valutazione dell’esposizione

Si descrivono le condizioni reali:

  • mansione e gruppo similare di esposizione (SEG), ove applicabile;
  • quantità giornaliera o per ciclo;
  • stato fisico e volatilità o polverosità;
  • temperatura e pressione di utilizzo;
  • frequenza e durata;
  • distanza dalla sorgente;
  • livello di confinamento;
  • aspirazione localizzata e ventilazione generale;
  • esposizione cutanea;
  • manutenzione, pulizia ed emergenze;
  • DPI effettivamente utilizzati.

Caratterizzazione del rischio

Si integrano pericolo ed esposizione per stabilire se le misure sono sufficienti. L’esito deve condurre a una decisione verificabile: rischio controllato, necessità di approfondimento, misurazione, sostituzione o introduzione di ulteriori misure.

Quali agenti chimici e vie di esposizione bisogna considerare?

La valutazione deve comprendere sia i prodotti acquistati sia gli agenti che si formano durante il processo. Non basta quindi compilare l’elenco dei contenitori presenti in magazzino.

Devono essere esaminati:

  • sostanze e miscele utilizzate intenzionalmente;
  • polveri, fumi, nebbie, vapori e aerosol generati;
  • prodotti di combustione o decomposizione;
  • intermedi e sottoprodotti;
  • residui e rifiuti;
  • contaminanti liberati durante taglio, saldatura, carteggiatura, spruzzatura o pulizia;
  • esposizioni dovute a manutenzione, emergenze e sversamenti.

Le principali vie di esposizione sono:

  1. inalazione, attraverso la zona respiratoria;
  2. assorbimento cutaneo o attraverso le mucose;
  3. ingestione accidentale, spesso collegata a cattive pratiche igieniche;
  4. iniezione accidentale, meno frequente ma possibile in particolari lavorazioni.

Quando un lavoratore è esposto a più agenti, il datore di lavoro deve valutare anche il rischio derivante dalla loro combinazione, comprese possibili interazioni additive o sinergiche.

Quando il rischio è irrilevante per la salute e basso per la sicurezza?

Il giudizio non deriva da una soglia numerica universale valida per qualsiasi metodo. Deve essere fondato sul tipo e sulla quantità dell’agente, sulle modalità d’uso, sull’esposizione effettiva e sulle misure adottate.

Un algoritmo può proporre classi e soglie metodologiche, ma il datore di lavoro deve verificare che il risultato sia coerente con:

  • classificazione e proprietà dell’agente;
  • quantità effettive;
  • durata e frequenza;
  • possibilità di dispersione;
  • vie di esposizione;
  • effetti combinati;
  • presenza di valori limite;
  • condizioni anomale prevedibili.

Per agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione si applicano obblighi specifici e una logica più cautelativa; la valutazione non può essere ridotta a una generica classificazione di rischio basso.

Quali dati devono comparire nel DVR?

Il DVR deve permettere di ricostruire il ragionamento seguito, non limitarsi a riportare il risultato di un algoritmo.

Per ogni agente o gruppo omogeneo è opportuno documentare:

  • identificazione del prodotto o dell’agente generato;
  • fornitore e revisione SDS;
  • componenti e classificazioni;
  • mansioni esposte;
  • quantità, frequenza e durata;
  • vie di esposizione;
  • valori limite e altri riferimenti;
  • misure tecniche e organizzative;
  • DPI, criteri di scelta e addestramento;
  • metodo valutativo utilizzato;
  • eventuali misurazioni e incertezza;
  • esito per salute e sicurezza;
  • rischio residuo;
  • programma di miglioramento;
  • data, responsabili e condizioni di aggiornamento.

Un punteggio senza dati di ingresso, ipotesi e motivazione non consente di verificare la solidità della valutazione.

Quando si può utilizzare MoVaRisCh 2026?

MoVaRisCh 2026 può essere impiegato come strumento preliminare per stimare il rischio per la salute da agenti chimici pericolosi nell’ambito del Titolo IX, Capo I, quando non sono immediatamente disponibili misurazioni rappresentative. Non valuta in modo completo i rischi per la sicurezza, quali incendio, esplosione o reattività, e non è una norma né sostituisce il giudizio professionale, la SDS o il monitoraggio dell’esposizione quando necessario.

MoVaRisCh propone un percorso semplificato destinato alla valutazione preliminare del rischio per la salute da agenti chimici, utilizzabile anche senza misurazioni nella prima fase di analisi, purché ne siano rispettati campo di applicazione, limiti e condizioni d’uso.

Il metodo deve essere applicato con dati aziendali reali. Occorre motivare:

  • scelta dell’indice di pericolo;
  • quantità impiegata;
  • modalità d’uso;
  • frequenza e durata;
  • distanza e dispersione;
  • controlli tecnici;
  • possibilità di esposizione cutanea.

Quando il modello non basta?

È necessario approfondire quando:

  • esiste un valore limite professionale rilevante;
  • l’esposizione è variabile o difficilmente stimabile;
  • si impiegano cancerogeni, mutageni o reprotossici;
  • il processo genera polveri, fumi o vapori non rappresentati adeguatamente dalla SDS;
  • le misure tecniche devono essere validate;
  • il risultato è vicino alla soglia decisionale;
  • vi sono segnalazioni sanitarie, incidenti o non conformità.

Come si usano etichetta CLP e scheda dati di sicurezza?

Etichetta e SDS sono il punto di partenza, ma non sostituiscono la valutazione delle condizioni aziendali. L’etichetta comunica rapidamente i pericoli; la SDS fornisce informazioni più approfondite sull’uso sicuro, l’esposizione, le misure preventive e le emergenze.

Il sistema CLP utilizza nove pittogrammi di pericolo. Il contenuto sorgente li rappresenta in un’infografica dedicata, utile da mantenere e aggiornare con grafica originale.

La SDS conforme al Regolamento UE 2020/878 è organizzata in 16 sezioni. Per la valutazione occupazionale sono particolarmente rilevanti:

Sezione SDSUtilità per la valutazione
1Identificazione del prodotto e usi pertinenti
2Classificazione, pittogrammi, frasi H e altri pericoli
3Composizione e componenti pericolosi
4Misure di primo soccorso
7Manipolazione e immagazzinamento
8Controlli dell’esposizione, valori limite e DPI
9Proprietà fisiche e chimiche
10Stabilità, reattività e incompatibilità
11Informazioni tossicologiche
13Smaltimento
14Trasporto
15Informazioni normative
16Revisioni e altre informazioni

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha modificato l’Allegato II del REACH, aggiornando il formato delle SDS e introducendo precisazioni su interferenti endocrini, nanoforme, identificatore UFI ove applicabile e altri elementi.

Prima di utilizzare la SDS occorre verificarne almeno:

  • corrispondenza con prodotto, codice e fornitore;
  • lingua italiana;
  • data e numero di revisione;
  • coerenza tra uso aziendale e uso identificato;
  • presenza di eventuali scenari di esposizione;
  • valori limite e DNEL applicabili;
  • misure di controllo indicate;
  • classificazione CLP aggiornata.

Cosa è la scheda dati di sicurezza (SDS)?

La SDS è un documento tecnico redatto e fornito dal soggetto responsabile dell’immissione sul mercato lungo la catena di approvvigionamento. L’obbligo di registrazione REACH è distinto dall’obbligo di fornire la SDS: in generale, i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno devono presentare all’ECHA un dossier di registrazione, salvo esenzioni o regimi specifici.

La SDS è trasmessa lungo la catena di approvvigionamento nei casi previsti dall’art. 31 del REACH. In particolare, è fornita per:

  • sostanze e miscele pericolose classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  • le sostanze PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) o vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative);
  • le sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate all’autorizzazione (Candidate List SVHC);
  • le miscele non classificate come pericolose che soddisfano le condizioni dell’art. 31, paragrafo 3, del REACH; in tali casi la SDS è fornita su richiesta del destinatario.

La SDS contiene informazioni sulle proprietà fisiche, chimiche, tossicologiche e ambientali necessarie per la gestione sicura. Ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti l’accesso alle SDS e deve fornire informazioni e formazione adeguate; non è previsto un obbligo generalizzato di consegnare materialmente una copia della SDS a ciascun lavoratore.

La SDS è strutturata in 16 sezioni e nelle relative sottosezioni previste dall’Allegato II del REACH; le informazioni pertinenti devono essere compilate e le sottosezioni non devono essere lasciate vuote.

Il regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, in vigore dal 16 luglio 2020, ha modificato l’Allegato II del regolamento REACH n. 1907/2006 aggiornando alcune sezioni delle schede di dati di sicurezza (SDS – Safety Data Sheet).

Il regolamento ha avuto applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a partire dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono obbligatoriamente essere redatte in conformità al formato aggiornato. Le modifiche introdotte sono finalizzate a migliorare la comunicazione per la corretta gestione del rischio chimico:

  • informazioni sugli interferenti endocrini;
  • l’allineamento alla VI e VII revisione del Sistema mondiale armonizzato (GHS – Globally Harmonized System) di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche;
  • indicazioni di limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta;
  • l’indicazione dell’Identificatore Unico di Formula (UFI), ove prevista per la miscela;
  • prescrizioni in merito alle nanoforme (particelle con dimensioni esterne comprese tra 1 nm e 100 nm) delle sostanze chimiche.

Il datore di lavoro, prima di introdurre una sostanza o una miscela nel ciclo produttivo, deve verificare almeno:

  • che la SDS corrisponda effettivamente al prodotto acquistato;
  • che sia redatta in italiano;
  • che sia aggiornata al formato previsto dal Regolamento UE 2020/878;
  • che gli usi aziendali siano coerenti con gli usi identificati;
  • che eventuali scenari di esposizione coprano le condizioni operative reali;
  • che siano indicate correttamente classificazione, composizione, valori limite, DNEL, PNEC, misure tecniche, DPI, procedure di emergenza, restrizioni e autorizzazioni.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle sezioni più rilevanti per la prevenzione: sezione 1, identificazione del prodotto e usi; sezione 2, identificazione dei pericoli; sezione 3, composizione; sezione 8, controllo dell’esposizione e DPI; sezione 15, informazioni regolamentari; sezione 16, revisioni e ulteriori informazioni.

I fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori devono conservare le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi REACH per almeno 10 anni dall’ultima fabbricazione, importazione, fornitura o utilizzazione della sostanza o miscela.

Quando va aggiornata la valutazione del rischio chimico?

La valutazione deve essere riesaminata quando le condizioni considerate non sono più rappresentative o emergono nuove informazioni rilevanti.

Gli eventi da utilizzare come trigger comprendono:

  • introduzione o sostituzione di prodotti;
  • variazione di formulazione o classificazione;
  • nuova revisione della SDS;
  • modifiche a quantità, processi o tempi;
  • nuovi impianti o diversa ventilazione;
  • superamenti o variazioni dei valori limite;
  • incidenti, sversamenti o esposizioni anomale;
  • risultati del monitoraggio ambientale o biologico;
  • indicazioni della sorveglianza sanitaria;
  • nuove restrizioni REACH o classificazioni CLP.

L’aggiornamento non deve essere soltanto calendarizzato: deve attivarsi ogni volta che mutano i presupposti tecnici del giudizio.

UNI EN 689:2019, la strategia per valutare l’esposizione inalatoria

La UNI EN 689:2019 definisce una strategia strutturata per valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici aerodispersi e verificare, con un adeguato grado di affidabilità, il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, indicati con l’acronimo VLEP.

La norma non si limita a stabilire come effettuare un campionamento. Propone un vero e proprio percorso decisionale che parte dalla conoscenza del luogo di lavoro e termina con il giudizio di conformità e con la programmazione delle successive rivalutazioni.

Lo schema di flusso riportato di seguito mostra come la valutazione sia un processo circolare: la caratterizzazione iniziale conduce alla stima dell’esposizione; quando le informazioni disponibili non sono sufficienti, si procede alle misurazioni, alla validazione dei risultati e al confronto con i VLEP. Ogni modifica delle condizioni lavorative o ogni esito non conforme impone di rivedere la valutazione e le misure di gestione del rischio.

Fonte: INAIL

Fonte: INAIL

La caratterizzazione di base

La prima fase consiste nella caratterizzazione di base dell’ambiente di lavoro.

Il valutatore deve identificare le sostanze e le miscele utilizzate o generate, esaminarne le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche e ricostruire le modalità con cui i lavoratori possono essere esposti. L’analisi deve comprendere:

  • le attività e le singole lavorazioni;
  • le quantità impiegate;
  • la durata e la frequenza delle operazioni;
  • le modalità organizzative;
  • gli impianti e le attrezzature;
  • le misure di contenimento;
  • la ventilazione generale e localizzata;
  • le procedure di lavoro;
  • i dispositivi di protezione;
  • gli eventi anomali ragionevolmente prevedibili.

Non è quindi sufficiente acquisire le schede di dati di sicurezza o predisporre un semplice elenco dei prodotti presenti. La valutazione deve rappresentare il modo in cui gli agenti vengono effettivamente utilizzati e le condizioni reali in cui si svolge il lavoro.

Quando sono necessarie le misurazioni

Dopo la caratterizzazione di base occorre stimare se l’esposizione possa superare il valore limite. La misurazione non costituisce necessariamente l’unico strumento utilizzabile.

A seconda delle lavorazioni e delle informazioni disponibili, il valutatore può ricorrere a misure effettuate nelle condizioni peggiori, parametri tecnici di processo, modelli e algoritmi di stima, metodi di control banding, buone prassi o campagne di monitoraggio degli agenti aerodispersi.

La scelta deve essere motivata e adeguata alla sostanza, al processo e all’obiettivo della valutazione. Quando le informazioni preliminari non consentono di escludere con sufficiente certezza il superamento del limite, diventa necessario procedere con campionamenti rappresentativi.

I gruppi similari di esposizione

Uno degli elementi centrali della UNI EN 689 è la costituzione dei gruppi similari di esposizione, indicati come SEG, dall’inglese Similar Exposure Groups.

Un SEG comprende lavoratori con un profilo di esposizione sostanzialmente analogo, determinato dalla similarità:

  • dei compiti svolti;
  • della frequenza delle operazioni;
  • dei materiali utilizzati;
  • degli agenti presenti;
  • dei processi e delle attrezzature;
  • delle misure di prevenzione applicate.

La costituzione dei SEG consente di limitare il numero dei campionamenti senza compromettere l’affidabilità della valutazione. Le misurazioni eseguite su alcuni lavoratori possono infatti essere utilizzate per rappresentare l’esposizione dell’intero gruppo, a condizione che il raggruppamento sia stato costruito correttamente.

Si tratta di un passaggio delicato: un gruppo troppo ampio o composto da attività non realmente confrontabili può produrre risultati poco rappresentativi e nascondere situazioni di maggiore esposizione.

Campionamenti, test preliminare e verifica statistica

Dopo aver individuato i SEG, il valutatore deve definire le metodiche di campionamento e analisi più adatte e stabilire il numero di misure da eseguire.

La norma prevede due percorsi: il test preliminare e il test statistico.

Il test preliminare consente di formulare un primo giudizio con un numero ridotto di misure quando i risultati sono sufficientemente lontani dal valore limite. In particolare, il documento INAIL ricorda che possono essere sufficienti:

  • 3 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,10 volte il VLEP;
  • 4 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,15 volte il VLEP;
  • 5 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,20 volte il VLEP.

Quando le concentrazioni sono più elevate, oppure il test preliminare non permette di dimostrare il rispetto del limite, occorre effettuare il test statistico.

Quest’ultimo richiede almeno sei misurazioni e mira a verificare, con un grado di confidenza non inferiore al 70%, che meno del 5% delle esposizioni appartenenti al gruppo similare superi il VLEP.

La valutazione non consiste quindi nel semplice confronto tra un singolo risultato e il limite di legge. Occorre considerare la variabilità dell’esposizione, la rappresentatività delle condizioni monitorate e l’affidabilità statistica dei dati raccolti.

Una valutazione da aggiornare nel tempo

La conformità rilevata durante una campagna di misurazione non può essere considerata definitiva.

La UNI EN 689 prevede una rivalutazione periodica, con intervalli che dipendono anche dalla distanza tra le concentrazioni rilevate e il valore limite. Quanto più i risultati sono vicini al VLEP, tanto maggiore dovrà essere l’attenzione e più frequenti dovranno essere le verifiche.

La valutazione deve essere riesaminata anche in presenza di modifiche che possano influire sull’esposizione, per esempio:

  • introduzione di nuove sostanze;
  • variazione delle quantità utilizzate;
  • modifica del ciclo produttivo;
  • installazione di nuove attrezzature;
  • cambiamento dei tempi di lavorazione;
  • variazioni nei sistemi di aspirazione;
  • nuove classificazioni di pericolo;
  • aggiornamento dei valori limite;
  • incidenti o anomalie di processo.

Il documento di valutazione dei rischi deve quindi essere aggiornato in modo coerente con l’evoluzione effettiva delle condizioni di lavoro.

Il Manuale UNICHIM 208

Per facilitare l’applicazione della UNI EN 689 è stato pubblicato nel 2024 il Manuale UNICHIM 208, “Modalità di applicazione della norma UNI EN 689:2019”.

Il manuale nasce dal lavoro di un gruppo multidisciplinare al quale hanno partecipato, oltre all’INAIL, rappresentanti di Federchimica, aziende sanitarie locali, ARPA, imprese energetiche e laboratori pubblici e privati.

La sua funzione è armonizzare la metodologia europea con le disposizioni della legislazione italiana, aiutando il valutatore nelle numerose decisioni operative richieste durante il processo.

Tra gli aspetti approfonditi rientrano il ruolo e le responsabilità del valutatore, la corretta costituzione dei SEG, la pianificazione delle campagne di misura, l’utilizzo dei test statistici, la gestione dei risultati inferiori al limite di quantificazione e la valutazione delle esposizioni combinate a più agenti chimici.

Il manuale affronta inoltre il rapporto tra misurazioni e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui la riduzione dell’esposizione, l’aggiornamento del DVR, la compilazione delle cartelle sanitarie e, nei casi previsti, l’istituzione del registro degli esposti.

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Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

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Fact Sheet INAIL sula norma UNI EN 689:2019

Con il focus tecnico “Rischio chimico negli ambienti di lavoro – Le norme tecniche a supporto di una corretta valutazione del rischio”, l’INAIL ricostruisce il quadro legislativo e tecnico applicabile, concentrandosi in particolare sulla valutazione dell’esposizione per inalazione e sull’utilizzo della norma UNI EN 689:2019.

Il documento approfondisce inoltre le conseguenze dell’ingresso delle sostanze tossiche per la riproduzione nella disciplina prevista per gli agenti cancerogeni e mutageni.

Ecco il documento ufficiale da scaricare gratis e una sintesi del fact sheet.

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Download Gratuito Fact Sheet INAIL sul rischio chimico negli ambienti di lavoro (2026)

Valutazione rischio chimico, un esempio da scaricare

Di seguito ti fornisco un esempio di valutazione rischio rumore realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti.

Esempio valutazione rischio chimico

Esempio valutazione rischio chimico

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Download Gratuito Esempio valutazione rischio chimico sicurezza

Quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare?

Le misure generali e specifiche che il datore di lavoro deve adottare per la prevenzione e protezione dal rischio chimico sono stabilite dagli artt. 224 e 225 del D.Lgs. 81/2008.

Le misure di carattere generale (art. 224 del D.Lgs. 81/2008) sono:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi (e dei rifiuti che contengono agenti chimici).

Quando le misure generali non sono sufficienti, le misure specifiche dell’art. 225 del D.Lgs. 81/2008 seguono una precisa gerarchia e comprendono:

  • eliminazione o sostituzione dell’agente con una sostanza, miscela o processo meno pericoloso, quando tecnicamente possibile;
  • progettazione di processi lavorativi e controlli tecnici appropriati, uso di attrezzature e materiali adeguati e misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio;
  • misure di protezione individuale, compresi i DPI, quando l’esposizione non può essere prevenuta con altri mezzi;
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 229 del D.Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria non sostituisce le misure tecniche e organizzative e va attivata quando ricorrono i presupposti normativi.

La gerarchia delle misure di prevenzione è riassunta nel principio STOP:

  • Sostituzione;
  • misure Tecniche;
  • misure Organizzative;
  • Protezione individuale.

Questo significa che il DPI è l’ultima barriera, non la prima soluzione. La sostituzione della sostanza pericolosa resta il livello più alto di prevenzione. Se non è possibile sostituire, occorre privilegiare sistemi chiusi, automazione, aspirazione localizzata, ventilazione efficace, contenimento delle emissioni e riduzione dell’esposizione alla fonte.

Le misure organizzative comprendono procedure, limitazione del numero di lavoratori esposti, riduzione dei tempi di esposizione, formazione, manutenzione e gestione delle emergenze.

Solo dopo aver valutato e applicato queste misure, si ricorre ai DPI, che devono essere scelti in base alle indicazioni della SDS, alle condizioni reali d’uso e alle norme tecniche applicabili.

Particolare attenzione va riservata a ventilazione generale, aspirazione localizzata, dispositivi di protezione collettiva, protezione respiratoria, guanti, occhiali e indumenti protettivi, da selezionare sulla base della valutazione e delle condizioni reali d’uso.

Misurazione dell’esposizione e valori limite

La misurazione dell’esposizione occupazionale è un elemento essenziale per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione.

La valutazione può basarsi su modelli previsionali, dati di letteratura o monitoraggi sperimentali, ma nelle situazioni più critiche è necessario disporre di misurazioni ambientali o personali rappresentative. La misurazione serve a:

  • verificare il rispetto dei valori limite di esposizione professionale;
  • valutare l’efficacia di aspirazioni localizzate, ventilazione e sistemi chiusi;
  • contribuire alla verifica del programma di protezione individuale, tenendo conto dei fattori di protezione assegnati, della corretta selezione e, per i respiratori, delle prove di adattabilità quando applicabili;
  • documentare la conformità a condizioni di autorizzazione o restrizione;
  • supportare la sorveglianza sanitaria.

Informazione e formazione dei lavoratori

La comunicazione del pericolo è uno dei pilastri della sicurezza chimica. Il Regolamento CLP fornisce il primo livello di comunicazione attraverso etichetta, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il REACH completa il quadro tramite SDS, scenari di esposizione e informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di trasformare queste informazioni in conoscenze operative per i lavoratori.

La formazione deve riguardare almeno:

  • significato dei pittogrammi CLP;
  • frasi H e consigli P;
  • lettura delle informazioni essenziali della SDS;
  • procedure di manipolazione e stoccaggio;
  • incompatibilità tra sostanze;
  • misure di emergenza;
  • uso corretto dei DPI;
  • procedure in caso di sversamenti, incendi o esposizioni accidentali.

Per l’uso industriale o professionale di diisocianati, in quanto tali o come componenti di sostanze o miscele in concentrazione complessiva pari o superiore allo 0,1% in peso, la restrizione REACH richiede una formazione specifica prima dell’uso, da documentare e rinnovare almeno ogni cinque anni; l’obbligo si applica dal 24 agosto 2023.

Sanzioni

L’art. 262 del D.Lgs. 81/2008 prevede, per la violazione dell’art. 223, commi 1, 2 e 3, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per la violazione dell’art. 223, comma 6, relativa all’avvio di una nuova attività prima della valutazione e dell’attuazione delle misure preventive, è previsto l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Gli importi devono essere sempre verificati sul testo vigente al momento della pubblicazione.

Rischio chimico: approfondimenti e risorse extra

Libro degli atti del Convegno REACH-OSH_2026

Il 27 maggio 2026 si è tenuto a Bologna il convegno accreditato ECM “REACH-OSH 2026: la sicurezza chimica nei luoghi di lavoro”, organizzato nell’ambito del 36° Salone nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “Ambiente e Lavoro 2026”.

Durante l’incontro è stato distribuito il libro degli atti del convegno “REACH-OSH_2026 – La sicurezza chimica nei luoghi di lavoro”, a cura di Celsino Govoni, Emma Incocciati e Raffaella Ricci.

Il volume raccoglie contributi tecnici e scientifici dedicati a pericolo, rischio, valutazione, informazione, formazione, misurazione e misure generali e specifiche di prevenzione e protezione; rappresenta, in questa prospettiva, un supporto tecnico utile per tutti gli attori della prevenzione: datori di lavoro, RSPP, ASPP, consulenti, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori, tecnici della prevenzione e organi di vigilanza.

Sono approfondite le interazioni tra il Regolamento REACH, il Regolamento CLP e l’applicazione del Titolo IX, Capi I e II, del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla gestione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione nei luoghi di lavoro.

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Download Gratuito Libro degli atti del Convegno REACH-OSH_2026

Sintesi redazionale del libro

Guida tecnica INAIL sulle polveri pericolose (2026)

La Guida tecnica “Polveri pericolose” INAIL 2026 fornisce un quadro organico delle strategie e delle misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri nei luoghi di lavoro, con indicazioni utili per datori di lavoro, RSPP, consulenti, tecnici della prevenzione e imprese.

La guida chiarisce come valutare, contenere e rimuovere le polveri pericolose nei luoghi di lavoro: dai settori più esposti alla scelta degli aspiratori L, M, H, fino a DPI, manutenzione e incentivi.

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Download Gratuito Guida tecnica INAIL sulle polveri pericolose (2026)

Approfondimento BibLus sulla valutazione del rischio cancerogeno delle polveri di legno (2026)

Uno degli ambiti in cui il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato è quello in cui si utilizzano polveri di legno.

Diverse ricerche sulla polvere di legno fanno una distinzione tra polvere di legno tenero e polvere di legno duro, attribuendo a quest’ultimo un’alta probabilità di causare forme tumorali.  Le polveri di legno duro sono state da tempo inserite nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo.

Leggi l’approfondimento “Valutazione rischio cancerogeno polveri di legno”

Fact sheet INAIL sui valori limite e di riferimento delle sostanze pericolose (2025)

In un fact sheet pubblicato a luglio 2025, l’INAIL offre a datori di lavoro e responsabili della sicurezza informazioni di base sul significato dei valori limite e di riferimento e sull’approccio metodologico da seguire nella scelta di tali valori per il confronto dei risultati delle misurazioni nel caso di agenti chimici pericolosi e di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Nella valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose il risultato della misurazione viene spesso confrontato con valori di concentrazione differenti nel nome, significato, sistema di derivazione. La misurazione dell’esposizione nell’ambiente di lavoro è elemento centrale del processo di valutazione dell’esposizione.

Fondamentale diventa pertanto la corretta scelta e utilizzo dei valori limite e dei valori di riferimento. I valori limite di esposizione, utilizzati per valutare l’esposizione a sostanze pericolose nei luoghi di lavoro, sono fondamentali per interpretare i risultati delle misurazioni. I valori di riferimento per la popolazione generale aiutano a distinguere il contributo dell’ambiente di lavoro all’esposizione.

Per gli agenti CMR, in particolare, la preliminare declinazione di lavoratore “professionalmente esposto” è fondamentale per l’appropriata gestione del rischio che contempla, tra le altre azioni, il controllo del grado di esposizione residuale da riportare nel Registro di esposizione ad agenti CMR nel caso di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Nel documento sono illustrati i principali valori proposti per la valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose, l’iter di identificazione dei lavoratori «professionalmente esposti» ad agenti CMR e la concentrazione di esposizione residuale per tali lavoratori.

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Download Gratuito Fact sheet INAIL sui valori limite e di riferimento delle sostanze pericolose

Il modello MoVaRisCh 2026

È stato aggiornato nel 2026 e reso disponibile sul portale dell’AUSL di Modena il modello MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro.

Elaborato nell’ambito dei gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per l’applicazione del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008, MoVaRisCh 2026 propone una modalità di analisi destinata in particolare alle piccole imprese artigiane, industriali, commerciali e dei servizi.

Il modello individua un percorso semplificato che, nei casi compatibili con il suo campo di applicazione, può supportare la classificazione del rischio per la salute come irrilevante o non irrilevante. Non costituisce un’alternativa automatica alle misurazioni quando queste siano necessarie ai sensi dell’art. 225 o per dimostrare il rispetto dei valori limite.

MoVaRisCh 2026 consente, nell’ambito della valutazione preliminare per la salute, di stimare un indice di rischio (R) attraverso un algoritmo che combina la pericolosità intrinseca della sostanza o miscela (P) e il livello di esposizione (E), senza sostituire gli approfondimenti qualitativi o quantitativi richiesti dal caso concreto.

In questo modo MoVaRisCh 2026 consente di confrontare agenti chimici a pari funzione d’uso ma con diversa pericolosità, aiutando le aziende ad adottare soluzioni alternative, più sicure e conformi alla normativa.

Il MoVaRisCh 2026 dichiara l’aggiornamento ai seguenti riferimenti:

  • D.Lgs. 135/2024 (modifica del Titolo IX Capi I e II del D.Lgs.81/08);
  • Regolamento (UE) 2020/878 (SDS);
  • Regolamento Delegato (UE) 2021/979 (biossido titanio);
  • Regolamento delegato (UE) 2023/707, che ha introdotto nel CLP nuove classi di pericolo per interferenti endocrini, PBT/vPvB e PMT/vPvM.
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Download Gratuito MoVaRisch 2026 - Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Guida INAIL sul primo soccorso in caso di infortuni con agenti chimici (2024)

Il manuale Inail sulle azioni di primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici (pubblicato a fine 2024) è un prezioso vademecum di facile consultazione, dal taglio sia operativo che divulgativo, realizzato in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona per i datori di lavoro, gli  addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici; consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche.

L’affiancamento delle nozioni riportate nella guida a quanto rilevabile nelle schede dati di sicurezza dei singoli prodotti potrà supportare i soccorritori nelle loro azioni di intervento.

Normalmente, infatti, un primo intervento su un lavoratore infortunato a causa di sostanze chimiche richiede la consultazione della scheda di dati di sicurezza (SDS) specifica del prodotto, in particolare della sezione 4, in attesa dell’arrivo del personale sanitario opportunamente allertato.

Oltre alle indicazioni generali di primo soccorso in caso di incidenti con agenti chimici, nel documento sono riportate istruzioni specifiche per gli interventi in caso di contatto con agenti corrosivi, idrocarburi, gas irritanti, asfissianti, pesticidi, gas utilizzati nell’industria dei semiconduttori e metalli pesanti.

La guida è qui disponibile per il download gratuito.

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Download Gratuito Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici

Fact sheet INAIL sulle sostanze chimiche sensibilizzanti (2024)

Un fact sheet dell’INAIL pubblicato a luglio 2024 sugli agenti chimici sensibilizzanti fornisce utili indicazioni sulle restrizioni d’uso previste dalle norme dell’Unione europea e sul loro impatto nella gestione dei rischi da esposizione ad agenti chimici negli ambienti di lavoro.

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Download Gratuito Fact sheet INAIL sulle sostanze chimiche sensibilizzanti

Guida SUVA ai dispositivi antipolvere di protezione individuale (2011)

La Suva, assicurazione svizzera contro gli infortuni, ha pubblicato un manuale destinato ai datori di lavoro e ai lavoratori esposti, soprattutto nel settore edilizio, con indicazioni sulla scelta e sull’uso dei respiratori antipolvere. Il documento propone informazioni circa:

  • quando risultano necessari i respiratori;
  • tipologie di respiratori e relative marcature;
  • classi dei filtri e applicazioni;
  • consigli per un uso corretto;
  • manutenzione dei dispositivi;
  • norme di riferimento.

Clicca qui per scaricare il manualetto sui respiratori antipolvere

Rischio chimico: le FAQ

Chi è responsabile della valutazione del rischio chimico?

Il datore di lavoro è responsabile della valutazione di tutti i rischi e della redazione del DVR. Può avvalersi di RSPP, medico competente, consulenti e laboratori, ma non trasferisce la responsabilità dell’obbligo valutativo.

La scheda dati di sicurezza è sufficiente?

No. La SDS descrive pericoli e condizioni generali d’uso, ma la valutazione deve considerare quantità, mansioni, durata, frequenza, impianti, procedure ed esposizione reale.

MoVaRisCh è obbligatorio?

No. MoVaRisCh è un metodo di valutazione preliminare, non l’unico sistema ammesso dalla normativa. Il metodo scelto deve essere adeguato al processo, documentato e coerente con i dati disponibili.

Quando sono necessarie le misurazioni?

Le misurazioni sono necessarie quando non è possibile dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione oppure quando servono per verificare il rispetto dei valori limite, salvo che si possa dimostrare chiaramente con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione. La strategia per l’esposizione inalatoria è trattata dalla UNI EN 689:2019.

La valutazione deve considerare il contatto cutaneo?

Sì. La sola esposizione inalatoria non descrive correttamente sostanze che possono attraversare la pelle o provocare effetti locali e sensibilizzazione.

Un rischio basso elimina tutti gli obblighi?

No. Restano applicabili le misure generali di prevenzione, informazione e gestione sicura. Inoltre, per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici valgono obblighi specifici.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione?

Non esiste un intervallo unico valido per ogni impresa. Va aggiornata quando cambiano prodotti, processi, esposizioni, misure, valori limite o conoscenze tecnico-scientifiche.

Quali sezioni della SDS sono più importanti?

Le sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 sono normalmente centrali; la rilevanza effettiva dipende dalla sostanza e dal processo.

DVR, DUVRI E PEE

Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

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Fonte: INAIL


Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-rischio-chimico/
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