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Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio

Valutazione del rischio incendio: il dm 3 settembre 2021 e il “mini codice”

Come si fa la valutazione del rischio incendio? Procedure, riferimenti normativi, obblighi, esempio PDF da scaricare, le novità del dm 3 settembre 2021

La valutazione del rischio incendio è un processo con cui, in un determinato luogo di lavoro, vengono definiti:

  • il livello di rischio;
  • le azioni/misure volte a contenere tale rischio.

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall’art. 46 del dlgs 81/2008. Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare le possibilità di limitarlo o eliminarlo.

L’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € (art. 55 dlgs 81/2008, art. 29 comma 1). Per evitare situazioni spiacevoli, ti consiglio di utilizzare un software per dvr: puoi produrre il tuo documento in maniera dettagliata, sempre a norma di legge. Ti ricordo che puoi avvalerti di un input guidato e personalizzare la tua documentazione in base ai dati inseriti.

Che cos’è un incendio?

L’incendio è un fenomeno di combustione non controllata che può avere diverse cause scaturite dall’uomo o naturali. Si verifica una combustione tra combustibile e comburente che reagiscono a causa di un innesco di una sorgente di energia, con un conseguente sviluppo di forte calore.

Quali sono le conseguenze di un incendio?

L’incendio può provocare molteplici conseguenze, più o meno gravi, che si classificano in base ai danni:

  • alle persone;
  • all’edificio, agli arredi, all’attrezzatura, alle macchine;
  • all’attività;
  • all’ambiente.

Come si fa la valutazione del rischio incendio? Le novità del dm 3 settembre 2021

Il dm 10 marzo 1998, dopo 24 anni di onorata carriera, va in pensione lasciando il posto al novello decreto 3 settembre 2021, a partire dal 29 ottobre (data di entrata in vigore).

Il decreto delinea una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata. Si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 comma 1 del dlgs 81/2008, ovvero

i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro

ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Va specificato che la valutazione del rischio incendio si elabora in relazione alla complessità del luogo di lavoro. La finalità di tale documento è quella di analizzare ed individuare eventuali possibilità di incendio, individuandone le conseguenze. La valutazione, secondo l’allegato n.1 del decreto 3 settembre 2021, deve includere:

  • individuazione dei pericoli di incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio;
  • valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze;
  • individuazione delle misure per ridurre i pericoli.

Il rischio di ogni evento incidentale viene definito da 2 fattori:

  • probabilità: la probabilità di accadimento;
  • entità del danno.

Da cui deriva la formula:

Rischio = Probabilità di accadimento x Entità del danno

E’ evidente che riducendo la frequenza o la magnitudo oppure entrambe, si ridurrà il rischio.

Ti ricordo, infine, il volume INAIL relativo alla Progettazione della Sicurezza Antincendio nei Luoghi di Lavoro, che riporta le modalità di applicazione delle nuove disposizioni dettate dal decreto 3 settembre 2021 (Vedi articolo: Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornato ai nuovi decreti il manuale Inail).

Esempio valutazione rischio incendio PDF

Di seguito ti fornisco un modello di valutazione rischio incendio che puoi scaricare.

Valutazione del rischio incendio modello elaborato con CerTus

Valutazione del rischio incendio modello elaborato con CerTus

Valutazione rischio incendio con il dm 3 settembre 2021

Con l’entrata in vigore del dm 3 settembre 2021 (25 ottobre 2022), la valutazione dei rischi di incendio dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta). Vengono delineate 3 situazioni diverse:

  1. per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica;
  2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio;
  3. per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, viene applicato il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.

Il comma 4, infine, prevede che il codice può essere applicato per i luoghi a basso rischio di incendio ed è la soluzione alternativa quando non si riesce a rispettare il mini codice.

Le importanti novità sono 2:

  • viene superato il campo di azione del dm 12/04/2019, in quanto il codice può essere applicato a tutti i luoghi di lavoro;
  • nelle attività dove non esiste una regola a basso rischio incendio, il codice è lo strumento per l’individuazione delle misure antincendio.

La valutazione del rischio incendio va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Dopo l’entrata in vigore del dm 3 settembre 2021 bisogna aggiornare la valutazione del rischio incendio?

La valutazione del rischio incendio è un tassello fondamentale, indispensabile per la progettazione. Per i luoghi di lavoro esistenti all’entrata in vigore del dm 3 settembre 2021, l’adeguamento alle disposizioni viene attuato nei casi indicati nell’art. 29 comma 3 del dlgs 81/2008:

in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In definitiva, se non ci sono state modifiche significative dopo la valutazione del rischio incendi ai sensi del dm 10 marzo

Attività a basso, medio e alto rischio incendio

I livelli di rischio sono 3:

  • basso: sono quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali offrono poche possibilità di sviluppo di incendio e la probabilità di propagazione delle fiamme risulta essere limitata;
  • medio: sono quei luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze infiammabili oppure le condizioni locali possono favorire l’incendio, la propagazione risulta limitata;
  • alto: sono quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili con notevoli possibilità di sviluppo di incendio e probabilità alta di propagazione delle fiamme.

Allegato 1: il decreto mini codice per attività a basso rischio incendio

L’allegato 1 del dm 3 settembre 2021, detto decreto mini codice, è la parte più corposa del decreto stesso. Si può dire che è una semplificazione del codice prevenzione incendi in quanto si riferisce solo ad attività a basso rischio incendio. L’allegato si divide in 3 parti:

  1. nella prima parte viene indicata la definizione di attività “a basso rischio incendio” dotate di specifica regola tecnica, che rispettano 6 parametri:
    1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
    2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
    3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    4. non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
    5. non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    6. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Una attività che rispetta tutti e 6 i parametri suddetti può applicare il mini codice.

2. La seconda parte contiene la valutazione del rischio incendio;

3. la terza parte contiene le strategie da attuare in caso di incendio.

Vediamo in dettaglio quali sono le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di  lavoro a basso rischio d’incendio. Va subito precisato che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

Le novità del mini codice sono le seguenti:

  • non è presente la classificazione dei livelli di rischio in quanto l’allegato si applica, come detto in precedenza, a tutti i luoghi di lavoro a basso rischio incendio;
  • la valutazione del rischio incendio non è funzionale ad una classificazione del rischio come avveniva nel dm 10 marzo 1998.
Mini codice applicabilità e regole

Mini codice applicabilità e regole

Le strategie antincendio per attività a basso rischio

Le strategie antincendio riportate sono 8 (a differenza delle 10 riportate nel codice di prevenzione rischio incendio). Di seguito le analizzo nel dettaglio, precisando che il datore di lavoro, nella programmazione della strategia antincendio, deve tener conto di tutte le “esigenze speciali” all’interno di un luogo di lavoro, verso l’ottica dell’inclusione.

1. Compartimentazione

Per limitare la propagazione di un eventuale incendio, bisogna adottare le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Bisogna prestare molta attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cave di impianti, scale di servizio, ecc.

2. Esodo: le caratteristiche delle vie di fuga

Deve essere individuato un unico punto “sicuro” nel quale far confluire tutti gli occupanti del luogo di lavoro in caso di emergenza. Bisogna, perciò, delineare una via di esodo che debba avere determinate caratteristiche:

  • le superfici non devono essere sdrucciolevoli, non devono presentare avvallamenti o sporgenze. Devono essere considerate sicure per tutti;
  • il calore e/o il fumo smaltiti o evacuati non devono interferire nella visuale;
  • se l’attività è aperta al pubblico, le porte impiegate da più di 25 persone devono essere facilmente visibili a tutti ed aprirsi nello stesso verso dell’esodo. Il dispositivo di apertura deve essere UNI EN 1125 (o equivalente);
  • deve essere installata una segnaletica di sicurezza;
  • deve essere presente un sistema di illuminazione di sicurezza qualora la luce naturale non basti per consentire la fuga.

Dati di ingresso per la progettazione del sistema esodo

L’affollamento massimo si calcola moltiplicando la superficie lorda del locale per una densità di affollamento pari a 0.7 persone/m².

Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato stabilito se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

Bisogna garantire almeno 2 vie d’esodo indipendenti per evitare che tutti gli occupanti ne utilizzino una soltanto, ostruendo il passaggio. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc 30 m.

È ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc 45 m, nel caso in cui venga previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

  1. installazione di un IRAI (impianto di rivelazione antincendio) dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
  2. altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.

Il tempo per raggiungere l’uscita deve essere quanto più breve possibile, motivo per cui almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les 60 m.

L’altezza minima delle vie di esodo deve essere pari a 2 m.

3. Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

Il datore di lavoro, al fine di gestire al meglio la sicurezza in caso di incendio, deve:

  • verificare periodicamente che le misure antincendio siano state recepite da tutti;
  • verificare che vengano rispettati i divieti,  le limitazioni;
  • garantire manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • attuare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • installazione di apposita segnaletica di sicurezza;
  • gestire e valutare lavori di manutenzione aggiuntivi e di interferenza con attenzione particolare alle lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificare la disattivazione temporanea degli impianti di sicurezza, della sospensione temporanea della della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ecc.).

4. Controllo dell’incendio: estintori adatti ad estinguere il fuoco

Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13 A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Vige l’ obbligo di estintori per classe A.

Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o B, è opportuno (quindi non è obbligatorio) l’utilizzo di estintori a base d’acqua. In base alla valutazione del rischio incendio si può prevedere l’installazione di una rete idranti.

5. Rivelazione allarme

La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è affidata alla sorveglianza degli occupanti. Devono essere codificate procedure di emergenza finalizzate:

  1.  al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
  2.  alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici;

In base alla valutazione del rischio incendio si può decidere o meno di installare un impianto di rivelazione incendi (IRAI). Il sistema IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

  • funzione di controllo e segnalazione;
  • funzione di segnalazione manuale;
  • funzione di alimentazione;
  • funzione di allarme incendio.

6. Controllo di fumi e calore

Bisogna cercare di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. Smaltire fumi e calori in caso di incendio deve essere un accorgimento utile per poter raggiungere subito la via d’uscita. In che modo si possono smaltire velocemente? Predisponendo alcune aperture, come ad esempio delle finestre, la cui apertura va considerata nella pianificazione di emergenza.

7. Operatività antincendio

I mezzi di soccorso devono avere la possibilità di avvicinarsi al luogo in cui si è verificato l’incendio, a distanza 50 m dagli accessi dell’attività oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio. Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ec.

8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte. Devono essere disattivabili o gestibili a seguito di incendio.

Classi di incendio, la UNI EN 2:2005

La norma UNI EN 2:2005 distingue gli incendi in base al tipo di materiale combustibile. La classificazione è importante per riconoscere subito la tipologia di incendio ed intervenire nel modo più adeguato in tempi brevi. I fuochi possono essere:

  • da solidi;
  • da liquidi;
  • da gas;
  • da metalli;
  • da oli e grassi.

Sanzioni per omessa valutazione dei rischi

Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Per evitare di trovarti in situazioni poco piacevoli, puoi utilizzare un software per la valutazione dei rischi che ti guida alla compilazione delle relazioni di valutazione. Ogni relazione può essere personalizzata in base alle tue esigenze, a partire dal layout. Puoi consultare banche dati molto fornite che ti garantiscono una reperibilità dei valori di esposizione necessari per compilare il tuo documento e mettere in sicurezza i tuoi dati.

 

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