Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”
Come si fa la valutazione del rischio incendio? Criteri del D.M. 3 settembre 2021, basso rischio, misure, esodo, aggiornamento DVR e obblighi
La valutazione rischio incendio serve a individuare i pericoli presenti nello specifico luogo di lavoro, gli scenari d’incendio credibili, le persone e i beni esposti, le possibili conseguenze e le misure necessarie per ridurre il rischio.
La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008. Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare le possibilità di limitarlo o eliminarlo.
Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce che la valutazione e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestione costituiscono una parte specifica del DVR; il criterio progettuale applicabile dipende poi dalla presenza di una regola tecnica, dai requisiti di basso rischio o dall’applicazione del Codice di prevenzione incendi.
L’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € (art. 55 D.Lgs. 81/2008, art. 29 comma 1). Per evitare situazioni spiacevoli, ti consiglio di utilizzare un software per DVR: puoi produrre il tuo documento in maniera dettagliata, sempre a norma di legge. Ti ricordo che puoi avvalerti di un input guidato e personalizzare la tua documentazione in base ai dati inseriti.
Indice
- Che cos’è la valutazione del rischio incendio e quando è obbligatoria?
- Quando un luogo di lavoro è a basso rischio incendio?
- Si può parlare ancora di rischio incendio basso, medio e alto?
- Come si fa la valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro?
- Esempio valutazione rischio incendio PDF
- Valutazione rischio incendio e DVR: qual è il rapporto?
- Quando deve essere aggiornata la valutazione del rischio incendio nel DVR?
- Quali misure comprende la strategia antincendio per il basso rischio?
- Classi di incendio, la UNI EN 2:2005
- Quali sono le sanzioni per una valutazione dei rischi omessa o incompleta?
- Approfondimenti e contributi
- FAQ
Che cos’è la valutazione del rischio incendio e quando è obbligatoria?
La valutazione del rischio d’incendio analizza uno specifico luogo di lavoro per individuare pericoli, scenari credibili e conseguenze sugli occupanti, così da definire adeguate misure preventive, protettive e gestionali.
La norma da utilizzare come riferimento per la valutazione del rischio incendio dipende dalle caratteristiche del luogo di lavoro.
Il D.M. 3 settembre 2021 – che ha abrogato il D.M. 10 marzo 1998 – costruisce un percorso gerarchico: prima si verifica l’eventuale regola tecnica applicabile; quindi l’eventuale accesso ai criteri semplificati per il basso rischio; negli altri casi si ricorre al Codice di prevenzione incendi.
Vengono delineate 3 situazioni diverse:
- per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio;
- per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, viene applicato il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.
Il comma 4, infine, prevede che il codice può essere applicato per i luoghi a basso rischio di incendio ed è la soluzione alternativa quando non si riesce a rispettare il mini codice.
Il D.M. 3 settembre 2021 si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs. 81/2008.
Leggi il focus sulla prevenzione incendi nei cantieri
| Situazione del luogo di lavoro | Riferimento progettuale |
| È applicabile una specifica regola tecnica di prevenzione incendi | Si applica la relativa regola tecnica |
| Il luogo soddisfa tutti i requisiti di basso rischio dell’Allegato I | Possono essere applicati i criteri semplificati dell’Allegato I al D.M. 3/9/2021 |
| Non è applicabile una regola tecnica e non ricorrono i requisiti del basso rischio | Si applica il D.M. 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi |
| Il luogo è a basso rischio ma si vuole utilizzare il Codice | L’art. 3, comma 4, consente l’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 |
L’allegato 1 del D.M. 03/09/2021, detto decreto mini codice, è la parte più corposa del decreto stesso. Si può dire che è una semplificazione del codice prevenzione incendi in quanto si riferisce solo ad attività a basso rischio incendio. L’allegato si divide in 3 parti:
- nella prima parte viene indicata la definizione di attività “a basso rischio incendio“
- la seconda parte contiene la valutazione del rischio incendio;
- la terza parte contiene le strategie da attuare in caso di incendio.
Qui la scheda di lettura “Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro“
Quando un luogo di lavoro è a basso rischio incendio?
Un luogo di lavoro può applicare i criteri semplificati dell’Allegato I soltanto se:
- è ubicato in un’attività non soggetta ai controlli del D.P.R. 151/2011
- non dispone di una specifica regola tecnica verticale
- rispetta contemporaneamente tutti i sei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dal D.M. 3 settembre 2021.
| Requisito del D.M. 3/9/2021, Allegato I | Soglia/condizione |
| Affollamento complessivo | ≤ 100 occupanti |
| Superficie lorda complessiva | ≤ 1.000 m² |
| Quote dei piani | tra −5 m e +24 m |
| Materiali combustibili | assenza di quantità significative; la nota indica generalmente qf > 900 MJ/m² come quantità significativa |
| Sostanze o miscele pericolose | assenza di quantità significative |
| Lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio | assenti |
I sei requisiti sono cumulativi. Non basta, ad esempio, avere meno di 100 occupanti: devono risultare rispettate anche superficie, quote, carico di incendio e condizioni relative a sostanze e lavorazioni.

Mini codice applicabilità e regole
Si può parlare ancora di rischio incendio basso, medio e alto?
Non come classificazione generale prescritta dal D.M. 3 settembre 2021 per progettare la sicurezza del luogo di lavoro.
Il D.M. 3 settembre 2021 individua in modo puntuale i luoghi che possono essere considerati a basso rischio d’incendio ai fini dell’Allegato I. Per la formazione degli addetti antincendio, invece, il D.M. 2 settembre 2021 distingue attività di livello 1, livello 2 e livello 3. Il sito istituzionale dei Vigili del Fuoco conferma questa articolazione dei percorsi formativi.
Come si fa la valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro?
Il D.M. 3 settembre 2021 richiede almeno sei passaggi:
- individuazione dei pericoli di incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio;
- valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze;
- individuazione delle misure per ridurre i pericoli.
| Elemento minimo | Che cosa verificare concretamente |
| Pericoli d’incendio | sorgenti d’innesco, combustibili e infiammabili, carico d’incendio, interazione innesco-combustibile, sostanze pericolose, lavorazioni pericolose, possibile atmosfera esplosiva |
| Contesto e ambiente | accessibilità, viabilità, layout, distanze, separazioni, caratteristiche dell’edificio, geometria, volume, superfici, piani interrati, aerazione, ventilazione |
| Occupanti | quantità, tipologia, distribuzione, eventuali persone che necessitano di assistenza |
| Beni esposti | beni, attrezzature, impianti o servizi che devono essere protetti |
| Conseguenze | valutazione qualitativa o quantitativa degli effetti dell’incendio sugli occupanti |
| Riduzione del rischio | eliminazione/riduzione degli inneschi, materiali meno pericolosi, processi più sicuri, procedure, compartimentazione, rivelazione o spegnimento |
La valutazione non deve quindi limitarsi a compilare una matrice. Deve mettere in relazione sorgenti di innesco, combustibili, caratteristiche dell’edificio, attività svolte, occupanti e misure disponibili. L’Allegato I precisa inoltre che, quando necessario, alcuni ambiti possono essere separati o protetti mediante compartimentazione, distanze di sicurezza, impianti automatici o sistemi di rivelazione e allarme.
Il rischio di ogni evento incidentale viene definito da 2 fattori:
- probabilità: la probabilità di accadimento;
- entità del danno.
Da cui deriva la formula:
Rischio = Probabilità di accadimento x Entità del danno
E’ evidente che riducendo la frequenza o la magnitudo oppure entrambe, si ridurrà il rischio.
Esempio valutazione rischio incendio PDF
Di seguito ti fornisco un modello di valutazione rischio incendio che puoi scaricare.

Valutazione del rischio incendio modello elaborato con CerTus
Valutazione rischio incendio e DVR: qual è il rapporto?
La valutazione del rischio incendio non è un documento separato dal sistema generale di valutazione dei rischi aziendali: costituisce una parte specifica del DVR. Il datore di lavoro deve quindi integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi l’analisi dei pericoli di incendio, degli occupanti esposti, degli scenari ipotizzabili e delle misure necessarie per ridurre il rischio.
In termini operativi, la parte del DVR dedicata al rischio incendio dovrebbe consentire di ricostruire almeno:
| Elemento del DVR | Contenuto da documentare |
| Pericoli di incendio | combustibili, infiammabili, inneschi, lavorazioni pericolose |
| Contesto | edificio, locali, layout, ventilazione, quote, compartimentazione |
| Occupanti | numero, distribuzione, caratteristiche ed eventuali esigenze speciali |
| Scenari | eventi di incendio ragionevolmente prevedibili |
| Conseguenze | effetti ipotizzabili su persone, beni e attività |
| Misure esistenti | prevenzione, esodo, estintori, impianti, rivelazione, GSA |
| Misure da adottare | interventi necessari per ridurre il rischio |
| Gestione nel tempo | controlli, manutenzione, formazione e procedure di emergenza |
Quando deve essere aggiornata la valutazione del rischio incendio nel DVR?
L’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 non determina, da sola, l’obbligo generalizzato di rifare tutte le valutazioni del rischio incendio già esistenti. La valutazione deve però essere riesaminata e, quando necessario, il DVR deve essere rielaborato se intervengono modifiche significative o altre condizioni previste dalla disciplina generale sulla valutazione dei rischi.
In pratica, la valutazione del rischio incendio deve essere riesaminata quando cambiano elementi capaci di modificare il profilo di rischio, ad esempio:
- modifiche significative dei locali o del layout;
- variazioni del processo produttivo;
- introduzione di nuove lavorazioni;
- aumento o variazione dei materiali combustibili;
- introduzione di sostanze infiammabili o pericolose;
- modifica del numero o della distribuzione degli occupanti;
- presenza di nuovi lavoratori o utenti con particolari esigenze;
- modifica delle vie di esodo;
- installazione o modifica di impianti rilevanti ai fini antincendio;
- cambiamenti organizzativi che incidono sulla gestione dell’emergenza;
- evoluzione delle misure tecniche di prevenzione o protezione;
- eventi o criticità che evidenziano l’inadeguatezza della valutazione precedente.
Quali misure comprende la strategia antincendio per il basso rischio?
La strategia antincendio dell’Allegato I traduce il risultato della valutazione in misure concrete di prevenzione, protezione e gestione.
Le strategie antincendio riportate sono 8 (a differenza delle 10 riportate nel codice di prevenzione rischio incendio).
| Misura | Obiettivo |
| Compartimentazione | limitare la propagazione dell’incendio |
| Esodo | consentire agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro |
| GSA | mantenere nel tempo condizioni organizzative e gestionali adeguate |
| Controllo dell’incendio | permettere il rapido contrasto di un principio d’incendio |
| Rivelazione e allarme | individuare l’incendio e avvertire tempestivamente gli occupanti |
| Controllo fumi e calore | facilitare esodo e soccorso |
| Operatività antincendio | permettere l’intervento delle squadre di soccorso |
| Impianti tecnologici | evitare che gli impianti generino o amplifichino il rischio |
Di seguito le analizzo nel dettaglio, precisando che il datore di lavoro, nella programmazione della strategia antincendio, deve tener conto di tutte le “esigenze speciali” all’interno di un luogo di lavoro, verso l’ottica dell’inclusione.
Come funziona la compartimentazione antincendio?
Per limitare la propagazione di un eventuale incendio, bisogna adottare le seguenti misure:
- verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
- all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.
Bisogna prestare molta attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cave di impianti, scale di servizio, ecc.
Quali requisiti devono avere le vie di esodo?
Il sistema di esodo deve permettere agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro autonomamente o con assistenza e deve restare utilizzabile anche durante l’emergenza. Superfici, porte, illuminazione, larghezze e lunghezze dei percorsi vanno dimensionate secondo i criteri dell’Allegato I.
Per il basso rischio, il decreto assume una densità di affollamento di 0,7 persone/m² per determinare l’affollamento massimo del locale, salvo che il datore di lavoro dichiari e garantisca un valore inferiore. In generale sono previste almeno due vie d’esodo indipendenti; il corridoio cieco è ammesso fino a 30 m e, con specifici requisiti aggiuntivi, fino a 45 m. Almeno una lunghezza d’esodo da qualsiasi punto dell’attività deve essere non superiore a 60 m.
La larghezza ordinaria di ciascun percorso deve essere almeno 900 mm, con deroghe puntualmente previste a 800, 700 o 600 mm in specifiche condizioni. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte manuali lungo le vie d’esodo utilizzate da più di 25 occupanti nella condizione più gravosa devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di un dispositivo conforme a UNI EN 1125 o equivalente. Quando l’illuminazione naturale può essere insufficiente, è richiesta illuminazione di sicurezza; il decreto richiama UNI EN 1838 come possibile riferimento progettuale.
Che cosa deve prevedere la gestione della sicurezza antincendio?
Il datore di lavoro, al fine di gestire al meglio la sicurezza in caso di incendio, deve:
- verificare periodicamente che le misure antincendio siano state recepite da tutti;
- verificare che vengano rispettati i divieti, le limitazioni;
- garantire manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- attuare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- installazione di apposita segnaletica di sicurezza;
- gestire e valutare lavori di manutenzione aggiuntivi e di interferenza con attenzione particolare alle lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificare la disattivazione temporanea degli impianti di sicurezza, della sospensione temporanea della della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ecc.).
Quali estintori servono nei luoghi di lavoro a basso rischio?
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13 A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Vige l’ obbligo di estintori per classe A.
Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o B, è opportuno (quindi non è obbligatorio) l’utilizzo di estintori a base d’acqua. In base alla valutazione del rischio incendio si può prevedere l’installazione di una rete idranti.
Quando serve un impianto di rivelazione e allarme incendio?
La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è affidata alla sorveglianza degli occupanti. Devono essere codificate procedure di emergenza finalizzate:
- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici;
In base alla valutazione del rischio incendio si può decidere o meno di installare un impianto di rivelazione incendi (IRAI). Il sistema IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
- funzione di controllo e segnalazione;
- funzione di segnalazione manuale;
- funzione di alimentazione;
- funzione di allarme incendio.
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Come devono essere gestiti fumi e calore?
Bisogna cercare di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. Smaltire fumi e calori in caso di incendio deve essere un accorgimento utile per poter raggiungere subito la via d’uscita. In che modo si possono smaltire velocemente? Predisponendo alcune aperture, come ad esempio delle finestre, la cui apertura va considerata nella pianificazione di emergenza.
Quali condizioni servono per l’operatività dei Vigili del Fuoco?
I mezzi di soccorso devono avere la possibilità di avvicinarsi al luogo in cui si è verificato l’incendio, a distanza 50 m dagli accessi dell’attività oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio. Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ec.
Come devono essere gestiti gli impianti tecnologici?
Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte. Devono essere disattivabili o gestibili a seguito di incendio.
Classi di incendio, la UNI EN 2:2005
La norma UNI EN 2:2005 distingue gli incendi in base al tipo di materiale combustibile. La classificazione è importante per riconoscere subito la tipologia di incendio ed intervenire nel modo più adeguato in tempi brevi. I fuochi possono essere:
- da solidi;
- da liquidi;
- da gas;
- da metalli;
- da oli e grassi.
Quali sono le sanzioni per una valutazione dei rischi omessa o incompleta?
Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
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Approfondimenti e contributi
Guida INAIL sulla progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (2022)
Il volume, nato dallo collaborazione tra Inail e dipartimento dei Vigili del Fuoco, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, nonché l’analisi di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.
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FAQ
Chi deve effettuare la valutazione del rischio incendio?
La valutazione rientra negli obblighi di valutazione dei rischi del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione ed elabori il DVR in collaborazione con RSPP e, nei casi previsti, medico competente, previa consultazione del RLS.
Quando si può applicare il mini codice antincendio?
L’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021 può essere applicato ai luoghi di lavoro in attività non soggette al D.P.R. 151/2011, prive di specifica regola tecnica verticale e che rispettano contemporaneamente tutti i requisiti di basso rischio stabiliti dal decreto.
Un ufficio con meno di 100 persone è automaticamente a basso rischio?
No. Il limite di 100 occupanti è soltanto uno dei requisiti. Devono essere rispettati anche superficie massima di 1.000 m², quote dei piani, condizioni sul carico d’incendio, assenza di quantità significative di sostanze pericolose e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La valutazione rischio incendio va aggiornata ogni anno?
Non esiste una periodicità annuale generalizzata prevista dal D.M. 3 settembre 2021. L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 individua specifiche condizioni che rendono necessaria la rielaborazione della valutazione.
Il rischio incendio è ancora classificato in basso, medio e alto?
La classificazione basso/medio/alto non è lo schema generale utilizzato dal D.M. 3 settembre 2021. Il decreto definisce invece i requisiti dei luoghi a basso rischio; il D.M. 2 settembre 2021 utilizza livelli 1, 2 e 3 per i percorsi formativi degli addetti antincendio.
Il D.M. 3 settembre 2021 si applica ai cantieri?
Il decreto esclude dal proprio campo di applicazione le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. L’esclusione dal decreto non equivale naturalmente all’assenza di obblighi di sicurezza antincendio nel cantiere.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-del-rischio-incendio-il-dm-3-settembre-2021-e-il-mini-codice/




