Il concetto di precarietà non coincide automaticamente con la natura stagionale di un’opera. Lo chiarisce il CdS
Un manufatto stagionale, cioè allestito perché rimanga in opera per la durata di una stagione, non vuol dire che abbia automaticamente un carattere precario. La precisazione in merito, sempre utilissima ad inquadrare meglio questo genere di arredi o manufatti ai fini della richiesta delle autorizzazioni più calzanti, arriva da una recente pronuncia del Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 11715-2022.
La concessionaria di un’area demaniale sulla quale insisteva un vincolo paesaggistico, vedeva archiviati il permesso di costruire e la presupposta autorizzazione paesaggistica che avevano assentito la costruzione di alcuni manufatti lignei.
La Soprintendenza affermava in merito che quelle autorizzazioni erano state concesse in virtù della stagionalità delle opere e che a fine estate avrebbero dovuto essere rimosse.
Ma la concessionaria faceva ricorso al Tar sostenendo che:
Il Tar si dimostrava favorevole alla ricorrente, per cui la Soprintendenza si appellava al CdS lamentando che:
Quanto detto sin qui è utile ad evidenziare come la scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisca spesso motivo di facile inciampo con serie conseguenze amministrative e penali, ma la stessa gestione del titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare. E’ per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce e al riparo da errori, supportato da una procedura guidata che ti mette a disposizione tutti i modelli unici (compreso il modello CILA Superbonus) per l’edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.
I giudici di Palazzo Spada osservano che allo stato dei fatti le strutture in questione, oggetto dell’istanza di rimodulazione delle opere lignee proposta dalla concessionaria, seppure eventualmente intese originariamente dalla Soprintendenza nei suoi pareri come stagionali, sono state successivamente considerate annuali negli atti del Comune, come dimostrato dalle istanze di mantenimento dei manufatti per tutto l’anno avanzate dall’appellata, cui non è seguito alcun diniego, ma anzi il provvedimento dell’UTC, dalle autorizzazioni all’esercizio del bar e dai titoli stessi che non facendo più cenno al profilo solo stagionale, paiono presupporre una prospettiva di impiego economico del sito più ampia di quella solo estiva.
Anche la qualificazione delle opere in questione come “amovibili” utilizzata dalle Amministrazioni per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti in questione, a parere dei giudici:
non consente, in realtà, di attribuire automaticamente agli interventi costruttivi de quibus il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva,
con riferimento (precisano i giudici) più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli non facilmente amovibili, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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