La valutazione del rischio dei campi elettromagnetici
Rischio CEM: quadro normativo, obblighi del datore di lavoro, effetti, fattori, metodi e criteri di valutazione, misure di prevenzione
Come si effettua la valutazione del rischio campi elettromagnetici? Quali sono i rischi per i lavoratori? Cosa deve fare il datore di lavoro?
I campi elettrici sono generati da differenze di potenziale elettrico o tensioni. I campi magnetici si creano quando c’è circolazione di corrente elettrica. I campi elettromagnetici sono presenti ovunque, ma sono invisibili all’occhio umano.
I lavoratori (chi più chi meno a seconda della mansione svolta) sono esposti tutti i giorni a possibili rischi per la loro salute. Produrre il documento di valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08.
Per esser certi di produrre una documentazione corretta, sia dal punto di vista contenutistico che legislativo, ti consiglio di affidarti ad un software per la valutazione dei rischi. Grazie alla procedura guidata ottieni in pochi semplici passaggi la tua valutazione dei rischi, inclusi i livelli di esposizione e le classi di rischio (parti integranti del documento obbligatorio che ti occorre), le misure di prevenzione e le protezioni da adottare.
Indice
- Con sono i campi elettromagnetici? Quali le sorgenti?
- Rischio CEM: il quadro normativo da considerare
- Quali sono i rischi per la salute dell’uomo?
- Come si fa la valutazione del rischio CEM?
- La zonizzazione delle aree esposte
- Quali sono i fattori da considerare nella valutazione del rischio?
- Cosa dovrà valutare e fare il datore di lavoro?
- Dispositivi di protezione individuale
- Valutazione rischio campi elettromagnetici, ecco un esempio da scaricare
- Rischio campi elettromagnetici: le cose da sapere
- Valutazione rischio campi elettromagnetici: guide, contributi e approfondimenti
Con sono i campi elettromagnetici? Quali le sorgenti?
I campi elettromagnetici possono avere origine naturale, ad esempio in relazione al campo magnetico terrestre o ad eventi atmosferici, oppure artificiale, come nel caso di impianti elettrici, elettrodotti, apparecchiature industriali, sistemi di telecomunicazione, radiofrequenza e microonde.
A fini prevenzionistici è utile distinguere tra campi elettrici e magnetici statici o a bassa frequenza, tipicamente connessi a elettrodotti, impianti elettrici, elettrodomestici e computer, e campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, generati ad esempio da impianti di telecomunicazione, diffusione radiotelevisiva, radar e alcune apparecchiature industriali o sanitarie.
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Rischio CEM: il quadro normativo da considerare
La valutazione del rischio da campi elettromagnetici deve essere letta nel quadro complessivo della normativa italiana ed europea. Il Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/2008, come integrato dal D.Lgs. 159/2016 di recepimento della Direttiva 2013/35/UE, disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
A questo quadro si affiancano la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, i D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativi alla protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e, per le sorgenti non coperte dai D.P.C.M., i livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/519/CE.
In pratica, nella valutazione non basta verificare il rispetto dei valori di azione e dei valori limite di esposizione previsti per i lavoratori. Occorre prima individuare se negli ambienti di lavoro sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione generale, perché tali livelli sono rilevanti per i lavoratori non professionalmente esposti e per i soggetti particolarmente sensibili.
Lavoratori esposti per motivi professionali e popolazione generale
Un passaggio preliminare fondamentale consiste nel distinguere tra lavoratori professionalmente esposti a campi elettromagnetici e lavoratori da considerare, ai fini dell’esposizione, come popolazione generale.
La legge 36/2001 definisce esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici quella che deriva dalla specifica attività lavorativa. Sono invece da considerare esposizioni della popolazione tutte le esposizioni diverse da quelle lavorative specifiche e da quelle intenzionali per scopi diagnostici o terapeutici.
Nei luoghi di lavoro, quindi, non tutti gli addetti sono automaticamente “professionalmente esposti” a CEM: per i lavoratori non esposti per motivi professionali devono essere rispettati i limiti previsti per la popolazione generale. Questa distinzione è decisiva anche per gestire correttamente l’accesso alle aree in cui sono presenti sorgenti di campo.
Quali sono i rischi per la salute dell’uomo?
Per comprendere i rischi connessi ai CEM è utile distinguere tra effetti diretti natura acuta, che possono manifestarsi al superamento di determinate soglie di esposizione, effetti indiretti e possibili effetti a lungo termine.
Gli effetti diretti sono dovuti all’interazione del campo elettromagnetico con il corpo umano. A seconda della frequenza e dell’intensità del campo, possono includere effetti sensoriali, stimolazione di tessuti nervosi e muscolari, riscaldamento dei tessuti o altri effetti sulla salute.
Gli effetti indiretti, invece, possono insorgere anche a livelli di esposizione inferiori ai valori di azione fissati per prevenire gli effetti diretti. Proprio per questo devono essere considerati con particolare attenzione già nelle prime fasi della valutazione.
Gli effetti a lungo termine sono possibili conseguenze di esposizioni prolungate, anche sotto le soglie degli effetti noti; sono esclusi dalla valutazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 perché non esistono prove scientifiche certe di un rapporto causale utilizzabile per fissare limiti normativi.
Effetti diretti
Gli effetti diretti derivano dall’assorbimento di energia o dalla stimolazione indotta dai campi nel corpo umano. Nei campi magnetici statici possono comparire, ad esempio, vertigini, nausea o gusto metallico; nei campi a bassa frequenza possono manifestarsi fosfeni e alterazioni delle funzioni nervose; nei campi ad alta frequenza assumono rilevanza gli effetti termici e il riscaldamento dei tessuti.
La valutazione deve quindi considerare livello, frequenza, durata e modalità di esposizione, confrontando i dati disponibili con i valori di azione e con i valori limite di esposizione applicabili.
Effetti indiretti: il punto critico da integrare nella valutazione
La normativa mira a prevenire sia gli effetti biofisici diretti sia gli effetti indiretti. Questi ultimi possono avere gravi conseguenze per la salute e la sicurezza, soprattutto in presenza di soggetti particolarmente sensibili o di ambienti in cui esista rischio di incendio o esplosione.
Il primo effetto indiretto da considerare è il possibile malfunzionamento dei dispositivi medici impiantabili attivi, come pacemaker e defibrillatori impiantati. Poiché tali dispositivi possono svolgere funzioni vitali, anche interferenze che si verificano a livelli relativamente bassi possono determinare conseguenze gravi.
Per prevenire gli effetti indiretti occorre verificare preliminarmente il rispetto dei livelli di riferimento per la popolazione generale. Le aree in cui tali livelli sono superati devono essere segnalate, delimitate e rese non accessibili ai soggetti con controindicazioni specifiche all’esposizione.
I lavoratori particolarmente a rischio CEM
Sono lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, i portatori di dispositivi medici impiantabili passivi contenenti metallo, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo e le donne in gravidanza.
A tali categorie possono aggiungersi, in relazione al contesto, soggetti con specifiche controindicazioni segnalate dal medico competente o dal costruttore del dispositivo medico. Il rispetto dei valori di azione per i lavoratori non è di per sé sufficiente a garantire la tutela di tutti questi soggetti: per loro è essenziale la verifica dei livelli per la popolazione generale e la corretta gestione degli accessi.
Come si fa la valutazione del rischio CEM?
La valutazione del rischio CEM è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Tale processo deve essere condotto alla luce del recepimento della Direttiva Europea 2013/35/UE, che mira alla protezione dei lavoratori dagli effetti biofisici.
La procedura può essere impostata secondo una sequenza operativa:
- censimento delle sorgenti;
- individuazione delle aree in cui vengono superati i limiti di esposizione e confronto con i livelli di riferimento per la popolazione e, se necessario, con Valori di Azione e Valori Limite di Esposizione fissati dal D.Lgs. 81/08.
- individuazione dei lavoratori esposti;
- verifica della presenza di soggetti sensibili.
Il confronto con i Valori di Azione e con i Valori Limite di Esposizione fissati dal D.Lgs. 81/08 è finalizzato a prevenire l’insorgenza degli effetti diretti sui soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all’esposizione a CEM e/o altri effetti indiretti nell’ambiente di lavoro (innesco incendi/esplosioni, correnti di contatto etc.)
Gli effetti indiretti insorgono tipicamente a livelli espositivi molto inferiori ai Valori di Azione per gli effetti diretti e possono avere gravi ricadute sulla salute (cfr. soggetti particolarmente sensibili) e sulla sicurezza (cfr. proiezione di oggetti ferromagnetici nel caso di campo magnetico statico).
Il primo degli effetti indiretti da prevenire, in quanto ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati Attivi (ad esempio defibrillatori impiantati o pacemaker): poiché tali attrezzature possono avere una funzione vitale, le conseguenze delle interferenze possono essere anche gravissime o letali.
In ogni caso che la valutazione del rischio deve in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i limiti di esposizione (anche mediante la verifica del rispetto dei corrispondenti livelli di riferimento) per la popolazione generale, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l’accesso ai soggetti non professionalmente esposti, equiparabili ai soggetti della popolazione generale.
L’individuazione di tali aree può essere efficace anche ai fini della tutela di alcune categorie di soggetti particolarmente sensibili, quali le donne in gravidanza, mentre può non esserlo nel caso di altre categorie, quali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. Per questi ultimi, la valutazione del rischio richiede approfondimenti specifici da effettuare in stretta collaborazione col medico competente.
Un riferimento tecnico utile è la norma CEI EN 50499, che prevede una valutazione iniziale fondata sul censimento dei luoghi di lavoro e delle attrezzature. Le sorgenti che non sono in grado di emettere campi superiori ai livelli di riferimento per la popolazione sono considerate “conformi a priori” o “giustificabili”. Analogamente, sono conformi a priori i luoghi di lavoro nei quali i livelli di riferimento per la popolazione sono rispettati.
Quando sono presenti solo attrezzature o situazioni conformi a priori, la valutazione può concludersi con la giustificazione documentata del rischio. Se invece sono presenti apparati capaci di generare campi superiori ai livelli di riferimento per la popolazione, occorre procedere ad una valutazione ulteriore, anche con misure o calcoli specifici.
Attrezzature e situazioni generalmente giustificabili
Sono esempi di situazioni in cui, salvo condizioni particolari o attività di manutenzione, la valutazione può spesso concludersi con la giustificazione:
| Situazione / attrezzatura | Nota operativa |
| Ambienti privi di impianti elettrici, apparecchiature elettriche e magneti permanenti | Rischio CEM trascurabile in assenza di sorgenti significative. |
| Luoghi interessati da sorgenti CEM autorizzate per la popolazione | Il datore di lavoro deve acquisire o verificare la documentazione di conformità o la dichiarazione dell’ente gestore. |
| Apparecchiature a bassa potenza o marcate CE secondo standard armonizzati | Devono essere installate e utilizzate secondo le indicazioni del costruttore; la manutenzione può richiedere valutazioni specifiche. |
| Uffici, attrezzature informatiche, cellulari, cordless, basi DECT e reti WLAN per uso pubblico | Generalmente giustificabili se utilizzati nelle condizioni ordinarie previste dal costruttore. |
| Utensili elettrici manuali, caricabatterie, elettrodomestici e attrezzature professionali comuni | Fanno eccezione alcune attrezzature specifiche, come forni di cottura ad induzione o riscaldatori a microonde. |
| Reti elettriche a 50 Hz che rispettano i criteri tecnici indicati dalle linee guida | Campo elettrico e magnetico vanno considerati separatamente. |
Macchinari e impianti che richiedono una valutazione specifica
Richiedono attenzione specifica, perché possono generare esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione o ai valori di azione per i lavoratori:
- elettrolisi industriale;
- saldatura e fusione elettriche;
- riscaldamento a induzione e riscaldamento dielettrico a radiofrequenza o microonde;
- saldatura dielettrica;
- magnetizzatori e smagnetizzatori industriali, inclusi grossi cancellatori di nastri e sistemi antitaccheggio non certificati;
- specifiche lampade attivate a radiofrequenza e dispositivi a RF per plasma;
- apparecchi elettromedicali che utilizzano campi elettromagnetici o correnti, come stimolatori magnetici transcranici, magnetoterapia, tomografi RMN, diatermia ed elettrobisturi;
- apparecchi elettromedicali con sorgenti RF di potenza media emessa elevata;
- sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali;
- radar;
- trasporti azionati elettricamente, come treni e tram;
- essiccatoi e forni industriali a microonde;
- antenne delle stazioni radio base, in particolare per installazione e manutenzione;
- reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri di giustificazione.
Valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione
I valori limite di esposizione (VLE) sono i valori basati su considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sugli effetti diretti acuti ed a breve termine scientificamente accertati (effetti termici e stimolazione elettrica dei tessuti). I valori di azione riguardano, invece, dei parametri che possono essere misurati: intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, induzione magnetica, densità di potenza.
In base ai dati raccolti dopo la valutazione dei rischi, si può capire se è opportuno o meno adottare misure di prevenzione/protezione. Per la misurazione si definisce un parametro: la frequenza. La frequenza indica il numero di oscillazioni che l’onda elettromagnetica compie nell’unità di tempo. L’unità di misura della frequenza è l’hertz (1 HZ=1 oscillazione al secondo).
I campi elettromagnetici vengono suddivisi in:
- campi elettrici e magnetici statici e a bassa frequenza, 0Hz- 100 kHz (elettrodotti, elettrodomestici e computer..);
- campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, 100 kHz-300 GHz (generati da impianti di telecomunicazione e di diffusione radiotelevisiva).
In base alla tipologia di frequenza varia il rischio di esposizione.

Campi elettromagnetici: statici e a bassa frequenza, a radiofrequenza e microonde
La zonizzazione delle aree esposte
Una volta individuate le sorgenti e le aree in cui i livelli di campo possono superare i livelli di riferimento per la popolazione generale, è opportuno procedere con una zonizzazione. La zonizzazione consente di stabilire chi può accedere alle diverse aree e a quali condizioni.
| Zona | Criterio e gestione dell’accesso |
| Zona 0 | I livelli di campo rispettano i limiti per la popolazione generale oppure tutte le sorgenti sono conformi a priori. L’accesso può essere consentito a chiunque, compresi soggetti sensibili, donne in gravidanza e minori. |
| Zona 1 | I livelli possono superare i riferimenti per la popolazione generale, ma rispettano i limiti occupazionali. L’accesso va limitato agli addetti specificamente formati e idonei all’esposizione a CEM; deve essere precluso ai soggetti con controindicazioni. |
| Zona 2 | I livelli possono superare i valori limite occupazionali. L’accesso deve essere di regola interdetto, salvo attività specifiche con misure di tutela tali da prevenire il superamento dei VLE. |
Quali sono i fattori da considerare nella valutazione del rischio?
Secondo l’art. 209 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, in fase di valutazione occorre considerare almeno i seguenti elementi:
- livello, spettro di frequenza, durata e tipo di esposizione;
- valori limite di esposizione e valori di azione;
- effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- effetti indiretti, inclusa l’interferenza con dispositivi medici impiantabili o indossati;
- presenza di attrezzature alternative idonee a ridurre i livelli di esposizione;
- disponibilità di azioni volte a minimizzare i livelli di esposizione;
- informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza sanitaria;
- esposizione a sorgenti multiple;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
Cosa dovrà valutare e fare il datore di lavoro?
A valle della valutazione del rischio CEM, il datore di lavoro deve valutare:
- metodi di lavoro alternativi con esposizione più bassa ai campi elettromagnetici;
- scegliere ove possibile attrezzature con emissioni inferiori;
- adottare misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione e pianificare programmi di manutenzione adeguati.
La progettazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro, la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione, la formazione e informazione degli addetti, la segnalazione delle aree e il controllo degli accessi sono parte integrante della gestione del rischio.
In presenza di aree con superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale, il datore di lavoro deve impedire l’accesso accidentale ai soggetti sensibili e ai lavoratori non professionalmente esposti.
Dispositivi di protezione individuale
Secondo il D.Lgs. 81/2008, la protezione collettiva deve avere priorità rispetto alle misure di protezione individuale: prima di ricorrere ai DPI occorre intervenire sulla sorgente, sulla schermatura, sull’organizzazione degli spazi, sulla distanza dalla sorgente, sulla durata dell’esposizione e sulla manutenzione delle attrezzature.
Nel caso dei campi elettromagnetici, inoltre, l’efficacia dei DPI dipende in modo significativo dalla frequenza del campo e dalle condizioni operative.
I dispositivi di protezione individuale devono quindi essere considerati una misura integrativa e residuale, da adottare quando l’accesso alle aree con possibile superamento dei valori di azione non possa essere impedito fisicamente o quando specifiche lavorazioni richiedano la presenza dell’addetto in prossimità della sorgente. È il caso, ad esempio, di attività su tralicci, linee elettriche aeree di alta tensione o altre sorgenti per le quali l’esposizione non può essere eliminata con sole misure tecniche e organizzative.
In queste situazioni il datore di lavoro può dotare gli addetti di monitor portatili di campi elettromagnetici con dispositivo di allarme, in grado di segnalare tempestivamente il superamento dei valori di azione di campo elettrico e magnetico fissati dalla normativa. Il monitoraggio personale non sostituisce la valutazione del rischio, ma consente di gestire in modo più sicuro le attività non completamente segregabili e di attivare procedure di allontanamento o sospensione del lavoro quando necessario.
Qualora il superamento dei valori limite di esposizione non possa essere prevenuto con altre misure, devono essere forniti indumenti di protezione specifici per le frequenze di interesse. Per le radiofrequenze, ad esempio, i DPI possono comprendere abiti o tute schermanti, caschi di protezione, guanti e calze. In genere questi indumenti sono realizzati con tessuti sintetici ignifughi, come il Nomex, e con una componente di acciaio inossidabile; per apparati di telecomunicazione nell’intervallo 100 MHz-10 GHz possono fornire attenuazioni dell’ordine di 1/10-1/100.
La scelta dei DPI deve essere sempre coerente con i risultati della valutazione del rischio e con le informazioni fornite dal fabbricante: occorre verificarne l’idoneità rispetto alla frequenza, all’intensità del campo, alla durata dell’esposizione e alla specifica attività svolta. I DPI devono essere mantenuti in efficienza, sottoposti a controlli periodici e utilizzati secondo le istruzioni del produttore.
L’uso corretto dei DPI richiede infine formazione e addestramento: i lavoratori devono conoscere le condizioni di controindicazione individuale, le modalità di accesso alle zone regolamentate, il significato degli allarmi, le procedure di emergenza e i comportamenti da adottare in prossimità delle sorgenti, comprese eventuali limitazioni all’introduzione di oggetti metallici o apparecchiature elettriche nelle aree controllate.
Valutazione rischio campi elettromagnetici, ecco un esempio da scaricare
Ti fornisco di seguito un esempio di valutazione rischio CEM da integrare nel DVR.

Modello valutazione rischio campi elettromagnetici
Secondo l’art. 209 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare e misurare i livelli dei campi elettromagnetici. Per questo puoi utilizzare un software per la valutazione dei rischi con cui preparare le tue relazioni di valutazione. Queste ultime sono elaborate in funzione dei dati di valutazione inseriti da te e contengono informazioni utili: spiegazioni dettagliate delle metodologie, schemi riepilogativi e tabelle. Ogni relazione può essere personalizzata in base alle tue esigenze, a partire dal layout. Puoi consultare banche dati molto fornite che ti garantiscono una reperibilità dei valori di esposizione necessari per compilare il tuo documento e mettere in sicurezza i tuoi dati.
Supporto alla valutazione dell’esposizione
Il Portale Agenti Fisici, in collaborazione con IFAC, fornisce web tool di:
Rischio campi elettromagnetici: le cose da sapere
Effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria
Quali effetti sulla salute e sulla sicurezza si vogliono prevenire?
Si vogliono prevenire gli effetti biofisici diretti, termici e non termici, e gli effetti indiretti, come interferenze con dispositivi medici, correnti di contatto, proiezione di oggetti ferromagnetici, incendi, esplosioni e inneschi accidentali.
Quali sono i soggetti particolarmente sensibili o esposti a rischi particolari?
Sono considerati più sensibili i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi impiantati passivi metallici, dispositivi medici indossati sul corpo, le lavoratrici in gravidanza e, caso per caso, persone con patologie neurologiche o cardiache rilevanti.
Cosa si intende per effetti a lungo termine dei CEM e perché sono esclusi dal D.lgs. 81/08?
Gli effetti a lungo termine sono possibili conseguenze di esposizioni prolungate, anche sotto le soglie degli effetti noti; sono esclusi perché non esistono prove scientifiche certe di un rapporto causale utilizzabile per fissare limiti normativi.
Il datore di lavoro o l’RSPP possono verificare controindicazioni senza Medico Competente?
No. La valutazione di controindicazioni individuali implica dati sanitari e deve coinvolgere il Medico Competente; il datore di lavoro o l’RSPP possono solo attivare le misure organizzative e la valutazione corretta.
Quali tutele per lavoratrici in gravidanza e altri soggetti sensibili non portatori di dispositivi medici?
Per gravidanza e soggetti sensibili si raccomanda di riferirsi ai limiti per la popolazione o alle linee guida ICNIRP; se ciò non è possibile, l’idoneità e le misure di protezione vanno valutate caso per caso da Medico Competente e RSPP.
Come si valuta il rischio per portatori di protesi, dispositivi passivi, schegge o piercing metallici?
Questi lavoratori sono da considerare sensibili: il rischio riguarda soprattutto attrazione/torsione in campi magnetici statici e riscaldamento o perturbazioni nei campi variabili. In genere la conformità ai limiti per la popolazione protegge, salvo valutazione specifica.
Come si valuta il rischio per portatori di pacemaker e altri DMIA?
Si applica la metodologia EN 50527: si individuano sorgenti e attività potenzialmente interferenti, si verifica il rispetto dei livelli per la popolazione e, se necessario, si procede con valutazione individuale con Medico Competente, medico curante e produttore del dispositivo.
Come si valuta il rischio per lavoratori con dispositivi medici portati sul corpo?
Per dispositivi come pompe per infusione si considerano i requisiti di immunità elettromagnetica delle norme sui dispositivi medici; vanno seguite le indicazioni del fabbricante, tenendo conto dell’anno di produzione e dell’ambiente d’uso previsto.
Quando va attivata la sorveglianza sanitaria?
Va attivata nei casi previsti dalla normativa, su richiesta motivata del lavoratore, in presenza di effetti indesiderati o inattesi, superamento dei VLE, uso di deroghe/flessibilità e per lavoratori particolarmente sensibili, specie portatori di DMIA.
Valutazione del rischio
Quali fonti si usano per valutare il rischio?
Si considerano tutte le sorgenti presenti e si usano guide UE, norme CEI/CENELEC, banche dati INAIL-Regioni/PAF, manuali dei fabbricanti, buone prassi e dati di misura o calcolo, includendo effetti diretti, indiretti e lavoratori sensibili.
Quando la valutazione può concludersi con una “giustificazione”?
La giustificazione è possibile quando natura ed entità del rischio non richiedono approfondimenti: le esposizioni devono essere sicure per effetti diretti e indiretti, anche per soggetti sensibili, e conformi ai limiti o alle condizioni indicate dalle guide e norme applicabili.
Esistono situazioni sempre da valutare in dettaglio?
Sì. Sono da approfondire, tra le altre, elettrolisi industriale, saldature, forni e riscaldamento a induzione, riscaldamento RF/MW, diatermia, radar, tomografi RM, apparati medicali a RF, trasporti elettrici e antenne accessibili oltre le distanze di sicurezza.
Quali sono le esposizioni di carattere professionale?
Sono quelle strettamente connesse alla mansione o al luogo di lavoro necessario per svolgerla; se l’esposizione non è necessaria alla mansione, si applicano i limiti per la popolazione generale.
Come comportarsi con esposizioni non professionali a sorgenti gestite dal datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori non professionalmente esposti restino entro i limiti per la popolazione, progettando e collocando le sorgenti in aree dedicate o a distanza adeguata.
Come comportarsi con esposizioni non professionali a sorgenti non gestite dal datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve acquisire informazioni dal gestore della sorgente o dall’autorità competente per verificare il rispetto dei limiti per la popolazione nelle aree in cui operano i lavoratori.
Sono sempre necessarie misure specifiche di esposizione?
No. Si possono usare dati del fabbricante, banche dati, norme e calcoli; le misure sono necessarie quando i dati non bastano, ma possono essere inappropriate per sorgenti molto vicine o piccole, dove servono valutazioni dosimetriche o stime tecniche.
Le attrezzature certificate per compatibilità elettromagnetica sono automaticamente “giustificate”?
No. La compatibilità elettromagnetica riguarda il funzionamento delle apparecchiature e le interferenze tra dispositivi, non la protezione dell’organismo umano, salvo che la norma di prodotto lo dichiari esplicitamente.
Quali metodi numerici usare per il confronto con i VLE?
I VLE riguardano grandezze interne non misurabili direttamente, come campo elettrico interno e SAR; si usano modelli numerici avanzati, utili soprattutto per esposizioni localizzate o non uniformi, ma normalmente riservati a centri specializzati.
Gestione del rischio
Cosa si intende per personale qualificato?
È personale con competenze specifiche in valutazione CEM, documentabili tramite formazione, esperienza, curriculum, attività svolte o studi specialistici, capace di redigere una relazione tecnica adeguata.
Come deve essere strutturata la Relazione Tecnica?
Deve indicare obiettivo, luoghi, sorgenti, mansioni, dati dei fabbricanti, condizioni operative, misure o calcoli, incertezza, risultati, confronto con VA/VLE, zonizzazione, misure di prevenzione/protezione e programma di azione.
Quando è necessaria informazione/formazione specifica?
È necessaria per lavoratori potenzialmente esposti oltre i livelli per la popolazione e, comunque, quando le attrezzature possono interferire con dispositivi medici impiantati; riguarda anche RLS e gruppi sensibili.
Quali contenuti deve avere informazione/formazione?
Deve spiegare effetti indiretti, sintomi transitori, rischi per soggetti sensibili, procedure di accesso e lavoro, aree regolamentate, soggetti esclusi, responsabili, emergenze e obbligo di segnalare cambiamenti come gravidanza, pacemaker o protesi.
Quali tutele attuare se i VA per lavoratori sono rispettati?
Anche se i VA sono rispettati, vanno individuate e segnalate le aree in cui si superano i livelli per la popolazione, per proteggere lavoratori sensibili e prevenire effetti indiretti; devono essere previste procedure e formazione.
Come comportarsi all’esito della valutazione?
Se emergono superamenti dei VA o non si può escludere il superamento dei VLE, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative: scelta di attrezzature meno emissive, schermature, manutenzione, DPI, procedure di accesso e gestione delle correnti di contatto.
Come e quando fare la zonizzazione con segnaletica?
La zonizzazione distingue aree conformi ai livelli per la popolazione, aree accessibili solo a personale formato/idoneo e aree interdette o soggette a deroga; la segnaletica è necessaria per aree oltre i VA inferiori e consigliata anche oltre i livelli per la popolazione.
Esistono DPI per i CEM?
Sì, ma la protezione collettiva resta prioritaria. I DPI possono riguardare isolamento da correnti di contatto, calzature o guanti antistatici/isolanti, protezioni oculari o tute per alta frequenza; l’efficacia dipende molto da frequenza e scenario.
Vigilanza
Quando va comunicato all’organo di vigilanza il superamento di VA inferiori o VLE sensoriali?
La comunicazione è richiesta per superamenti previsti e programmabili consentiti dall’art. 208, non per superamenti accidentali; devono essere giustificati dal processo produttivo, documentati e accompagnati dalla dimostrazione del rispetto dei VLE sanitari.
Quali informazioni devono fornire i fabbricanti?
I fabbricanti devono fornire informazioni su emissioni CEM, rischi residui, misure di protezione, limiti d’uso, categorie di emissione e procedure sicure, secondo direttive e norme applicabili, comprese direttiva macchine, dispositivi medici, bassa tensione e norme di prodotto.
Come gestire i CEM in cantieri, POS, PSC e DUVRI?
Nei lavori in appalto o interferenti il rischio CEM va coordinato tramite DUVRI, PSC e POS; il committente deve fornire informazioni su sorgenti, aree con superamenti, misure di prevenzione e possibili rischi per portatori di dispositivi medici.
Quali informazioni chiedere in fase di acquisto di macchinari che emettono CEM?
Il datore di lavoro deve richiedere dati su emissioni, distanze di sicurezza, limitazioni per soggetti sensibili, procedure d’uso, misure di protezione, livelli per lavoratori e popolazione, eventuali mappe/zone di emissione e indicazioni per installazione e manutenzione sicure.
Valutazione rischio campi elettromagnetici: guide, contributi e approfondimenti
Fact sheet INAIL sulla sorveglianza sanitaria nell’utilizzo della risonanza magnetica (2026)
La fact sheet Inail Dimeila pubblicata a giugno 2026 è dedicata all’utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e nella ricerca clinica e alla tutela dei lavoratori, con particolare attenzione all’applicazione della sorveglianza sanitaria.
Il documento affronta un tema pratico e sempre più frequente nelle strutture sanitarie: chi deve garantire la sorveglianza sanitaria quando il professionista non è formalmente dipendente, ma opera con le apparecchiature della struttura, nei suoi locali e su pazienti assegnati dalla struttura stessa?
Linee guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici (2021)
Nel documento sono affrontati i seguenti argomenti:
- aspetti fisici e le principali situazioni lavorative in cui si verifica l’esposizione occupazionale a CEM,
- effetti dei CEM, rischi per la salute e riferimenti protezionistici
- Aspetti normativi per la prevenzione del rischio occupazionale da CEM
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori con rischio occupazionale da CEM
- Raccomandazioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con possibile esposizione a CEM
Fonte: Associazione Italiana Radioprotezione Medica
Indicazioni operative INAIL per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (2019)
Il documento ha l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una adeguata e corretta applicazione delle norme di riferimento.
Al fine di agevolare la consultazione del documento le indicazioni sono state raccolte in cinque differenti sezioni:
- effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria
- metodiche e strumentazione per la misura dei CEM
- valutazione del rischio
- gestione del rischio
- vigilanza
Fonte: INAIL

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-rischio-campi-elettromagnetici/


