Unità funzionalmente indipendenti: Superbonus 110 e limiti di spesa applicabili
Dalle Entrate nuovi chiarimenti su Superbonus 110 e limiti di spesa applicabili alle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti
Con l’interpello n. 10/2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce i limiti di spesa applicabili e unità immobiliari poste in edifici.
Chiariamo sin d’ora che l’interpello riguarda quesiti posti al Fisco prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 che ha introdotto novità sul Superbonus 110.
L’interpello
L’istante è proprietario di 2 unità immobiliari, facenti parte di un unico edificio, distintamente accatastate (nella categoria catastale A/3):
- la prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada) e a piano terra vi sono una autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);
- la seconda unità immobiliare, uso civile abitazione, si sviluppa su un solo piano (primo piano).
Le due unità abitative, anche se poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio:
- sono “funzionalmente indipendenti”, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo;
- dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio dell’abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada);
- hanno un proprio numero civico.
L’istante intende realizzare, per ciascuna delle suddette unità abitative, interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, beneficiando delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%.
In particolare, intende eseguire per ciascuna delle suddette unità abitative possedute:
- il rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica;
- la posa del cappotto termico;
- la sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti;
- la sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa;
- l’installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;
- l’installazione di una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.
L’istante chiede:
- se le detrazioni siano applicabili alle predette due unità immobiliari poiché funzionalmente indipendenti e dotate ciascuna di accesso autonomo, ancorché appartenenti ad unico proprietario dell’edificio;
- chiarimenti in ordine ai limiti di spesa applicabili.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate per quel che riguarda il primo quesito ripropongono quanto chiarito nell’interpello n. 9 in merito alla “funzionalità indipendente” di ciascun immobile ad uso residenziale.
Relativamente ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, l’Agenzia ribadisce che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:
- 50.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
- 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
- 96.000 euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
- 54.545,45 euro per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- 48.000 euro per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- 3.000 euro per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (ndr, tale limite è cambiato a seguito della legge di Bilancio per il 2021).
Per la verifica dei requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto dell’istanza di interpello, si rimanda alla circolare n. 24/E del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 10 dell’Agenzia delle Entrate

Salve
In relazione alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, vorrei sapere se una abitazione singola puo’ accedere al Superbonus 110% considerato che : fa parte di un gruppo di case a schiera ma e’ dotata di un proprio ingresso indipendente ed inoltre e’ dotata di impianto elettrico indipendente e di un impianto di riscaldamento indipendente (Pompe di calore). La bolletta idrica viene invece pagata del Condominio (e quindi da questo suddivisa fra le varie unita’ in base alle letture dello specifico contatore). Nel Comune non esiste alcuna rete per la fornitura del gas e quindi non puo’ disporre di detto servizio indipendente.
Grazie
Pierluigi Riccio
Ciao Pierluigi,
in base a quanto hai descritto l’abitazione potrebbe accedere al Superbonus (in quanto edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente).
In ogni caso ti conviene sempre consultare un tecnico che, dopo aver visionato i luoghi, potrà consigliarti al meglio.