Gli errori da evitare per non perdere l’incentivo Conto Termico
Le principali cause di diniego dell’incentivo Conto Termico: carenza documentale, difformità nel bonifico ed errata progettazione degli impianti
“Criticità più diffuse e chiarimenti operativi sulle richieste di incentivo Conto Termico”, questo il titolo del nuovo vademecum a cura del Gestore Servizi Energetici (GSE), al fine di ridurre gli elementi ostativi di accesso ai meccanismi di incentivazione dell’efficienza energetica.
Ricordiamo che il GSE aveva già pubblicato un vademecum con tutte le novità e gli incentivi in vigore dal 31 maggio 2016.
Il vademecum GSE su incentivo Conto Termico – Gennaio 2020
Il documento compie un’analisi delle criticità più diffuse riscontrate dal GSE in fase di istruttoria e fornisce, poi, le indicazioni per una corretta compilazione della richiesta di incentivo, per evitare che la pratica venga respinta.
Nel dettaglio, i contenuti fanno riferimento all’analisi effettuata sulle richieste di concessione di incentivo inviate al GSE tra gennaio 2018 e giugno 2019, secondo la modalità di accesso diretto.
Le difformità più frequenti
Le principali cause di diniego che portano al respingimento delle domande sono sostanzialmente le seguenti:
Documenti mancati | 1.932 |
Difformità bonifico | 1.815 |
Errata progettazione impianto | 1.159 |
Pratica duplicata | 403 |
Pagamento oltre il termine dei 90 giorni | 370 |
Richiesta oltre 60 giorni dalla fine lavori | 253 |
Difformità riguardanti il mandato all’incasso | 123 |
Annullamento pratica da parte del soggetto | 123 |
Incongruenza fra i dati sul portale e la documentazione | 83 |
Difformità del contratto Esco | 79 |
Intervento prima di 1 anno dall’intervento precedente | 51 |
Fattura non riconducibile al SR | 39 |
Le 3 cause di diniego che, di gran lunga, si presentano con maggiore frequenza sono:
- documenti mancanti;
- difformità bonifico;
- errata progettazione degli impianti.
Carenza documentale
Il GSE ha rilevato che spesso gli interventi non sono opportunamente documentati tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell’identificazione dei soggetti coinvolti.
Difformità nel bonifico
Nel caso dei bonifici, spesso, si fa erroneamente riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.
Errata progettazione degli impianti
Per gli impianti, la difformità può essere dovuta alla variazione delle utenze del nuovo impianto rispetto a quello sostituito o al sovradimensionamento ingiustificato.
Come compilare correttamente la pratica
Analizzate, dunque, le principali cause di diniego, il GSE fornisce i chiarimenti operativi sui casi più ricorrenti. In particolare, in merito a:
- definizione di Soggetto Responsabile e Soggetto Ordinante dei pagamenti;
- criteri di valutazione della cumulabilità di altre forme incentivanti con il meccanismo del Conto Termico;
- certificazione Solar Keymark;
- certificato di smaltimento del generatore sostituito;
- concetto di “climatizzazione invernale delle medesime utenze”.
Definizione di Soggetto Responsabile e Soggetto Ordinante dei pagamenti
Per la corretta compilazione della pratica, il GSE ha ricordato che il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell’intervento deve essere il Soggetto Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi, presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il contratto.
Non sono, di conseguenza, in alcun modo incentivabili interventi per i quali sono stati presentati al GSE:
- fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile;
- pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile;
- ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell’Ordinante del pagamento.
Nel documento, il GSE ricorda le condizioni per le quali un soggetto diverso dal soggetto responsabile può procedere al pagamento per conto del soggetto responsabile.
Criteri di valutazione della cumulabilità di altre forme incentivanti con il meccanismo del Conto Termico
Il Conto Termico non è cumulabile con le altre detrazioni fiscali. Pertanto, continua il GSE, l’indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l’improcedibilità della richiesta.
E’ necessario non utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali.
Certificazione Solar Keymark
L’accesso agli incentivi per gli impianti solari termici è consentito se i collettori solari sono corredati della certificazione Solar Keymark in corso di validità.
Certificato di smaltimento del generatore sostituito
Ai fini dell’ammissione all’incentivo, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.
L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato con la presentazione del certificato di smaltimento del generatore sostituito, attestante che il generatore è stato consegnato ad un apposito centro per lo smaltimento.
Climatizzazione invernale delle medesime utenze
Nei casi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale l’accesso agli incentivi è subordinato alla dimostrazione che l’intervento vada a climatizzare le medesime utenze dell’impianto precedentemente installato.
Ad esempio, la sostituzione di una stufa che risulti asservire una sola stanza con una pompa di calore che, invece, va a climatizzare più stanze non rientra tra gli interventi ammissibili nell’ambito del Conto Termico.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!