Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire
Tar Lazio: per realizzare una tettoia che non abbia mera finalità pertinenziale di arredo e di protezione dalle intemperie occorre il permesso di costruire
Con la sentenza n. 9757/2020 del Tar Lazio giungono nuovi chiarimenti sulla natura delle tettoie e sulle caratteristiche che richiedono il permesso di costruire.
Il caso
Un privato decideva di riadattare un vecchio pergolato e trasformarlo in una tettoia.
Il manufatto preesistente era posizionato sul terrazzo dell’abitazione ed era costituito da una struttura precaria non ancorata al pavimento, coperta da una stuoia di cannucce e con fogli di policarbonato da smontare nella stagione invernale.
Per ricavarne una tettoia (con struttura in pali e travi in legno coperta da un manto di tegole) più resistente agli agenti atmosferici, il privato chiedeva un permesso di costruire al Comune, che lo rilasciava.
Successivamente nonostante il permesso di costruire gli fosse scaduto, il predetto, senza munirsi di un nuovo titolo, realizzava l’intervento con caratteristiche in parte diverse da quello precedentemente assentito.
Il Comune quindi ne ordinava la demolizione; il privato si opponeva ricorrendo al Tar.
La sentenza del Tar Lazio
I togati spiegano al riguardo che la giurisprudenza in materia ha da tempo chiarito che anche la costruzione di tettoie necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio.
Per il Tar risulta ininfluente la qualificazione giuridica dell’intervento come opera autonoma o meramente pertinenziale ai fini civilistici, “potendosene prescindere solo nel caso in cui la struttura è priva di autonoma destinazione, strettamente ed esclusivamente funzionale all’edificio principale, priva di impatto urbanistico, non atta per caratteristiche e dimensione ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio”.
I giudici chiariscono che il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che le si consideri come:
- manufatti autonomi per cui rientrano tra le opere di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) comma 1 lett. e) del dpr 380/2001, ossia nuova costruzione, e quindi necessitanti di un permesso di costruire;
- mera pertinenza nel caso in cui:
- siano prive di carattere di autonoma utilizzabilità,
- siano dotate di volume modesto rispetto all’edificio principale,
- abbiano natura accessoria rispetto all’edificio principale, essendo preordinato a soddisfare un’oggettiva esigenza di quest’ultimo, per cui non è necessario munirsi del previo titolo edilizio.
Per i giudici possono essere considerate nuova costruzione le tettoie che siano dotate di nuovi elementi ed impianti che modifichino la sagoma o il prospetto del fabbricato o nel caso presentino caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera.
Gli stessi concludono che possono rientrare in edilizia libera solo le tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie.
Il ricorso, quindi, è respinto.
Le pertinenze
In merito al carattere di pertinenza di una struttura, la giurisprudenza distingue il concetto di pertinenza civilistico da quello urbanistico/edilizio:
- la pertinenza urbanistica/edilizia è tale se non comporta carico urbanistico e non ha un autonoma destinazione e utilizzazione;
- la pertinenza civilistica può avere autonoma destinazione e non esaurire la sua destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Tettoie: è l’uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni“
- “Differenza tra pergolato e tettoia: quando occorre il permesso di costruire?“
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