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Home » Approfondimenti » BIM e infrastrutture » La norma UNI 11337-11:2026 sull’e-Permit

La norma UNI 11337-11:2026 sull’e-Permit

Cos’è l’e-Permit e cosa prevede la UNI 11337-11:2026: flussi informativi, digital compliance, requisiti BIM e coordinamento dei pareri

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 14 Settembre 2026/0 Commenti/in BIM e infrastrutture, BIM e norme tecniche, BIM e progettazione, IFC-openBIM®, Lavori pubblici /di

Intitolata “Procedure e flusso informativo per l’applicazione dell’ePermit ai procedimenti autorizzativi di costruzioni di opere pubbliche e private”, la norma NI 11337-11:2026 -definisce per la prima volta un quadro metodologico nazionale per digitalizzare il rilascio dei titoli abilitativi e dei pareri tecnici nell’edilizia, nelle infrastrutture e nelle reti.

In vigore dal 23 luglio 2026, la norma interviene dunque su uno dei passaggi più delicati della digitalizzazione delle costruzioni: il controllo tecnico-amministrativo del progetto. L’obiettivo è superare una gestione basata prevalentemente su documenti statici e verifiche manuali, favorendo l’utilizzo di dati strutturati, modelli informativi e processi digitali di controllo.

Con la UNI 11337-11 si imposta il framework dell’e-Permit italiano e il procedimento autorizzativo entra nell’era del dato strutturato. Al punto 5 della UNI 11337-11:2026 la norma chiede al legislatore di redigere e aggiornare i dispositivi di legge in forma strutturata e computazionale (Rules as Code), a cominciare da quelli oggi in stesura.

L’obiettivo è razionalizzare e rendere più efficienti i procedimenti tecnico-amministrativi attraverso l’analisi delle coerenze informative e l’impiego strutturato dei dati contenuti nei modelli.

Il progetto non viene più considerato soltanto come un insieme di elaborati digitali da leggere, ma come un modello interrogabile attraverso regole di controllo. L’e-Permit punta così a rendere più rapide e tracciabili le verifiche, senza però sostituire il ruolo dell’amministrazione e del tecnico.

La vera novità non consiste quindi nel sostituire la carta con il PDF. L’e-Permit punta a qualcosa di diverso: rendere almeno una parte delle verifiche autorizzative leggibile ed eseguibile digitalmente.

L’e-Permit non sostituisce però il procedimento amministrativo né trasforma automaticamente il modello BIM in un titolo autorizzativo. La UNI 11337-11 fornisce piuttosto un metodo per rendere più digitale, tracciabile ed efficiente il processo che porta alla verifica e all’espressione dei pareri.

Ecco una rapida sintesi della norma, disponibile integralmente per la consultazione sul sito dell’UNI

Indice

  • UNI 11337-11:2026 e l’e-Permit
  • La traduzione della legge in “Ruleset”
  • I requisiti informativi, di consegna e di scambio di un modello e-Permit
  • Il flusso operativo per il rilascio di un parere tramite e-Permit
  • Strumenti per l’E-Permit

UNI 11337-11:2026 e l’e-Permit

La UNI 11337-11 si inserisce nel più ampio sistema della gestione informativa digitale delle costruzioni sviluppato dalla serie UNI 11337 e dal quadro internazionale BIM.

La norma definisce il flusso informativo digitale applicabile ai procedimenti tecnico-amministrativi di autorizzazione delle opere con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare i processi mediante l’analisi delle coerenze informative.

Il suo campo di interesse non riguarda quindi soltanto la produzione del modello, ma soprattutto il modo in cui le informazioni del progetto possono essere organizzate, consegnate, controllate e utilizzate dai soggetti coinvolti nell’iter autorizzativo: l’e-Permit.

In termini operativi, l’e-Permit è il processo digitale di supporto all’istruttoria e all’autorizzazione di un’opera, basato sulla gestione strutturata delle informazioni di progetto. Il suo scopo è rendere dati e modelli utilizzabili per verifiche, acquisizione dei pareri, coordinamento e tracciabilità del procedimento.

Il progetto non viene più considerato soltanto come un insieme di elaborati da consultare, ma come una base informativa contenente dati che, quando adeguatamente strutturati, possono essere interrogati attraverso strumenti digitali.

L’obiettivo è mettere i soggetti competenti nelle condizioni di controllare in maniera più efficiente la rispondenza del progetto ai requisiti legislativi, regolamentari e tecnici applicabili.

Quali opere e procedimenti riguarda l’e-Permit?

La UNI 11337-11:2026 riguarda i procedimenti autorizzativi tecnico-amministrativi relativi a opere pubbliche e private, comprendendo edifici, infrastrutture e reti. Il campo di applicazione non è quindi limitato a una specifica tipologia di costruzione o alla sola committenza pubblica.

L’e-Permit interessa in particolare l’organizzazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie per:

  • predisporre la documentazione del procedimento;
  • eseguire controlli e verifiche sul progetto;
  • acquisire i pareri dei soggetti competenti;
  • coordinare le diverse istruttorie;
  • documentare e tracciare gli esiti del processo.

Le 5 attività cardine

La UNI 11337-11 individua cinque attività fondamentali che caratterizzano ogni procedimento autorizzativo digitale:

  1. applicazione digitale dei contenuti della legislazione vigente.
  2. definizione dei requisiti informativi di consegna e scambio dati.
  3. istruttoria del progetto digitale ed espressione del parere.
  4. acquisizione e coordinamento dei pareri multi-ente.
  5. archiviazione del progetto digitale dell’opera.

La traduzione della legge in “Ruleset”

Uno degli obiettivi dell’e-Permit è favorire la cosiddetta digital compliance, ossia la possibilità di eseguire digitalmente controlli di conformità sui parametri e sulle prescrizioni che devono essere rispettati per l’autorizzazione dell’opera.

Per arrivare a questo risultato, una disposizione normativa deve poter essere trasformata in una regola verificabile dal sistema. Altezze, distanze, superfici, rapporti dimensionali, presenza di determinate proprietà o relazioni geometriche possono, almeno in linea teorica, essere tradotti in regole automatiche. Molto diverso è il caso delle disposizioni che richiedono una valutazione qualitativa, interpretativa o tecnico-discrezionale.

In questi casi il modello può mettere a disposizione le informazioni e supportare l’istruttoria, ma il giudizio resta affidato al soggetto competente.

Per consentire le verifiche automatiche (code checking), la normativa tecnica e legislativa deve essere tradotta in regole digitali interpretabili dagli algoritmi (ruleset).

A questo scopo, la norma classifica i vincoli legislativi in tre categorie principali:

  • vincoli prescrittivi: parametri numerici e geometrici rigidi (es. altezze minime dei locali o distanze dai confini) direttamente verificabili tramite codice automatizzato.
  • vincoli prestazionali: obiettivi funzionali misurabili (es. requisiti acustici o rapporti aero-illuminanti) codificabili attraverso il calcolo computazionale delle proprietà degli oggetti.
  • vncoli qualitativi: prescrizioni non parametriche o valutative (es. il corretto inserimento architettonico nella cortina edilizia). La norma raccomanda di ricondurre questi vincoli a parametri equivalenti (es. continuità delle altezze di gronda) oppure di gestirli con formati di collaborazione aperta come il BCF (BIM Collaboration Format) per il controllo da parte dell’istruttore umano.

I requisiti informativi, di consegna e di scambio di un modello e-Permit

Per individuare correttamente i requisiti informativi che un modello deve soddisfare, ciascun soggetto chiamato a esprimere un parere deve specificare, all’interno delle proprie linee guida di processo (appoggiate al proprio Atto Organizzativo) gli obiettivi e gli usi previsti del modello informativo.

Questa definizione consente di determinare il livello di fabbisogno informativo (Level of Information Need secondo UNI EN ISO 7817-1) adeguato alle attività di controllo, verifica e validazione necessarie ai fini del rilascio del parere.

Nella determinazione del livello di fabbisogno informativo riferito agli oggetti del modello devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

  • la finalità per cui le informazioni vengono richieste e consegnate;
  • il momento o la scadenza entro cui le informazioni devono essere rese disponibili;
  • i soggetti coinvolti nel processo informativo;
  • gli oggetti o le parti dell’opera cui si riferiscono le informazioni da consegnare.

Il livello di fabbisogno informativo deve quindi essere definito in funzione dello specifico procedimento e delle verifiche da svolgere, evitando richieste informative generiche o non strettamente correlate al parere da rilasciare.

Aggregazione modello-documentazione

Oltre, ai requisiti informativi necessari vengono definite le regole per aggregare il modello geometrico 3D con la documentazione tecnica esterna.

La norma prevede due modalità standardizzate in formato aperto per legare i documenti (es. relazioni tecniche, atti notarili, analisi ambientali) agli oggetti BIM del modello IFC:

  1. archivio con file indice XML: un file .xml centralizzato definisce in formato machine-readable le relazioni semantiche tra i GUID degli oggetti 3D e i riferimenti URI dei documenti allegati.
  2. container ICDD (UNI EN ISO 21597): utilizzo dello standard internazionale Information Container for Document Delivery per impacchettare modelli, documenti e ontologie di collegamento.

È inoltre contemplata, come alternativa, la formalizzazione diretta dei collegamenti nello schema IFC.

Per garantire l’integrità delle informazioni, la norma contempla l’impiego di funzioni di digest/hash, come SHA-256, e richiama i pertinenti riferimenti in materia di sicurezza e protezione dei dati

Il flusso operativo per il rilascio di un parere tramite e-Permit

Strutturazione preliminare dei requisiti informativi

L’ente preposto definisce preventivamente nelle proprie Linee Guida di Processo e nell’Atto Organizzativo i requisiti informativi necessari, mettendo a disposizione degli schemi standard per la trasmissione (modello 3D IFC, allegati esterni e file indice XML).

Il responsabile del procedimento applica i ruleset per priorità gerarchica di fonte normativa (comunitaria, nazionale, regionale, comunale) tramite strumenti di code checking, model checking e clash detection.

I soggetti preposti mettono a disposizione dei progettisti i propri ruleset in formato aperto (es. file IDS – Information Delivery Specification).

Pre-verifica, report di verifica, pre-check, istruttoria, verifica/validazione, parere

In sintesi, il flusso generale può essere letto secondo questa sequenza: pre-verifica e pre-validazione del soggetto incaricato → report di verifica → pre-check del soggetto preposto → istruttoria → verifica e validazione del responsabile del procedimento → espressione del parere.

Le modalità operative, i tempi e l’eventuale valore asseverativo del report dipendono invece dallo specifico procedimento e dalla legislazione applicabile.

La UNI 11337-11:2026 distingue chiaramente le attività svolte prima della presentazione del modello informativo, i controlli preliminari effettuati dal soggetto preposto e la successiva istruttoria finalizzata all’espressione del parere. È importante non sovrapporre questi passaggi: pre-verifica e pre-check non sostituiscono l’istruttoria, ma servono a rendere più strutturato ed efficiente il processo autorizzativo.

Prima della trasmissione del progetto digitale, il soggetto incaricato effettua una propria attività di verifica e validazione preventiva del modello informativo. Il controllo riguarda il modello, gli elaborati e gli allegati e deve essere eseguito tenendo conto dei requisiti informativi e dei gruppi di regole digitali messi a disposizione dal soggetto preposto. L’esito di questa attività viene raccolto in un rapporto di verifica e validazione preventiva, che accompagna il modello nella fase successiva.

Ricevuto il modello informativo, il soggetto preposto effettua il pre-check, cioè una verifica preliminare finalizzata ad accertare che il progetto digitale presenti i requisiti minimi necessari per poter essere sottoposto all’istruttoria.

Il pre-check riguarda in particolare:

  • la leggibilità dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai formati utilizzati;
  • la coerenza del modello rispetto ai requisiti informativi minimi e al livello di fabbisogno informativo definito nelle linee guida di processo;
  • la correttezza delle relazioni tra modello e documenti allegati;
  • la presenza del rapporto di verifica e validazione preventiva predisposto dal soggetto incaricato sulla base dei ruleset indicati dal soggetto preposto.

Il pre-check ha quindi la funzione di filtrare la presa in carico del progetto digitale e di verificare che il modello sia sufficientemente completo e strutturato per avviare il controllo istruttorio. Non coincide però con l’accertamento definitivo della conformità dell’opera.

Superato il pre-check, il modello informativo è infatti sottoposto alla vera e propria istruttoria, durante la quale il soggetto preposto esegue le verifiche di propria competenza in funzione della tipologia di procedimento e del parere da rilasciare. I controlli possono riguardare le interferenze geometriche, le incoerenze informative, il raggiungimento degli obiettivi e degli usi del modello, nonché la completezza e la coerenza dei contenuti informativi del modello e dei relativi allegati.

Quando tecnicamente possibile, alcune verifiche possono essere svolte automaticamente mediante strumenti di code checking, model checking e model validation e attraverso l’applicazione di opportuni ruleset. Le verifiche non automatizzabili o riconducibili a parametri qualitativi non direttamente quantificabili restano invece affidate all’intervento dell’operatore competente.

Il flusso si conclude con la validazione del modello informativo da parte del responsabile del procedimento, che prende atto degli esiti delle verifiche svolte e gestisce le attività istruttorie secondo le specificità del procedimento autorizzativo.

La UNI precisa inoltre che, anche dopo il pre-check, il modello informativo resta comunque soggetto alla verifica e validazione del soggetto preposto. La pre-verifica del progettista e il controllo preliminare non determinano quindi automaticamente il rilascio del titolo o del parere.

In alcuni procedimenti che assumono la forma di comunicazione, dichiarazione o asseverazione, il rapporto di verifica e validazione preventiva può, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assumere il carattere di dichiarazione asseverata di conformità rispetto ai ruleset e ai requisiti informativi definiti dal soggetto preposto. Si tratta però di una possibilità legata alla natura dello specifico procedimento e non di una regola valida indistintamente per tutti i processi di e-Permit. Restano inoltre di competenza del responsabile del procedimento le verifiche non automatizzabili e quelle riferite a vincoli prestazionali o qualitativi non esprimibili mediante parametri quantificabili.

Il caso studio SCIA dell’Appendice C

Diversa è la funzione dell’Appendice C, che ha carattere informativo e non definisce una disciplina generale applicabile a tutti i procedimenti. L’appendice descrive infatti un caso studio relativo alla presentazione di una SCIA per un intervento su un immobile residenziale, utilizzato dalla norma per mostrare in termini applicativi come potrebbe funzionare un processo e-Permit.

Nell’esempio, il soggetto incaricato esegue la pre-verifica e la pre-validazione del progetto digitale nel proprio ambiente di lavoro e produce un apposito report. Per lo specifico caso considerato, tale report viene assunto come attestazione della conformità dell’opera alla normativa di settore e della correttezza della procedura amministrativa attivata.

Sempre nel caso studio, il modello informativo, composto da modello, allegati e file indice, viene caricato nell’ambiente digitale del soggetto preposto e sottoposto immediatamente a pre-check. Se il controllo preliminare dà esito negativo, viene generata una richiesta di integrazione; in caso di esito positivo, il responsabile del procedimento valida il risultato del pre-check e del report di pre-verifica e pre-validazione. Nell’esempio della SCIA, la norma indica per questa attività un termine di 30 giorni.

Questo termine, così come la specifica funzione attribuita al report nell’esempio, non deve essere generalizzato all’intero processo e-Permit: appartiene al caso applicativo descritto nell’Appendice C e dipende dalla particolare procedura amministrativa presa in esame.

I 3 approcci per il coordinamento dei pareri nell’e-Permit

Quando un intervento richiede l’acquisizione di più pareri (es. Conferenza dei Servizi), la norma stabilisce che il Soggetto Preposto Leader coordini i flussi operativi adottando uno di tre approcci metodologici:

  • approccio con registro e-Permit: Utilizzo di un registro digitale in formato aperto per il tracciamento asincrono delle attività e degli esiti istruttori dei singoli enti.
  • approccio con metadati interoperabili: Condivisione del modello in un ambiente di coordinamento in cui ogni ente esprime il proprio parere mediante metadati standardizzati e mappabili.
  • approccio con unica piattaforma collaborativa: Un ambiente integrato in cui tutti gli enti lavorano contestualmente sul modello informativo coordinato.

Il modello digitale autorizzato come “unica fonte di verità”

A conclusione dell’iter, il progetto digitale autorizzato viene archiviato per diventare il riferimento informativo primario lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

Attraverso l’integrazione con i Sistemi Informativi Territoriali (SIT/GIS), il modello consente di aggiornare automaticamente le banche dati comunali (anagrafiche, catasto, imposte, ciclo dei rifiuti) e di monitorare l’assetto vincolistico del territorio in caso di varianti o interventi di emergenza e protezione civile.

Strumenti per l’E-Permit

L’ecosistema usBIM offre una suite di applicazioni che consente di gestire a 360 gradi l’E-Permit:

  • con usBIM.checker puoi controllare i dati dei modelli IFC, verificare la presenza e la correttezza di proprietà e valori, creare checklist di controllo e generare report delle verifiche effettuate.
  • usBIM.clash supporta la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC openBIM
  • con usBIM.IDS gestisci gli scambi informativi nei processi openBIM, crei il documento IDS con tutte le specifiche informative e validi i dataset consegnati in formato standard IDS

usBIM.checker

BIM validation online: controllo di qualità dei dati IFC scamniati nel processo BIM

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