Schermature solari, il vademecum aggiornato dell’Enea
Ecobonus per acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti: non basta la marcatura CE, è richiesta anche la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015, da alcuni anni vi è la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari.
Sono, quindi, detraibili le spese per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (come elencate nell’allegato M al dlgs n. 311/2006), montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
Al riguardo l’Enea ha aggiornato al 25 marzo 2020 il “Vademecum per l’uso schermature solari e chiusure oscuranti (comma 345, articolo 1, legge n. 296/2006)”.
I vademecum dell’Enea
Il presente documento è parte di una serie di vademecum redatti dall’Enea per supportare la rigenerazione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio del nostro Paese.
Ecco gli articoli di BibLus-net che sintetizzano i contenuti dei vademecum (disponibili in allegato agli articoli):
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico e industriale;
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa);
- interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
- impianti di domotica – sistemi di Building Automation;
- acquisto e l’installazione dei sistemi ibridi.
Il vademecum sulle schermature solari
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
Edifici
Gli edifici interessati all’agevolazione sono quelli che siano esistenti alla data d’inizio dei lavori, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Entità del beneficio
- per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, la percentuale di detrazione è assunta pari al 50%;
- per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 per interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un condominio, l’aliquota di detrazione è pari al 65%.
Il limite massimo della detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
Spese ammissibili
Sono portate in detrazione le spese riguardanti:
- fornitura e posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie.
Documentazione
Deve essere trasmessa all’Enea, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, unicamente la scheda descrittiva dell’intervento (attraverso l’apposito portale relativo all’anno in cui essi sono terminati).
I documenti da conservare a cura del cliente sono invece:
- la certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti;
- la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Mentre, la documentazione di tipo amministrativo riguarda:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Clicca qui per scaricare vademecum Enea

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