Lavoro sommerso: dall’INL il vademecum aggiornato sulle sanzioni
Nel dettaglio: ambito di applicazione, importi, sanzioni, casi di esclusione, diffida a regolarizzare ed alcune fattispecie di lavoro illecito
L’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, ha aggiornato (con nota del 19 aprile n. 856/2022) il vademecum circa l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro sommerso; sanzione inizialmente prevista dall’articolo 3 del dl n.12/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2022), si applica anche ai casi di prestazioni autonome soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal dl n. 146/2021.
In merito all’obbligo di comunicazione per i lavoratori occasionali, si segnala la nota del 22 aprile 2022, n. 8 con cui l’INL consente la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie anche oltre la data del 30 aprile 2022 ed anche tramite posta elettronica, ossia via e-mail (diversamente da quanto previsto nella nota n. 573 del 28 marzo 2022 che indicava il servizio telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali quale unico canale valido per assolvere all’obbligo).
Vademecum INL
Il documento aggiornato fornisce indicazioni in merito a: l’ambito di applicazione, gli importi, le sanzioni, i casi di esclusione, la diffida a regolarizzare ed alcune fattispecie di lavoro illecito.
Ambito di applicazione
Il documento specifica l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, ricordando che è stata ampliata la platea dei soggetti abilitati a contestare l’illecito di “lavoro in nero”, attribuendo tale potere a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di:
- lavoro
- fisco
- previdenza.
Ambito soggettivo
La maxisanzione per impiego di lavoratori in nero si applica ai seguenti soggetti:
- datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa;
- enti pubblici economici;
- persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del dl 50/2017.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico, in quanto non sussiste la natura subordinata della prestazione.
Ambito oggettivo
L’illecito contestato deve evidenziare i seguenti requisiti:
- mancanza della comunicazione preventiva di assunzione che deve essere effettuata nelle 24 ore antecedenti (ai sensi dell’art. 9-bis del dl n. 510/1996);
- natura subordinata del rapporto di lavoro “non comunicato” (previsto dall’art. 2094 c.c.).
Per l’applicazione della maxi sanzione, non basta quindi la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, ma serve che tale rapporto sia di natura subordinata. In presenza della comunicazione preventiva è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione, ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.
Infine, in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili:
- la maxi sanzione per lavoro nero;
- la sanzione per non aver utilizzato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
La sanzione prevista per i pagamenti non effettuati con strumenti tracciabili può, quindi, coesistere con la maxisanzione per lavoro “nero”.
Importi delle sanzioni
Gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria che il datore è tenuto a pagare se occupa personale “in nero”, sono i seguenti:
- da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Tali importi sono aumentati del 20% nel caso in cui siano impiegati:
- lavoratori stranieri irregolari;
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei 16 anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.
Le sanzioni sono raddoppiate se il datore di lavoro ha ricevuto sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti nei 3 anni precedenti.
Casi di esclusione
Il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:
- intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, ossia nei casi in cui si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro;
- differente qualificazione del rapporto di lavoro.
Al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi, l’art. 22, comma 3-ter, del dlgs n. 151/2015, ha previsto 3 ipotesi per cui si evita la maxisanzione:
- regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza. Per ottemperare alla diffida nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico devono realizzarsi le seguenti condizioni:
- instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mediante “contratto a tempo indeterminato”, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%; “contratto a tempo pieno e determinato” di durata non inferiore a tre mesi;
- mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario;
- regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero; in tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
- regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo; in tal caso non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
In allegato il vademecum aggiornato al 19 aprile 2022.

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