• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » La valutazione del rischio cancerogeno per i lavoratori esposti alle polveri di legno

La valutazione del rischio cancerogeno per i lavoratori esposti alle polveri di legno

Valutazione rischio cancerogeno polveri di legno: cos'è, come farla, quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare e i nuovi valori limite di esposizione

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 31 Ottobre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Rischio cancro polveri di legno

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono presenti in molti ambiti lavorativi. Uno degli ambiti in cui il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato è quello in cui si utilizzano polveri di legno. Diverse ricerche sulla polvere di legno fanno una distinzione tra polvere di legno tenero e polvere di legno duro, attribuendo a quest’ultimo un’alta probabilità di causare forme tumorali. Infatti, le polveri di legno duro sono state da tempo inserite nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo.

In tutte le mansioni in cui vi è esposizione alle polveri di legno, il datore di lavoro ha l’obbligo di ridurre al minimo il livello di esposizione attraverso una valutazione preliminare e gli interventi correttivi attraverso misure di prevenzione (contenimento della quantità di polvere in ambiente lavorativo) e di protezione (mezzi per limitare il contatto dei lavoratori con la polvere).

I risultati delle analisi e delle eventuali misure correttive vanno riportate all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve essere redatto datore di lavoro. Per eseguire una corretta valutazione dei rischi ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR  in grado di guidarti passo passo nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e nell’elaborazione del DVR.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 44/2020 viene ampliato l’elenco delle sostanze classificate cancerogene e introdotti nuovi valori limite di esposizione. In particolare, per quanto riguarda l’esposizione alle polveri di legno duro, il valore di 5 mg/m3  è stato ridotto a 3 mg/m3 e da gennaio 2023 è stato ulteriormente ridotto a 2 mg/m3.

Indice

  • Cosa sono le polveri di legno?
  • Quali polveri di legno sono cancerogene?
  • Mansioni che espongono i lavoratori a polveri di legno
  • Quali sono gli effetti sulla salute?
  • Esposizione lavorativa a polveri di legno: aspetti normativi e valori limite
  • Come valutare il rischio cancerogeno?
  • Gli obblighi del datore di lavoro nella valutazione rischio cancerogeno polveri di legno
  • Misure di prevenzione
  • Monografia INAIL sui tumori da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro

Cosa sono le polveri di legno?

Le polveri di legno sono sospensioni di particelle disperse nell’aria che vengono prodotte durante la lavorazione del legno. La produzione di queste particelle varia a seconda della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate.

Il legno è un materiale complesso e relativamente eterogeneo con una quota di componenti comuni a tutte le essenze (ossia la varietà di legno disponibile ad essere lavorato) ed una quota, invece, di componenti particolari specifici per ciascuna classe di esse.

É importante, prima di entrare nello specifico, comprendere la differenza tra il legno e la polvere di legno. La differenza è legata principalmente al fatto che il legno è un materiale naturale dalle numerose proprietà ed utilizzi, mentre la polvere di legno si riferisce allo scarto e al residuo che si ottiene dopo aver lavorato il materiale legnoso.

Le polveri di legno non sono pericolose in quanto fatte di legno, ma perché sottili ed inalabili. Dunque, solo le lavorazioni che comportano l’esposizione alle polveri possono far insorgere un eventuale forma tumorale.

Quali polveri di legno sono cancerogene?

I legni vengono suddivisi in duri (castagno, quercia, ciliegio, ecc.) e teneri (abete, cipresso, ecc). Questa distinzione non tiene necessariamente conto delle caratteristiche fisiche di resistenza del legno, per cui legni relativamente teneri per la lavorabilità sono compresi nel gruppo dei legni duri. Diversi studi dimostrano che le polveri di legno duro possono dar luogo a polveri cancerogene, la cui inalazione costituisce un rischio per l’uomo.

Come sono classificate le polveri di legno duro? L’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) classifica la polvere di legno come cancerogena e la riporta nel GRUPPO 1, gruppo che contiene le sostanze con sufficienti evidenze di cancerogenicità per l’uomo.

Mansioni che espongono i lavoratori a polveri di legno

I lavoratori possono inalare polveri di legno ogni volta che il legno viene:

  • segato;
  • perforato;
  • tagliato;
  • piallato;
  • levigato;
  • carteggiato.

Inoltre, i lavoratori possono essere esposti a polveri di legno anche nei luoghi dove esse vengono raccolte e cioè durante le operazioni di pulizia e manutenzione dei macchinari, durante la loro sostituzione o durante lo svuotamento dei contenitori e dei depositi della polvere.

La polvere, in genere, tende a depositarsi su tutte le superfici dei locali, specialmente in quelle zone meno frequentate, transitate e pulite. È qui che si sollevano grandi quantità di polvere per cui i lavoratori possono esservi esposti in maniera rilevante, anche se la loro presenza è occasionale e per un tempo breve.

Quali sono gli effetti sulla salute?

La polvere di legno è stata classificata come cancerogena dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). I potenziali effetti dannosi sulla salute sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione delle particelle nelle vie aeree secondo diversi meccanismi fisiopatogenetici che spesso agiscono in associazione (meccanismi fisici, tossici e allergici). Principalmente sono coinvolte le cavità nasali, i seni paranasali e il nasofaringe.

L’esposizione alle polveri di legno non provoca soltanto neoplasia dei seni paranasali, ma è responsabile anche di altre patologie non tumorali come:

  • alveolite allergica;
  • dermatite, orticaria da contatto, congiuntivite;
  • asma bronchiale di tipo allergico;
  • bronchite cronica;
  • irritazione oculare e nasale;
  • ecc.

DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL

Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

PROVA GRATIS CERTUS-LDL

Esposizione lavorativa a polveri di legno: aspetti normativi e valori limite

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ha disciplinato per la prima volta la materia della protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La norma fissava le prescrizioni minime particolari per questa tipologia di rischi dettando le misure per prevenirli ivi compresi i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

Ai sensi della direttiva furono definiti agenti cancerogeni alcune sostanze, preparati o procedimenti elencati in un apposito allegato (Allegato I): tra gli altri comparvero i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro.

Per l’elenco dei tipi di legno duro, la stessa direttiva rimandava esplicitamente al volume 62 delle monografie IARC (1995). Un altro allegato (Allegato III) riportava per le polveri di legno un VLEP, misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 5 mg/m3 (valore già indicato nella Direttiva Europea 1999/38) .

Il VLEP riguardava la frazione inalabile del particolato aerodisperso con la precisazione che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

In anni più recenti, la direttiva UE 2017/2398, emendamento della direttiva madre 2004/37/CE, riconoscendo un’esposizione ampiamente diffusa tra i lavoratori nell’UE, ha fissato un VLEP (8h) di 2 mg/m3 per la frazione inalabile delle polveri stabilendo di applicare la misura transitoria del limite di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

La nostra Legislazione ha recepito la Direttiva (UE) 2017/2398 attraverso il D.Lgs. 44/2020 che, tra i vari aspetti, amplia l’elenco delle sostanze classificate cancerogene ed introduce, appunto, i nuovi valori limite di esposizione professionale. Per quanto riguarda l’esposizione alle polveri di legno duro, il valore di 5 mg/m3 è stato ridotto a 3 mg/m3 e, da gennaio 2023, il nuovo limite è di 2 mg/m3.

Questi nuovi valori continuano a riferirsi alle polveri di legno duro, fermo restando che nel caso in cui le polveri di legno duro siano mischiate con altre tipologie di legni, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti.

Attualmente, ai sensi del Titolo IX del d.lgs. 81/08, il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro è stato inserito nell’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) tra gli agenti cancerogeni di cui all’art. 234, comma 1 a) punto 2.

Lo stesso decreto impone la valutazione dell’esposizione professionale a polveri di legno e il mantenimento e controllo, tramite monitoraggio ambientale, del rispetto del VLEP di 2 mg/m3, ricompreso nell’elenco di cui all’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale).

Come valutare il rischio cancerogeno?

La valutazione del rischio cancerogeno prende in considerazione i seguenti aspetti:

  • le caratteristiche delle lavorazioni che generano agenti cancerogeni;
  • la durata e la loro frequenza;
  • i quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati;
  • la concentrazione dell’agente cancerogeno;
  • le possibili vie di assorbimento (anche quella cutanea);
  • il numero dei lavoratori potenzialmente esposti;
  • le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati (DPI).

Il titolo IX del D.Lgs. 81/08 (Capo I) specifica che la valutazione del rischio cancerogeno deve essere effettuata prima dell’inizio di attività e ogni qualvolta ci siano modifiche significative nel ciclo produttivo con cadenza triennale.

 

Gli obblighi del datore di lavoro nella valutazione rischio cancerogeno polveri di legno

Il D.Lgs. 81/08 (titolo IX) prevede a carico del datore di lavoro e delle varie figure coinvolte nel sistema di sicurezza e protezione aziendale (rspp, medico competente, rls) particolari obblighi e compiti volti alla prevenzione dei rischi per la salute, alla modifica degli adempimenti organizzativi procedurali, comportamentali e tecnici. Questi sono:

  • valutazione dei rischi;
  • attuazione delle misure tecnologicamente attuali per contenere la quantità di polvere nell’aria ambiente;
  • mantenimento e controllo tramite il monitoraggio ambientale del valore limite di esposizione che non deve essere superato;
  • istituzione e/o aggiornamento del registro di esposizione per il lavoratori esposti;
  • limitazione del numero dei lavoratori esposti a polveri di legno duro con la segregazione delle lavorazioni ove è possibile;
  • campionamento periodici;
  • formazione ed informazione degli esposti da effettuare con continuità e/o quando si verificano modifiche al ciclo produttivo;
  • raccolta, immagazzinamento delle polveri di legno duro, ai fini dello smaltimento, utilizzando contenitori ermetici etichettati;
  • fornitura di idonei DPI.

Registro di esposizione

I lavoratori esposti alle polveri di legno devono essere iscritti al cosiddetto registro di esposizione, redatto e aggiornato dal datore di lavoro che ha il compito di averne cura insieme al medico competente. Il registro di esposizione deve riportare:

  • l’attività svolta;
  • i dati relativi all’agente cancerogeno utilizzato (in questo caso la polvere di legno);
  • il livello dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.

Il datore di lavoro invia periodicamente una copia di questo registro all’INAIL e all’organo di vigilanza competente per territorio; inoltre, comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta sia necessario, le variazioni attuate.

DPI adeguati

In tutte le mansioni in cui vi è l’esposizione del lavoratore alle polveri di legno, il datore di lavoro deve fare in modo di portare al minimo il rischio, assicurando che siano messi a disposizione adeguati impianti di aspirazione delle macchine e dispositivi di protezione individuali (DPI). Quando i rischi connessi con l’esposizione per via inalatoria a polveri di legno non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione da mezzi di protezione collettiva, da misure di tipo organizzativo e procedurale, è necessario impiegare idonei DPI delle vie respiratorie (respiratori).

I respiratori più communente utilizzati sono quelli a filtro antipolvere, in assenza di specifiche esigenze (come ad esempio insufficienza di ossigeno o presenza di concentrazioni ambientali estremamente elevate) che possono essere di vario tipo e offrire livelli di protezione diversi. La scelta del respiratore, adeguato al livello di rischio, deve essere effettuata considerando il livello di protezione necessario che dipende dalla concentrazione della polvere di legno aero dispersa.

Qualora non fosse possibile determinare la concentrazione della polvere aero dispersa, il livello di protezione minimo da utilizzare corrisponde a quello offerto da una semi maschera con filtri di classe P2 o FFP2 che devono aderire perfettamente al viso. L’impiego di questi dispositivi richiede obbligatoriamente anche l’addestramento, oltre all’informazione e alla formazione.

Misure di prevenzione

Nel caso della lavorazione del legno, non essendo possibile la sostituzione della sostanza cancerogena con altre sostanze che non lo sono (art. 235 D.Lgs. 81/08, titolo IX), la produzione di polveri dovrà essere mantenuta al livello più basso tecnicamente possibile e comunque sempre inferiore ai 2 mg/m³.

I principali interventi di prevenzione da attuare sono:

  • separazione delle lavorazioni: separare in locali diversi le operazioni che producono polveri di legno da quelle che non ne producono, allo scopo di limitare il numero di persone esposte;
  • scelta delle macchine: acquistare macchine che siano provviste di dispositivi di aspirazione localizzata sui punti dove si genera la polvere;
  • ventilazione per aspirazione localizzata: i dispositivi di aspirazione localizzata devono essere collegati ad una canalizzazione che espelle l’aria inquinata all’esterno;
  • utilizzo di sistemi di aspirazione senza riciclo dell’aria;
  • pulizia del locale e delle macchine da eseguire giornalmente;
  • formazione ed informazione sui rischi di esposizione a polveri di legno;
  • organizzazione del lavoro con procedure necessarie per controllare la dispersione di polveri.

È fondamentale per il datore di lavoro eseguire una corretta valutazione dei rischi che tenga conto di tutto il processo produttivo e di tutti quei prodotti o sostanze che i lavoratori utilizzano per valutare eventuali malattie professionali. Per questa ragione, ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in cui puoi trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro.

Monografia INAIL sui tumori da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro

Una monografia dell’INAL pubblicata ad ottobre 2025 analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali e tumori del rinofaringe.

Icona

Download Gratuito Monografia INAIL sui tumori da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro

DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL

Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

PROVA GRATIS CERTUS-LDL
logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-rischio-cancerogeno-polveri-di-legno/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

coordinatore della sicurezza per la progettazione

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa

Decreto Ambiente-bis 2026: le misure per scavi, deposito temporaneo e autorizzazioni ambientali

Rischio videoterminale

Rischio da videoterminale: normativa e obblighi

Decreto PA 2026: cosa cambia per edilizia, opere pubbliche, imprese e professionisti tecnici

responsabilità-datore-di-lavoro

Responsabilità e obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy