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Valutazione impatto ambientale VIA

Valutazione impatto ambientale VIA

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Scopri cos’è la valutazione di impatto ambientale e perché è importante. Il modello di VIA aggiornato alle normative vigenti

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura che individua, descrive ed anticipa la valutazione degli effetti che determinati progetti possono avere sull’ambiente, sulla salute e sul benessere dell’uomo. La VIA individua misure preventive volte a minimizzare o eliminare totalmente il rischio di impatto negativo sull’ambiente. Richiede una serie di documenti, tra cui il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo studio di impatto ambientale. Produrre una VIA in maniera corretta è un processo delicato, poiché coinvolge numerosi aspetti complessi e responsabilità legate alla protezione dell’ambiente, della salute umana e al rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Cos’è la valutazione di impatto ambientale

La VIA (valutazione di impatto ambientale) è la procedura volta a prevenire rischi ambientali, individuando i potenziali problemi a valle di un qualsiasi progetto, prima che questi abbiano effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo. La VIA è delineata dalla direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è introdotta dalla legge 349/1986 e regolamentata dall’art. 19, dlgs 152/2006.

La direttiva 85/337/CE del 1985 individua i principi fondamentali della VIA:

  • prevenzione: questo implica l’analisi approfondita di tutti i potenziali impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione di un progetto, con l’obiettivo non solo di proteggere, ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
  • integrazione: la VIA considera tutte le componenti ambientali coinvolte e le interazioni tra i diversi effetti possibili, compresi gli effetti cumulativi. Questo approccio garantisce che vengano valutati tutti gli aspetti correlati all’ambiente;
  • confronto: la procedura di VIA promuove il dialogo e il confronto tra coloro che presentano il progetto e le autorità coinvolte. Questo avviene nelle fasi di raccolta, analisi e utilizzo dei dati scientifici e tecnici, garantendo che il processo sia basato su informazioni accurate e approfondite;
  • partecipazione: i cittadini partecipano al processo di valutazione al fine di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

Modello valutazione impatto ambientale

Il modello valutazione impatto ambientale è contenuto nel software relazioni tecniche, sempre aggiornato alle normative vigenti. Il modello per la presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale viene redatto ai sensi dell’art. 23 del dlgs 152/2006.  Attraverso questo documento il dichiarante richiede l’avvio del procedimento di VIA relativamente ad un determinato progetto descritto. È necessario inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto e delle opere connesse, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni di sintesi pertinenti alla richiesta in oggetto. Bisogna, inoltre, specificare se si tratta di nuova realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente.

Modello valutazione impatto ambientale

Modello valutazione impatto ambientale PriMus-C

Obiettivi della VIA

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta (per ciascun caso particolare) gli effetti diretti e indiretti di un progetto su alcuni fattori, quali:

  • l’uomo, la fauna e la flora;
  • il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
  • l’interazione tra l’uomo e l’ambiente;
  • i beni materiali ed il patrimonio culturale.

A chi deve essere presentata la VIA

La richiesta deve essere inoltrata direttamente all’ente preposto. Per i progetti elencati nell’Allegato II dlgs 152/2006, che vedremo di seguito, tale ente è rappresentato dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (MATTM). Per i progetti menzionati negli Allegati III e IV del dlgs 152/2006, invece, l’assegnazione della competenza segue quanto stabilito dalle normative delle singole regioni. In particolare, l’Allegato III specifica le categorie di progetti che richiedono una Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e che rientrano nell’ambito di autorità delle Regioni o, ove presenti, delle Province autonome. L’Allegato IV, invece, dettaglia le varie tipologie di progetti sotto la giurisdizione regionale o provinciale che necessitano di essere valutati attraverso un processo preliminare di screening.

VIA valutazione impatto ambientale: progetti statali

Secondo il dlgs 152/2006 devono essere sottoposti a VIA i progetti di competenza statale (di cui all’allegato II alla parte seconda del decreto stesso):

  • raffinerie di petrolio greggio;
  • installazioni relative a centrali termiche, centrali per la produzione dell’energia idroelettrica, impianti per l’estrazione dell’amianto, centrali nucleari e altri reattori nucleari, impianti termici per la produzione di energia elettrica, impianti eolici per la produzione di energia elettrica, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • impianti destinati a:
    • al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
    • alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;
    • al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
    • allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
    • esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
    • esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
  • elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica;
  • acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
  • impianti chimici integrati;
  • perforazione di pozzi;
  • coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  • rilievi geofisici;
  • impianti eolici per la produzione di energia elettrica in mare;
  • attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  • impianti geotermici pilota;
  • attività di ricerca e coltivazione di determinate sostanze minerali;
  • stoccaggio di petrolio, gas naturali, sotterraneo artificiale di gas combustibili, di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³, di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate;
  • condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta;
  • opere relative a tronchi ferroviari, autostrade, strade extra urbane, parcheggi interrati, ecc.;
  • porti marittimi commerciali;
  • interventi per la difesa del mare;
  • impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole;
  • trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari;
  • interporti finalizzati al trasporto merci;
  • opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua;
  • stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali;
  • impianti per la cattura di flussi di CO2.

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale (screening)

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del dlgs 152/2006.

  • Industria energetica ed estrattiva
    • impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
    • installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
    • impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
    • elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
  • Progetti di infrastrutture
    • interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
    • porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
    • strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
    • acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
    • aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II);
    • porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
    • coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
    • modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II).

VIA: lo studio di impatto ambientale

Lo studio di impatto ambientale è il principale documento del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all’art. 22 e all’Allegato VII alla parte II del dlgs 152/2006. Deve contenere le seguenti informazioni:

  • una descrizione del progetto (comprese le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti);
  • una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente (sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione);
  • una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
  • una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  • il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
  • qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Al documento di studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

Studio di impatto ambientale - VIA

Studio di impatto ambientale – VIA: il contenuto

Le 3 fasi della presentazione della VIA

Possiamo riassumere la procedura di presentazione della VIA in 3 fasi analizzate in seguito nel dettaglio.

1. Presentazione dell’istanza

Il proponente trasmette l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

Secondo l’art. 23 del testo unico ambientale il proponente presenta l’istanza di VIA all’autorità competente in formato elettronico, trasmettendo le seguenti informazioni:

  • gli elaborati progettuali;
  • lo studio di impatto ambientale;
  • la sintesi non tecnica;
  • le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
  • l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
  • i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi del codice appalti;
  • la relazione paesaggistica che puoi compilare con l’aiuto del software relazione paesaggistica.

2. Verifica amministrativa preliminare

L’autorità competente verifica entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente l’integrazione entro 30 giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica (da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni) la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

3. Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica

Dopo la verifica amministrativa positiva, lo studio preliminare ambientale viene pubblicato nel sito web dell’autorità competente con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

L’autorità competente comunica contestualmente l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati.

Le 3 fasi della presentazione della VIA

Le 3 fasi della presentazione della VIA

VIA e VAS: le differenze

Le procedure amministrative tecniche e scientifiche note come Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono essenziali per assicurare che l’evoluzione delle attività umane rispetti l’ecosistema. Queste due procedure, sebbene abbiano obiettivi simili di tutela ambientale e prevenzione dei rischi legati alle iniziative umane, differiscono nel loro campo di applicazione e nel momento in cui vengono messe in atto.

La VIA si focalizza sull’analisi delle singole iniziative, prevalentemente durante la fase di progettazione, per identificare anticipatamente e con metodo scientifico eventuali effetti negativi sull’ambiente. La normativa che disciplina la VIA include l’obbligo della redazione di uno Studio di Impatto Ambientale da parte di consulenti tecnici esperti.

D’altra parte, la VAS è utilizzata per l’analisi di piani e programmi di più ampio respiro, riguardanti la pianificazione territoriale. A differenza della VIA, la VAS esamina l’impatto ambientale a livello di programmi complessivi e non di singole opere, con l’intento di valutare l’effetto combinato di molteplici progetti. Questa valutazione comporta la creazione di Rapporti Ambientali, elaborati da consulenti specializzati in valutazioni strategiche, e si basa anch’essa sul quadro legislativo fornito dal Decreto Legislativo 152/2006.

La necessità della VAS sorge dalla complessità di valutare programmi che non potrebbero essere adeguatamente esaminati tramite la VIA, data la loro ampia scala e l’interazione tra progetti diversi.

VIA: la valutazione preliminare

Se il proponente desidera apportare modifiche, estensioni o miglioramenti tecnici ai progetti, può chiedere all’autorità competente una valutazione preliminare. Questa valutazione mira a determinare se le modifiche potrebbero avere un impatto ambientale significativo e negativo. Il proponente deve fornire dettagli tramite liste di controllo appropriate.

Entro 30 giorni dalla richiesta, l’autorità competente comunicherà al proponente se le modifiche proposte richiedono una valutazione di impatto ambientale (VIA), una verifica di assoggettabilità a VIA o se non rientrano in nessuna di queste categorie. I risultati della valutazione preliminare e i documenti forniti dal proponente saranno resi pubblici sul sito web dell’autorità competente.

Per essere sicuro di compilare in maniera corretta la valutazione preliminare e per evitare che sia rifiutata, ti consiglio di utilizzare il software relazioni tecniche e modulistica che include il modello valutazione impatto ambientale preliminare.

Modello richiesta valutazione ambientale preliminare.

Modello richiesta valutazione ambientale preliminare su PriMus-C

 

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