Valutazione rischio amianto
Rischio amianto: cos’è, quali sono i rischi per la salute e gli obblighi del datore di lavoro nella valutazione
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è definita dall’art. 249 del dlgs 81/2008, in cui viene indicato il datore di lavoro come il soggetto su cui ricade l’obbligo di accertarsi della presenza di eventuali manufatti contenenti amianto prima dell’inizio dei lavori.
A lui spetta, infatti, il compito di effettuare la valutazione del rischio amianto e darne evidenza nel DVR, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi per la salute che questo materiale comporta. Per eseguire una corretta valutazione dei rischi ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in grado di guidarti passo passo nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del DVR.
L’amianto (conosciuto anche come asbesto) è un insieme di minerali naturali fibrosi, composti da sostanze chiamate silicati in associazione con vari metalli. I termini amianto e asbesto derivano dal greco e fanno riferimento a importanti proprietà del materiale: significano rispettivamente, “incorruttibile” e “che non brucia”. Nel passato queste caratteristiche ne hanno diffuso enormemente l’utilizzo, soprattutto nel settore dell’edilizia.
In particolare, il termine amianto si riferisce ai seguenti silicati fibrosi:
L’elevata pericolosità dell’amianto è dovuta alla sua struttura fibrosa. I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili. Queste fibre, se rilasciate nell’aria, possono essere inalate e sono in grado di provocare gravi patologie a carico dell’apparato respiratorio.
A causa degli effetti dannosi sulla salute dell’uomo, il nostro Paese, con la legge 257/1992, ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di tutti i prodotti contenenti questo minerale. E’ importante sottolineare che questa legge non rende obbligatoria la rimozione delle strutture in amianto già edificate, ma obbliga a segnalare all’ASL la presenza di amianto in modo da sottoporlo regolarmente alle dovute manutenzioni.
L’art. 249 del dlgs 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio, volta a stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Il comma 1 dell’art. 254 del dlgs 81/2008 stabilisce il valore limite di esposizione per l’amianto a 0,1 fibre / cm³ di aria in 8 ore, misurato con media ponderata nel tempo di riferimento. Il datore di lavoro deve fare in modo che nessun lavoratore venga esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
Qualora questo limite venga superato, il datore di lavoro ha il compito di individuarne le cause e deve adottare, nel più breve tempo possibile, le appropriate misure. Una volta attuate, effettua una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
Il datore di lavoro deve effettuare periodicamente il controllo dell’esposizione per garantire il rispetto del valore limite. La valutazione dell’esposizione al rischio amianto avviene tramite la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.
La valutazione consiste nel:
I risultati delle misure vengono riportati nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre la concentrazione dell’amianto nell’aria sono:
Il datore di lavoro, inoltre, deve adottare appropriate misure igieniche quali ad esempio:
Il dlgs 81/2008 con gli artt. 267, 258 e 259 specifica ulteriori obblighi del datore di lavoro che riguardano la formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
In primo luogo, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni riguardanti:
Inoltre, i lavoratori esposti a polveri contenenti amianto devono ricevere dal datore di lavoro una sufficiente e adeguata formazione in materia di prevenzione e di sicurezza sui seguenti argomenti:
Infine, prima di svolgere attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti, i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente.
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità, l’adempimento degli obblighi di notifica, di utilizzo di DPI e della sorveglianza sanitaria non sono previsti; in particolare i casi di esclusione sono i seguenti:
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 del dlgs 152/2006. Prima dell’inizio di questi lavori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro, che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Una copia del piano di lavoro viene trasmessa all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’obbligo del preavviso non si applica nei casi di urgenza.
Per elaborare correttamente il piano di lavoro ti consiglio di scaricare subito un software piano di lavoro amianto in grado di generare il piano in linea con le norme sulla sicurezza e le indicazioni ASL/ex-ISPESL.
Di seguito ti fornisco un esempio di documento valutazione rischio amianto realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.
valutazione rischio amianto
L’art. 262 del dlgs 81/2008 riporta un quadro sanzionatorio complesso a carico del datore di lavoro. In particolare stabilisce che il datore di lavoro può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro se non effettua la valutazione del rischio e non provvede ad aggiornare la stessa ogni qualvolta si verificano modifiche che comportano un cambiamento significativo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.
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Commenti
In questo articolo avete erroneamente scritto: 'Decreto 6 settembre 1994 (rimozione manufatti contenenti amianto)' ma è un Decreto Ministeriale per la gestione dei manufatti contenenti amianto. Gestione che non vuol dire sempre rimozione.
Ciao Renato,
nel documento SNPA è riportato, nel paragrafo che riguarda la normativa di riferimento:
"Decreto 6 settembre 1994 - Il Decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 6 della legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantiere, decompressione, decontaminazione, smaltimento) nonché quelli per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica, quali rifiuti speciali e pericolosi..."