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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Valutazione del rischio biologico: le misure di prevenzione e protezione

Valutazione del rischio biologico: le misure di prevenzione e protezione

Rischi derivanti dall'esposizione ad agenti o a sostanze biologiche nei luoghi di lavoro: le norme di riferimento e le misure di prevenzione e protezione da adottare

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 6 Maggio 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
valutazione rischio biologico

Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottostimato in molti luoghi di lavoro, tranne poche eccezioni legate ad alcune attività lavorative come gli ambienti sanitari. In linea di principio nessun ambiente di lavoro può considerarsi esente dalla presenza di agenti biologici data la loro ubiquità in acqua, polveri, rifiuti, alimenti, aria e nello stesso essere umano.

Il titolo X del D.Lgs. 81/2008, dall’art. 266 al 286, descrive la valutazione del rischio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli obblighi del datore di lavoro.

La valutazione dei rischi è il principio fondamentale su cui si basa la buona gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella valutazione del rischio biologico, il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione agli agenti biologici, deliberatamente o occasionalmente, presenti nell’ambiente di lavoro.

Ti ricordo che la valutazione è uno gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale deve effettuare una corretta valutazione dei rischi in funzione del processo produttivo e delle sostanze utilizzate. Per questa ragione ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in cui puoi trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro.

Indice

  • Cos’è il rischio biologico?
  • Rischio biologico: norme di riferimento
  • Classificazioni degli agenti biologici
  • Comunicazione e autorizzazione
  • Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
  • Valutazione del rischio biologico
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali
  • Sorveglianza sanitaria
  • Registro degli esposti
  • Documento di valutazione del rischio biologico, esempio da scaricare
  • Sanzioni in caso di mancata valutazione del rischio biologico
  • Nuovi limiti di esposizione al piombo: contributi e approfondimenti

Cos’è il rischio biologico?

Il rischio biologico è un tipo di rischio che deriva dall’esposizione ad agenti o a sostanze biologiche potenzialmente pericolose e dannose per la salute dei lavoratori che vengono in contatto con tali sostanze.

Gli agenti biologici sono organismi viventi di natura diversa che, in svariate condizioni e modalità, possono arrecare danni alla salute dell’uomo anche negli ambienti di lavoro. Infatti, in base al tipo di attività e di esposizione, del processo lavorativo, delle materie utilizzate e delle condizioni igieniche, gli agenti biologici possono causare infezioni, intossicazioni e, addirittura, in alcuni casi neoplasie.

Come definito dall’art.267, titolo X, D.Lgs. 81/2008, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Rischio biologico: norme di riferimento

Il riferimento centrale è il Titolo X del d.lgs. 81/2008, che disciplina l’esposizione ad agenti biologici dagli articoli 266 a 286, come integrato e corretto dal d.lgs. 106/2009. Da segnalare anche il recepimento, nel 2021, della direttiva 2019/1833, che ha modificato gli allegati della direttiva 2000/54/CE.

L’art. 266 definisce il campo di applicazione, comprendendo sia le attività con uso deliberato di microrganismi sia quelle con esposizione potenziale. L’allegato XLIV riporta esempi di attività con rischio potenziale, come quelle a contatto con animali o prodotti di origine animale e alcune attività di laboratorio clinico, veterinario e diagnostico.

L’art. 271 impone la valutazione del rischio, considerando fasi lavorative, numero di lavoratori esposti, metodi e procedure adottate, misure preventive e protettive, caratteristiche degli agenti biologici, malattie contraibili, effetti allergici e tossici, condizioni del lavoratore e possibili sinergie tra agenti.

Gli articoli successivi precisano le misure da adottare: l’art. 272 riguarda misure tecniche, organizzative e procedurali; l’art. 273 disciplina le misure igieniche, compresi DPI, indumenti protettivi, servizi sanitari, divieti di cibo, bevande e fumo nelle aree a rischio; l’art. 277 definisce le misure di emergenza in caso di dispersione di agenti dei gruppi 2, 3 e 4, con evacuazione della zona, accesso limitato agli addetti e obbligo di informazione all’organo di vigilanza, ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza.

Classificazioni degli agenti biologici

L’art. 268 fornisce una classificazione degli agenti biologici, ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • il gruppo 1 riporta gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • il gruppo 2 comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • il gruppo 3 riporta agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • il gruppo 4 classifica gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia.

Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno dei gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità (comma 2 art. 268 D.Lgs. 81/08).

Gli agenti biologici sono classificati nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008;  a seguito del recepimento, nel 2021, della direttiva 2019/1833, che ha modificato gli allegati della direttiva 2000/54/CE. A seguito dell’aggiornamento, essi sono passati da 375 a 509, comprendendo 197 batteri, 174 virus, 91 parassiti, 41 funghi e 6 agenti di malattie prioniche.

Schede informative Batteri (Inail 2025)

Nel volume “Schede informative Batteri – Supporto per la realizzazione del Manuale informativo: Rischio biologico in scenari di intervento ordinari e di emergenza” vengono presi in considerazione tutti i 197 batteri elencati nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, e fornite alcune indicazioni generali sia sulle caratteristiche proprie dei singoli batteri che sugli effetti indotti nell’uomo.

Il volume rappresenta la base per la realizzazione del Manuale informativo Rischio biologico in scenari di intervento ordinari e di emergenza nel quale i microrganismi saranno contestualizzati negli scenari che vedono il coinvolgimento di tali operatori.

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Download Gratuito Scheda informativa INAIL su batteri e rischio biologico (2025)

 

Classificazione degli agenti biologici

Classificazione degli agenti biologici

Comunicazione e autorizzazione

Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:

  • il nome, l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
  • il documento di cui all’art. 271, comma 5 (valutazione del rischio).

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

  • informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;
  • elenco degli agenti che si intende utilizzare.

L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità; essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Il Capo II del titolo X del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro. Essi sono:

  • valutazione del rischio biologico (art. 271);
  • misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272);
  • misure igieniche (art. 273);
  • misure di emergenza (art. 277);
  • informazione e  formazione specifica per i lavoratori (art. 278).

Inoltre, lo stesso D.Lgs. 81/2008 definisce anche gli obblighi del datore di lavoro per alcuni specifici ambiti occupazionali dove è necessario intervenire con misure speciali. Si tratta di:

  • strutture sanitarie e veterinarie (art. 274);
  • laboratori e stabulari (art. 275);
  • processi industriali (art. 276).

Valutazione del rischio biologico

Nella valutazione del rischio, il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative (art. 271).

In particolare, deve considerare:

  • la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
  • l’informazione sulle malattie che possono essere contratte a causa di questi agenti biologici;
  • i potenziali effetti allergici e tossici;
  • la conoscenza di una patologia da cui è affetto un lavoratore da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  • eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • il sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

In modo analogo, il documento di valutazione del rischio deve essere integrato con:

  • le fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • il numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • le generalità dell’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
  • i metodi e le procedure lavorative adottate;
  • il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogni qualvolta si verificano cambiamenti al processo lavorativo che comportano alterazione dei livelli di rischio biologico e contestualmente il DVR dove essere aggiornato.

Fact sheet INAIL “Le attività di restauro dei beni culturali: pericoli e misure di tutela dei lavoratori” (2025)

Il factsheet pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche (DIT) dell’INAIL, intitolato “Le attività di restauro dei beni culturali: pericoli e misure di tutela dei lavoratori”, fa il punto sulla situazione, evidenziando come l’evoluzione delle tecniche di restauro stia aprendo nuove strade anche per la mitigazione dei rischi.

Il documento INAIL pone l’accento su una dualità interessante del rischio biologico in questo settore.

  • il rischio “passivo” (biodeterioramento): i restauratori intervengono su opere (legno, carta, tessuti, pietra) che sono substrati ideali per batteri e microfunghi (es. Aspergillus, Penicillium). La rimozione di biofilm e muffe espone l’operatore a bioaerosol potenzialmente allergenici o tossici.
  • il rischio “attivo” (biorestauro): è la nuova frontiera. Si utilizzano microrganismi selezionati (es. Pseudomonas stutzeri per la pulitura, Bacillus spp. per il consolidamento) per trattare l’opera. Sebbene questi “biorestauratori” siano generalmente non patogeni per l’uomo, la loro manipolazione in concentrazioni elevate richiede comunque misure di contenimento (guanti, mascherine, igiene rigorosa) per prevenire sensibilizzazioni o infezioni opportunistiche.
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Download Gratuito Fact sheet INAIL "Le attività di restauro dei beni culturali: pericoli e misure di tutela dei lavoratori" (2025)

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Misure tecniche, organizzative e procedurali

L’art. 272 indica le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve attuare per evitare ogni esposizione degli agenti biologici.

Nello specifico, il datore di lavoro deve:

  • evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi (se il tipo di attività lavorativa lo consente);
  • limitare al minimo i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici;
  • progettare adeguatamente i processi lavorativi;
  • adottare misure collettive di protezione;
  • adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • usare il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
  • elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  • definire procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  • verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  • predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti mediante l’impiego di contenitori adeguati;
  • concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Misure igieniche

L’art. 273 indica che il datore di lavoro ha il compito di assicurare che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati e di dispositivi di protezione individuale.

Misure di emergenza

Se si verificano incidenti che provocano la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare la zona interessata, cui possono accedere solo gli addetti con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. Il datore di lavoro deve informare l’ASL, i lavoratori e il RLS delle cause e delle misure che intende adottare (art. 277)

Informazione e formazione

Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni riguardo a (art. 278):

  • rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  • misure igieniche da osservare;
  • funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità.

Registro degli esposti

I lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro in cui vengono riportati:

  • l’attività svolta;
  • l’agente utilizzato;
  • eventuali casi di esposizione individuali.

Il datore di lavoro istituisce e aggiorna questo registro, ne cura la tenuta tramite il RSPP mentre il medico competente e il RLS ne hanno accesso.

Documento di valutazione del rischio biologico, esempio da scaricare

Di seguito ti fornisco un esempio di valutazione rischio biologico realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.

esempio documento valutazione rischio biologico

esempio documento valutazione rischio biologico

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Download Gratuito Esempio valutazione rischio biologico

Sanzioni in caso di mancata valutazione del rischio biologico

L’art. 282 del D.Lgs. 81/2008 riporta un sistema sanzionatorio complesso e severo, non solo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, ma anche dei preposti, del medico competente, dei lavoratori e di chiunque violi le disposizioni riguardanti le misure igieniche.

In particolare, il datore di lavoro può essere punito con:

  • arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per:
    • mancata valutazione del rischio (art. 271 comma 1);
    • mancata ripetizione di valutazione del rischio in caso di modifiche dell’attività lavorativa (art. 271 comma 3);
    • mancata integrazione dei dati relativi alla valutazione del rischio (fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione, numero dei lavoratori addetti, metodi e procedure lavorative adottate, programma di emergenza) nel DVR (art. 271 comma 5);
    • mancata adozione di misure protettive e preventive in relazione ai rischi accertati (art. 271 comma 2). Per tale violazione, può essere punito anche il preposto con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro.

Per evitare evitare di incorrere in sanzioni amministrative o penali, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR in grado di guidarti passo passo nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del DVR.

Nuovi limiti di esposizione al piombo: contributi e approfondimenti

La Direttiva (UE) 2024/869 ha introdotto un giro di vite significativo sui limiti di esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendo drasticamente i valori per garantire una maggiore tutela della salute dei lavoratori.

La Direttiva 2024/869, modificando le direttive 2004/37/CE  e 98/24/CE, rivede radicalmente le norme sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro:

  • i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro
  • i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

obbligando gli Stati di adeguarsi entro il 9/4/2026.

Qui maggiori approfondimenti sulla direttiva

Per supportare datori di lavoro, medici competenti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e rappresentanti dei lavoratori, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato una Guida sul monitoraggio biologico (2025), a cui è stato aggiunto ad aprile 2026 un Allegato specifico dedicato proprio al rischio piombo.

Qui ulteriori dettagli

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Download Gratuito Guida EU-OSHA sul Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro (2025)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-rischio-biologico/
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